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Alza l’arco di protezione

Alza l’arco di protezione
Stefano Farina

Autore: Stefano Farina

Categoria: Attrezzature e macchine

10/09/2019

La prevenzione della sicurezza nell’ambito vitivinicolo: la protezione dell’operatore in caso di ribaltamento del trattore.

 

In questi giorni nelle campagne italiane sono in corso le operazioni di vendemmia.

 

Tra i molti aspetti legati alla prevenzione della sicurezza nell’ambito vitivinicolo, vogliamo sottolineare quello della protezione dell’operatore in caso di ribaltamento del trattore.

 

Risulta infatti fondamentale che l’arco di protezione (rollbar) sia sollevato e la cintura di sicurezza regolarmente allacciata.

 

Purtroppo le cronache di ogni giorno ci portano notizie di incidenti gravi o mortali a seguito del ribaltamento dei mezzi agricoli ed è necessari che ognuno di noi faccia la sua piccola parte per ridurre questa “guerra” che ogni anno comporta circa duecento morti.

 

Abbiamo allora pensato di mettere a disposizione di tutti questo piccolo “promemoria” da stampare ed appendere all’uscita delle aziende agricole, nei piazzali delle cantine vitivinicole, nei luoghi di transito dei mezzi agricoli, per ricordare all’operatore di proteggersi alzando l’arco di protezione.

 

 

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Si tratta di un cartello molto semplice ed immediato che può servire per ricordare al conducente del trattore l’importanza di un gesto che gli può salvare la vita.

 

 

Oltre alla necessità di tutela ed autotutela dell’operatore, ricordiamo che a livello normativo vi sono vari riferimenti in merito a tale obbligo, e - a solo titolo riassuntivo – ne riporto alcuni:

Art. 271. Regolamento di Attuazione del codice della strada
Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole
1.Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, …

 

art. 21. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile,i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III (attrezzature di lavoro)

                   

Allegato V. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:

  • mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
  • ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
  • ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d’uso, oppure se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.

 

Ovvero, l’obbligo dell’arco di protezione (rollbar) alzato è sempre in vigore durante tutte le condizioni di utilizzazione, ad esclusione di quando il trattore è stabilizzato (o è concepito in modo da escludere qualsiasi ribaltamento). Inoltre se esiste il pericolo di ribaltamento gli operatori devono usare un sistema di ritenzione (in questo caso la cintura di sicurezza)

 

(Grafica Federica Farina)

 

Stefano Farina

 

 

Allegati:

 



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