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27/11/2023: Un interpello sulla qualifica di sottoprodotto

Possono essere classificati come "sottoprodotti" anche residui derivanti da attività di servizio o ausiliare?

In risposta ad un quesito, il Ministero dell'Ambiente ha ribadito che possono essere classificati come "sottoprodotti" anche residui derivanti da attività di servizio o ausiliare.

 

Come primo aspetto, viene ricordato che uno dei requisiti previsti per la classificazione come «sottoprodotto» è il residuo deve derivare da un processo di produzione, inteso come serie di trasformazioni atte alla conversione di una materia prima, o di un semi-lavorato, in un prodotto finito e la cui finalità non è la produzione di una sostanza od oggetto qualificabile come sottoprodotto.

Inoltre, il «prodotto finito» è quello che l’impianto di produzione ha l’obiettivo di realizzare e commercializzare, indipendentemente dal fatto che sia diretto o meno al consumatore finale.

Il prodotto finito può anche essere intangibile come, ad esempio, un servizio nell’ambito della cui realizzazione si produce il residuo che s’intende classificare come sottoprodotto.

 

Nel caso specifico del quesito, quindi anche da processi di lavaggio, essiccazione e stiratura industriale (es: lavanolo) possono generarsi residui classificabili come sottoprodotti, se rispettano tutte le condizioni dell’art.184-bis del D.Lgs.152/06.

 

Sixtema Spa

 

Riferimento normativo: interpello Ministero Ambiente n.187275/2023 (pdf)


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