Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

25/07/2019: Una nuova circolare in materia di rifiuti ingombranti

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato il 10 luglio una circolare per ampliare il novero delle attività per le quali si richiede l’iscrizione, in categoria 2-bis, del CER 200307 - rifiuti ingombranti.

 

Emanata dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali una nuova circolare - Circolare n. 6 del 10 luglio 2019 (attribuzione codice CER 200307) che amplia il novero delle attività per le quali si richiede l’iscrizione, in categoria 2-bis, del CER 200307 - rifiuti ingombranti.

 

Infatti nella circolare si indica che sono pervenute al Comitato nazionale “numerose richieste di attribuzione del codice EER 20.03.07 nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese che nell'ambito della loro attività di commercio di beni si trovano a dover trasportare come rifiuti ingombranti i beni sostituiti per i quali viene richiesto il ritiro. Come è noto, con circolare n.691 del 12 giugno 2013, il Comitato nazionale ha stabilito che i rifiuti ingombranti, qualora prodotti nell'ambito dell'attività dell'impresa edile, possano essere trasportati dall'impresa stessa con l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, utilizzando il codice EER 20.03.07. In questi casi, le Sezioni regionali riportano nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell'iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: "proveniente da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione".

 

Il Comitato nazionale “ritiene che gli stessi codici di rifiuti possano essere attribuiti anche nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese” che svolgono “l'attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili”.

In questi casi, le Sezioni regionali “devono riportare nei provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell'iscrizione o di variazione dell'iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: "proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili".

 

Circolare n. 6 del 10 luglio 2019 (formato PDF, 581 kB).


19/02/2015: Attività di vigilanza: conformità di formazione e valutazione del rischio


18/02/2015: INAIL: linee di indirizzo per un SGSL per il settore Gomma Plastica


18/02/2015: Firmato accordo contro mobbing e molestie sessuali


18/02/2015: Indagine europea sui rischi nuovi ed emergenti delle imprese: seconda edizione


17/02/2015: UNI: cosa sta facendo la normazione nazionale per la sicurezza?


17/02/2015: Linee di indirizzo per collaborazione alla valutazione dei rischi


17/02/2015: Revisione della Direttiva DPI: cosa cambia, cosa rimane inalterato


16/02/2015: REACH: entro il 18 febbraio puoi rivolgerti all'ECHA per informazioni sulle domande di autorizzazione


16/02/2015: Cadute dall’alto: una nuova circolare sui dispositivi di ancoraggio


16/02/2015: Reach. Guida Echa: Orientamenti per gli utilizzatori a valle


16/02/2015: UNI 11347/2015: riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro


13/02/2015: La preghiera dei vigili del fuoco


13/02/2015: Disponibili i bollettini di informazione su biocidi e gestione delle sostanze chimiche

Disponibili i bollettini di informazione su biocidi e gestione delle sostanze chimiche


12/02/2015: L‘evoluzione della tutela sanitaria Inail dalla cura al reinserimento


12/02/2015: Nuova scheda sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante


11/02/2015: Telefoni cellulari: come ridurre il rischio di esposizione a radiofrequenze


11/02/2015: La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto


10/02/2015: Amianto, il pericolo corre anche nelle tubature dell’acqua


10/02/2015: Adeguamento antincendio degli hotel: nuova proroga?


09/02/2015: Internet: adottate dagli Ixp le misure di sicurezza richieste dal Garante


105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115