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17/04/2018: Terre e rocce da scavo: produzione e riutilizzo

La gestione delle terre e rocce da scavo rivista alla luce del DPR 120/17 e l'aggiornamento delle FAQ

Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera tra cui:

  • scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
  • perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
  • opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.);
  • rimozione e livellamento di opere in terra.

 A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicano regimi normativi diversi:

  1. Art.185 c.1 lett. c)  D. Lgs 152/2006 :  terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione
  2. DPR 120/17: terre e rocce da scavo che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti e che, in quanto tali, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa opera per la quale sono state generate, di una diversa opera - in sostituzione dei materiali di cava - o in processi produttivi. Il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica
  3. D. Lgs 152/2006 parte IV: terre e rocce da scavo che, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra devono essere smaltite come rifiuti.

La disciplina delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto contenuta nel DPR 13 giugno 2017 n. 120 "Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo"  detta tra l'altro le condizioni che devono essere rispettate affinchè le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto.  Tra le principali

  • che siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, allo stesso tempo,
  • che soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti ovvero non presentino concentrazioni di inquinanti superori ai limiti previsti nella Tab. 1 All. 5 Titolo V parte IV D.Lgs 152/06 con riferimento alla specifica destinazione d'uso del sito di produzione e del sito di destinazione (art. 10 c.1); possono invece contenere calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro - PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.
  • che non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, ad esempio in contesti idrogeologici particolari quali condizioni di falda affiorante, substrati rocciosi fessurati e inghiottitoi naturali,

Gli adempimenti necessari ai fini del riutilizzo variano a seconda della tipologia di cantiere:

  • cantieri di piccole dimensioni (terre e rocce movimentate fino a 6000 m3): invio dichiarazione sostititiva (art. 47, DPR 445/2000)
  • cantieri di grandi dimensioni (terre e rocce movimentate >6000 m3) non soggetti a VIA o AIA: invio dichiarazione sostititiva (art. 47, DPR 445/2000) prevista dall'art.21
  • cantieri di grandi dimensioni (>6000 m3) soggetti a VIA o AIA: redazione e invio del Piano di utilizzo- redatto in conformità a quanto indicato nell'allegato 5 del DPR che include anche la dichiarazione sostitutiva

Operare in difformità a quanto previsto dalla norma comporta, di norma, la perdita della qualifica di sottoprodotto: la gestione delle terre e rocce da scavo ricade sotto la normativa dei rifiuti, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio.

Nell'ottica di informare sulla procedura prevista in materia di terre e rocce da scavo ARPAT - in aggiunta alla prima lettura applicativa della norma fornita ad agosto 2017 - mette a disposizione:

Fonte: ARPAT


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