18/11/2021: Sulla consegna da parte dei lavoratori di copia del green pass al datore di lavoro
La segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno da parte del Garante Privacy.
Pubblichiamo la segnalazione inviata al Parlamento e al Governo dal presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, sul Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato
Al Presidente della Camera dei deputati
On. Roberto Fico
Al Ministro della salute
On. Roberto Speranza
Al Ministro dei Rapporti con il Parlamento
On. Federico D’Incà
Illustre Presidente,
illustri Ministri,
Le scrivo in relazione ad alcuni emendamenti approvati, al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato (emendamenti 1.400 e 3.0.4, fasc. Commissione). Per effetto del rinvio, all’articolo 9-quinquies, comma 5, d.l, 52 del 2021, contenuto al comma 5 dell’articolo 9-sexies del medesimo decreto-legge, la stessa facoltà è prevista per i magistrati.
La previsione introdotta presenta talune criticità, sulle quali è auspicabile un approfondimento ulteriore, anche in vista dell’esame del provvedimento in seconda lettura.
In primo luogo, la prevista esenzione dai controlli -in costanza di validità della certificazione verde- rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass”. Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità; ciò che è reso possibile dal costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute.
L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, di contro, di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679). La dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “cristallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione, insensibile a ogni eventuale circostanza sopravvenuta ed esige, di contro, un costante aggiornamento con corrispondenti verifiche.
La nuova previsione, nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green pass, rende quindi anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite.
Inoltre, la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.
Tale divieto è funzionale, essenzialmente, a garantire la riservatezza non solo dei dati sulla condizione clinica del soggetto (in relazione alle certificazioni da avvenuta guarigione), ma anche delle scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale. Dal dato relativo alla scadenza della certificazione può, infatti, agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass. In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione -così fortemente legata alle intime convinzioni della persona- verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale (in ordine all’esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa).
Tale potenziale pregiudizio è, poi, aggravato dal contesto lavorativo in cui maturerebbe. La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, pare infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica (artt. 88 Reg. Ue 2016/679; 113 d.lgs. 196 del 2003; 5 e 8 l. n. 300 del 1970; 10 d.lgs. n. 276 del 2003).
Anche in virtù di tali esigenze, l’art. 13, c.5, d.P.C.M. 17 giugno 2021 e s.m.i., prevede espressamente che “l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”, facendo salvi, con esclusivo riferimento all’ambito lavorativo, i trattamenti “strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.”.
In tale prospettiva, il Garante ha peraltro apprezzato la previsione dell’esplicito divieto di conservazione del codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di trattamento (nelle forme più varie), per finalità ulteriori, delle informazioni rilevate dalla lettura dei codici e all’esito dei controlli.
Né, del resto, la prevista facoltà di conservazione del green pass può ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni, ritenendo il diritto sottesovi pienamente disponibile. Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 2016/679).
Naturalmente, poi, la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri (anche per la finanza pubblica, relativamente al settore pubblico).
Si tratta, complessivamente, di profili meritevoli di un ulteriore approfondimento che segnalo, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, grato, anche a nome del Collegio del Garante, per l’attenzione che vorrà riservarvi, con la più ampia disponibilità dell’Autorità, che sin d’ora Le rappresento, ad ogni collaborazione eventualmente ritenuta utile.
Pasquale Stanzione
Fonte: Garante Privacy
14/02/2017: Albo Nazionale Gestori Ambientali: iscrivibili le imprese in concordato con continuità aziendale.
In risposta a diversi quesiti.
13/02/2017: In forma si, ma in sicurezza!
Salute e sicurezza nei centri fitness e nei centri benessere
10/02/2017: Il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati
In vigore dal 24 maggio 2016.
10/02/2017: Un convegno a Roma il 22 febbraio per parlare di prevenzione
A Roma il 22 febbraio 2017 si terrà il convegno gratuito “Azione Centrale per il Piano Nazionale di Prevenzione: Il Sistema Infor.MO per la sorveglianza dei fattori di rischio infortunistico e per la programmazione degli interventi di prevenzione”.
09/02/2017: Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti chimici
Un quadro nazionale delle attività di controllo per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento REACH.
08/02/2017: Sicurezza del macchinario: UNI EN 13849-1 in lingua italiana
Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione
07/02/2017: Una sintesi delle attività dello SPISAL della ULSS 6 Vicenza
Pubblicato dallo SPISAL dell’ULSS 6 Vicenza, ora Ulss 8 Berica, un documento che riporta in sintesi gli aspetti salienti dell'attività di prevenzione svolta dal Servizio nei diciassette anni che vanno dal 2000 al 2016.
07/02/2017: Disturbi muscolo-scheletrici e lavoro: una mappatura critica
Seminario gratuito a Modena il 17 febbraio.
06/02/2017: Richiesta di chiarimenti relativamente all'utilizzo dell'applicativo per compilazione e trasmissione dati allegato 3B
Le difficoltà dei medici competenti a inserire i dati relativi alle aziende da loro seguite.
03/02/2017: Aiutare i RLS ad affrontare lo stress
Nuova guida del TUC (sindacato inglese).
02/02/2017: Parere relativo alla proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 487/113 del 28.12.2016.
01/02/2017: Recepito dalla Regione Piemonte l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016
Recepito dalla Regione Piemonte l’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, repertorio 128/CSR del 7 luglio 2016.
30/01/2017: Campi elettromagnetici: linee guida per valutare l'esposizione
Approvate le linee guida per la misurazione dell'esposizione a campi elettromagnetici nelle pertinenze esterne di ambienti abitativi con permanenze continuative giornaliere di almeno 4 ore.
27/01/2017: Albo Gestori ambientali: nuove modalità di iscrizione
L'Albo gestori ambientali ha emanato una delibera con nuovi criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione delle imprese che effettuano l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano.
25/01/2017: Tutela dei danni alla salute negli ambienti di lavoro
Il notiziario n. 5/6 del 2016 di INCA
24/01/2017: Lavoro più sicuro e più sano ad ogni età: ecco i risultati!
Quali sono le difficoltà in termini di salute e sicurezza sul lavoro per una forza lavoro dell’UE che invecchia?
23/01/2017: Cosa sta accadendo nel nuovo Ispettorato nazionale del lavoro?
Un Comunicato del Coordinamento spontaneo ispettori INL presenta alcune possibili criticità in merito all’organizzazione del neo costituito Ispettorato nazionale del lavoro.
19/01/2017: Un approccio globale per il benessere dei lavoratori in età avanzata
Diminuire le assenze per malattie e i tassi medi di infortuni tra i lavoratori anziani.
18/01/2017: Comunicazione pile e accumulatori: attivato il portale per l’invio
Attivato il sistema informatico per la comunicazione annuale che i produttori di pile e accumulatori iscritti al Registro Nazionale devono presentare per le quantità immesse sul mercato nel 2016.
17/01/2017: ADR 2017: recepita la Direttiva (UE) 2016/2309
In G.U. UE la Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione relativa al trasporto interno di merci pericolose
74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5