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13/06/2016: Telecamere “intelligenti” e videosorveglianza “lunga” con adeguate garanzie
Autorizzato per particolari motivi di sicurezza un sistema di riconoscimento basato su modelli comportamentali
Via libera del Garante privacy [doc. web n. 4933227]ad un'azienda operante nel settore dei semiconduttori che intende utilizzare un nuovo impianto di videosorveglianza dotato di software "intelligent video". L'impianto è munito di sistema di riconoscimento sulla base di modelli comportamentali in grado di individuare condizioni anomale (ad esempio la rilevazione di un uomo a terra) e di telecamere termiche, che, senza effettuare alcuna identificazione, avrebbero la funzione di attivare l'allarme a seguito dell'individuazione di forme in movimento in una "no access zone". La società, che ha presentato domanda di verifica preliminare e che realizza, tra l'altro, prodotti che appartengono al cosiddetto comparto "secure", (dispositivi destinati a Sim, Pos, credit card, etc.) ospita all'interno del suo perimetro anche altre due aziende sue fornitrici, per le quali svolge un servizio di vigilanza. Tutto il sito produttivo è classificato come "a rischio di incidente rilevante".Considerati l'ubicazione isolata del sito, il delicato settore produttivo e le specifiche esigenze del rispetto di elevati standard di sicurezza nazionali ed internazionali, l'Autorità ha ritenuto che la richiesta della società possa essere accolta perché conforme ai principi del Codice della privacy.
Con le stesse motivazioni, il Garante ha autorizzato la società anche alla conservazione delle immagini rilevate per 45 giorni, con lo scopo di monitorare lo stabilimento produttivo e individuare i responsabili di eventuali fatti illeciti, anche a seguito di intrusioni e furti già denunciati. Ad eccezione della visione da parte dell'Autorità giudiziaria, l'accesso alle immagini potrà avvenire solo nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi sindacali aziendali e le stesse non potranno essere diffuse o comunicate.
Il Garante ha accolto anche un'altra richiesta di prolungamento dei tempi di conservazione delle immagini, presentata da una società abilitata alla trattazione di "materiale classificato" che opera principalmente nel settore marino, autorizzando la conservazione delle immagini fino a 30 giorni [doc. web n. 4933452]. La richiesta è correlata all'esigenza di tutelare la sicurezza dei prodotti giacenti presso la ditta, dei beni aziendali in genere, nonché delle persone che operano all'interno dei locali e nelle aree aziendali, in relazione alla particolare tipologia e delicatezza delle lavorazioni effettuate e delle connesse esigenze di sicurezza e segretezza.
Fonte: Garante Privacy
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