Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

16/10/2020: Tutela previdenziale del lavoratore in quarantena

Le indicazioni dell’INPS in merito alla tutela previdenziale nei vari casi di quarantena o isolamento precauzionale che possono verificarsi.

Con il Messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, considerata l'evoluzione legislativa, l'INPS fornisce le indicazioni in merito alla tutela previdenziale nei vari casi di quarantena o isolamento precauzionale che possono verificarsi.

 

In particolare, il Messaggio precisa che non si applica la tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore si trovi in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2), ove continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità agile. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell'attività lavorativa e della correlata retribuzione.

 

Del pari, nei casi in cui ordinanze o provvedimenti delle autorità amministrative di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell'art. 26, in quanto la stessa presuppone un provvedimento dell'operatore della sanità pubblica.

 

Anche per i lavoratori assicurati in Italia recatisi all'estero, che sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, si ritiene che l'accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell'art. 26 debba comunque conseguire ad un procedimento dinanzi alle preposte autorità sanitarie italiane.

 

Infine, laddove il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, considerata la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di malattia.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 



116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126