La patente a crediti in edilizia, le posizioni e le ipotesi di rinvio al 2025
Roma, 20 Set – Siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo relativo alla patente a crediti, in attuazione all’articolo 29, comma 19, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Articolo che ha sostituito integralmente l’articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nei giorni scorsi abbiamo affrontato il tema della patente a crediti con riferimento sia a quello che dovrebbe contenere il decreto attuativo, senza dimenticare le slide esplicative presentate dal Ministero del Lavoro, sia alla pubblicazione, da parte del Consiglio di Stato, del Parere 29 agosto 2024, n. 1154 sullo schema di decreto ministeriale relativo al decreto/regolamento in oggetto.
Ed è naturale che cresca sempre più l’interesse verso questo passaggio cruciale del sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei o mobili. Ricordiamo infatti che la nuova normativa introdurrebbe l’obbligo di possesso della patente a partire dal 1° ottobre 2024, ovvero tra pochi giorni.
È possibile che tale decorrenza possa slittare? Vediamo di fare brevemente il punto.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- La decorrenza della patente a crediti e il parere del Consiglio di Stato
- La patente a crediti e le ipotesi di rinvio degli obblighi
La decorrenza della patente a crediti e il parere del Consiglio di Stato
Intanto ricordiamo che è lo stesso Consiglio di Stato, con il Parere 29 agosto 2024, n. 1154, che si è soffermato sul tema dell’entrata in vigore dell’obbligo della patente.
Infatti, il Parere formula delle osservazioni anche su quanto contenuto nell’articolo 10 dello schema di decreto, articolo che prevede che il regolamento entri in vigore il 1° ottobre 2024, data a partire dalla quale i soggetti interessati sono tenuti al possesso della patente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
In particolare il Parere esprime “perplessità su una siffatta formulazione della norma”. Si indica - come abbiamo già raccontato nell’articolo “ La patente a crediti: le scadenze e il parere del Consiglio di Stato” - che l’entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti è “subordinata al decorso di un termine di 15 giorni decorrente dalla relativa pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”.
E il periodo di tempo “decorrente dalla pubblicazione di un atto normativo al fine della relativa obbligatorietà è funzionale a consentirne la conoscenza da parte di tutti i destinatari. Decorso detto termine, tale conoscenza è presunta”.
E la previsione di una data fissa per l’entrata in vigore di un provvedimento rende però “del tutto incerta la durata del termine in questione che, in ipotesi, potrebbe essere già decorso alla data della pubblicazione dell’atto normativo”. E non è “possibile prescindere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un provvedimento normativo al fine di determinarne la data di entrata in vigore”.
La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ritiene, infine, che “la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente”.
La patente a crediti e le ipotesi di rinvio degli obblighi
Sono state poi diverse le realtà e organizzazioni che hanno richiesto, nelle scorse settimane, un rinvio di tale decorrenza.
Rinvio richiesto, ad esempio, da CNA, Confartigianato e Casartigiani, in un documento inviato alle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, dove si indica che – come indicato su uno spazio web di CNA – “i tempi per consentire alle imprese di adeguarsi al nuovo meccanismo rischiano di essere eccessivamente compressi, circostanza che rende necessario un differimento dei termini di avvio della patente e una tempistica coerente con la complessità del nuovo sistema”.
Tuttavia non mancano anche le prese di posizione contrarie che si auspicano un rispetto dei tempi previsti, come le posizioni della Cisl o dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE). Secondo, infatti, la Presidente dell’ANCE, Federica Brancaccio, “La previsione di una proroga dell’entrata in vigore della patente a crediti non è necessaria, ma servono procedure snelle per consentire alle imprese di adempiere rapidamente alle misure adottate dal Governo”.
Considerate le varie posizioni veniamo alle notizie che sono circolate in questi giorni relativamente ad alcuni emendamenti preparati per la Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
Il DL 113/2024, più conosciuto con il nome di Decreto Omnibus, è un decreto di 22 articoli che raccoglie norme e proroghe diverse, “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza” – come si indica nel decreto legge – “di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili” e “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere proroghe di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali”.
Si è accennato a vari emendamenti, alcuni governativi che avrebbero chiesto una proroga al 1° gennaio 2025 e altri emendamenti che chiederebbero uno spostamento al 1° aprile 2025.
A negare possibili proroghe è intervenuto, invece, il Ministero del Lavoro nei giorni scorsi.
La ministra del Lavoro Marina Calderone ha precisato che “la norma parla chiaro. Parte il primo ottobre e su questo siamo tutti quanti impegnati a fare al meglio il nostro lavoro, dando alle aziende e ai lavoratori la possibilità di avere uno strumento importante”.
