18/11/2021: Sulla consegna da parte dei lavoratori di copia del green pass al datore di lavoro
La segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno da parte del Garante Privacy.
Pubblichiamo la segnalazione inviata al Parlamento e al Governo dal presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, sul Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato
Al Presidente della Camera dei deputati
On. Roberto Fico
Al Ministro della salute
On. Roberto Speranza
Al Ministro dei Rapporti con il Parlamento
On. Federico D’Incà
Illustre Presidente,
illustri Ministri,
Le scrivo in relazione ad alcuni emendamenti approvati, al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato (emendamenti 1.400 e 3.0.4, fasc. Commissione). Per effetto del rinvio, all’articolo 9-quinquies, comma 5, d.l, 52 del 2021, contenuto al comma 5 dell’articolo 9-sexies del medesimo decreto-legge, la stessa facoltà è prevista per i magistrati.
La previsione introdotta presenta talune criticità, sulle quali è auspicabile un approfondimento ulteriore, anche in vista dell’esame del provvedimento in seconda lettura.
In primo luogo, la prevista esenzione dai controlli -in costanza di validità della certificazione verde- rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass”. Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità; ciò che è reso possibile dal costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute.
L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, di contro, di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679). La dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “cristallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione, insensibile a ogni eventuale circostanza sopravvenuta ed esige, di contro, un costante aggiornamento con corrispondenti verifiche.
La nuova previsione, nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green pass, rende quindi anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite.
Inoltre, la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.
Tale divieto è funzionale, essenzialmente, a garantire la riservatezza non solo dei dati sulla condizione clinica del soggetto (in relazione alle certificazioni da avvenuta guarigione), ma anche delle scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale. Dal dato relativo alla scadenza della certificazione può, infatti, agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass. In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione -così fortemente legata alle intime convinzioni della persona- verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale (in ordine all’esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa).
Tale potenziale pregiudizio è, poi, aggravato dal contesto lavorativo in cui maturerebbe. La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, pare infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica (artt. 88 Reg. Ue 2016/679; 113 d.lgs. 196 del 2003; 5 e 8 l. n. 300 del 1970; 10 d.lgs. n. 276 del 2003).
Anche in virtù di tali esigenze, l’art. 13, c.5, d.P.C.M. 17 giugno 2021 e s.m.i., prevede espressamente che “l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”, facendo salvi, con esclusivo riferimento all’ambito lavorativo, i trattamenti “strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.”.
In tale prospettiva, il Garante ha peraltro apprezzato la previsione dell’esplicito divieto di conservazione del codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di trattamento (nelle forme più varie), per finalità ulteriori, delle informazioni rilevate dalla lettura dei codici e all’esito dei controlli.
Né, del resto, la prevista facoltà di conservazione del green pass può ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni, ritenendo il diritto sottesovi pienamente disponibile. Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 2016/679).
Naturalmente, poi, la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri (anche per la finanza pubblica, relativamente al settore pubblico).
Si tratta, complessivamente, di profili meritevoli di un ulteriore approfondimento che segnalo, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, grato, anche a nome del Collegio del Garante, per l’attenzione che vorrà riservarvi, con la più ampia disponibilità dell’Autorità, che sin d’ora Le rappresento, ad ogni collaborazione eventualmente ritenuta utile.
Pasquale Stanzione
Fonte: Garante Privacy
08/10/2014: Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312: è obbligatorio conservare in azienda gli attestati dell’avvenuta formazione dei lavoratori
08/10/2014: Attestazione di lettura degli articoli: come funziona?
L’attestazione di lettura degli articoli e d’iscrizione alla newsletter: uno strumento per dimostrare l’aggiornamento delle conoscenze in merito alle prescrizioni legali, normative e tecniche, alle competenze professionali e l’informazione dei lavoratori.
07/10/2014: Assicurati contro gli infortuni anche i volontari impegnati negli enti locali
07/10/2014: Fondimpresa: nuove strategie per potenziare la formazione dei lavoratori
06/10/2014: La scuola sicura. Lo sviluppo delle competenze di sicurezza nei curricula scolastici
03/10/2014: Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
03/10/2014: La ricerca dell’Inail al servizio della sicurezza della macchine industriali
02/10/2014: Le novità normative comunitarie in materia di attrezzature a pressione
02/10/2014: Amianto alla Olivetti: secondo i pm i vertici della storica fabbrica sarebbero intervenuti in ritardo per tutelare i lavoratori
01/10/2014: Pubblicata la delibera per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici
Pubblicata la delibera per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici
30/09/2014: Pubblicato il decreto sul differimento dell’entrata in vigore del decreto sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti
Pubblicato il decreto sul differimento dell’entrata in vigore del decreto sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti
29/09/2014: Fare in modo che le imprese si adoperino per la sicurezza e la salute sul lavoro.
17/09/2014: Pubblicato il Decreto di Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 10 giugno 2014 - Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
15/09/2014: Pubblicato il decreto che individua i modelli semplificati per la redazione di POS, PSC, PSS e fascicolo dell'opera
Pubblicato il nuovo decreto interministeriale del 9 settembre 2014
14/07/2014: Firmato il decreto di ricostituzione della Commissione consultiva permanente
30/06/2014: La possibilità di partecipare al premio “Imprese per la sicurezza” scade il 5 luglio
Scade il 5 luglio 2014 la possibilità di partecipare al Premio Imprese per la sicurezza di Confindustria e Inail.
27/06/2014: Sistri: la scadenza del pagamento del contributo annuale è il 30 giugno 2014
Sistema Sistri: la scadenza del pagamento del contributo annuale è il 30 giugno 2014.
25/06/2014: Nuovo codice appalti: tavola rotonda il 26 giugno a Milano
Codice Appalti. Tavola rotonda con il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Bocconi a Milano (26/6, ORE 9)
11/06/2014: Convegno il 16 giugno sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici
Sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici “Novità normative introdotte da recenti provvedimenti e da provvedimenti in itinere:cosa cambia e cosa potrà cambiare per i Committenti e le imprese”
06/06/2014: Cassazione: l’esperienza decennale dei lavoratori non può sostituire la formazione
Con la sentenza n. 21242 del 26 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del datore di lavoro sul mancato obbligo formativo previsto dal TU sulla sicurezza (Decreto Legislativo n. 81/2008), per l’infortunio occorso al lavoratore, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio connesso e che abbia un’esperienza pluriennale con i macchinari abitualmente utilizzati al lavoro. I giudici della Suprema Corte hanno spiegato come l’esperienza e le competenze dei lavoratori non possono sostituire in nessun modo la formazione impartita dal datore di lavoro.
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125