24/05/2019: Vigilanza o accanimento sanzionatorio?
Medico Competente sanzionato per aver trasmesso il giudizio di idoneità al lavoratore tramite l’ufficio personale aziendale via cellulare.
I FATTI
In data 13/05/2019 il personale ispettivo di una ASL del Friuli si reca presso un cantiere per la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza. Durante l’ispezione viene evidenziato che un lavoratore, per il quale il Medico Competente aveva espresso un giudizio di idoneità con limitazioni alla movimentazione manuale dei carichi, veniva ugualmente adibito a tali mansioni senza rispetto delle suddette limitazioni. Il personale ispettivo contestava di conseguenza al “dirigente di fatto” la violazione dell’art. 18, comma 1 lettera c del D. Lgs. 81/08.
LA SANZIONE A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
Nella stessa visita ispettiva, tuttavia, il personale ispettivo contestava al Medico Competente la violazione dell’art. 41, comma 6 bis, in quanto (testuale dal verbale) il Medico Competente “non ha dato copia del giudizio medesimo al diretto interessato. Detta copia è stata inviata al diretto interessato dall’ufficio personale dell’azienda tramite cellulare“. L’Asl, con “verbale di primo accesso ispettivo ai sensi dell’art. 301 bis del D.Lgs. 81/08”, applicando nella fattispecie l’art. 20 del DPR 520/55 come modificato dal D.Lgs. 758/94, comminava al medico competente la sanzione amministrativa “ai sensi dell’art. 301 bis del D.Lgs. 81/08” di € 1228,50, da pagare entro tre giorni; in caso di mancato pagamento, scrive l’ASL “sarà inviata alla Procura notizia di reato”.
La sanzione a carico del Medico Competente è ASSURDA e appare ILLEGITTIMA
Il Giudizio di Idoneità è stato infatti consegnato al lavoratore, come accertato dallo stesso organo di vigilanza, prima della data di contestazione del reato, quindi il Medico Competente, sia pure per il tramite dell’Azienda, ha adempiuto, di fatto e di diritto, ai suoi obblighi. Anche la consegna “tramite cellulare” è valida: l’art. 53 del D.Lgs. 81/08, infatti, consente di produrre in modalità informatizzata “qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.”
CONCLUSIONI:
Abbiamo consigliato al Collega di non pagare e di impugnare il provvedimento con ricorso per via gerarchica.
Questo episodio evidenzia come in alcuni casi (per fortuna una esigua minoranza) anziché promuovere la prevenzione usando anche lo strumento della vigilanza, si faccia vigilanza fine a sé stessa, arrivando ad inventarsi contravvenzioni inesistenti e comminando sanzioni assurde basate su autonome e discrezionali “interpretazioni” delle norme.
Graziano Frigeri
Presidente ASSOPREV
Fonte: Assoprev
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