Secondo il Ministero la scadenza prevista per il 1° ottobre 2024 sarà rispettata, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo prevista nei prossimi giorni.
Si precisa, inoltre, che ci saranno comunque i tempi tecnici necessari perché la patente a crediti possa entrare in vigore, ma questi non influiranno sulla data di entrata in vigore dell'obbligo.
E per quanto riguarda gli emendamenti?
Recenti informazioni indicano che, viste le posizioni emerse, gli emendamenti per un eventuale rinvio dovrebbero essere ritirati, confermando così l'avvio previsto per il 1° ottobre 2024.
Rimaniamo in attesa dei prossimi sviluppi, soprattutto della pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, per capire come si concretizzerà anche l’importante aspetto della decorrenza dell’obbligo.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa e i documenti di riferimento:
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Rispondi Autore: GIANNI - likes: 0 | 20/09/2024 (08:17:04) |
Chi in un modo chi in un'altro, questa potrebbe essere la risposta a quel commentatore che alcuni giorni fà parlava di " assurdità " ( è una faticaccia persino a far rispettare le " carte " immaginiamoci i fatti ) |
Rispondi Autore: francesco - likes: 0 | 20/09/2024 (11:58:56) |
Dagli Addetti ai lavori mi aspetterei un po' di senso pratico. Che la norma sia chiara come dice il Ministro, è discutibile. Ricordo che dopo tutti i provvedimenti sulla sicurezza sono sempre stati necessari chiarimenti, linee guida, ecc. Comunque, mi vedo le 800.000 aziende interessate che, entro 2-3 giorni, si faranno lo Speed e si registreranno sul portale apposito. Ma dai! |
Rispondi Autore: Salvatore Stefano - likes: 0 | 20/09/2024 (18:13:43) |
Il portale è attivo? Grazie |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 21/09/2024 (15:06:51) |
Francamente, non ho capito dove l’attuale Governo voglia “andare a parare” con la Patente così come concepita già con la recente modifica all’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008. Infatti, ieri sera è stato emanato il DM del MinLavoro n. 132 riguardante il Regolamento per l’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Questo provvedimento completa quanto previsto dal nuovo art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 per la Patente. Con questo decreto, per ottenere il lasciapassare per “operare” nei cantieri temporanei o mobili sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva e un’autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Visto che in Italia ci sono poco più di 500.000 imprese di costruzioni e solo una minima parte di esse è in possesso di una attestazione SOA III, immagino cosa succederà all’INL quando questo sarà sommerso da decine e decine di migliaia di domande che arriveranno al Portale, sempre ammesso che questo funzioni dal primo ottobre. Comunque, questi due provvedimenti (modifica all’art. 27 e decreto), nati come al solito sotto spinte emozionali emergenziali (Crollo a Firenze con 5 morti) tipiche di un sistema prevenzionale da “manutenzione a guasto”, oltre a non preoccuparsi neanche lontanamente di richiedere evidenza alle imprese del possesso di preventivi requisiti economici, tecnici ed etici, non producono nessun impatto né prevenzionale e né deterrente. Infatti, non vi è alcun effetto prevenzionale in quanto la patente viene concessa a tutte le imprese che ne fanno richiesta rimandando ad un futuro ed ipotetico controllo in campo, la veridicità di quanto dichiarato. Non produce neanche un effetto deterrente, fatto salvo il rischio di sospensione cautelare della patente in caso di infortuni gravissimi o mortali, in quanto la decurtazione avviene solo dopo una sentenza definitiva a carico dei soggetti d’impresa che, in genere, arriva dopo anni e anni visti i tre gradi di giudizio. Pertanto, l’effetto deterrente è nullo anche perché, vale la pena ricordarlo, il D. Lgs. n. 758/1994 prevede che, a fronte di violazioni alla normativa prevenzionale contestate da un organismo di vigilanza e relative prescrizioni, i successivi adempimenti da parte dei contravventori, verificati dall’ente di vigilanza, estinguono il reato e, pertanto, non è applicabile la citata decurtazione visto che il comma 7 del nuovo articolo 27 cita solo i provvedimenti definitivi e, in particolare, le sentenze definitive. Il tutto senza dimenticare altri due effetti: 1) che fine faranno i dipendenti dell’impresa che incorrerà nella sospensione cautelare per un grave infortunio e 2) l’intasamento dei Tribunali a causa della sistematica rinuncia dell’istituto del patteggiamento nei procedimenti penali per infortuni sul lavoro onde evitare la decurtazione. |