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Le prime indicazioni dell’Ispettorato sulla patente a crediti

Le prime indicazioni dell’Ispettorato sulla patente a crediti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

25/09/2024

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti. Focus sui soggetti interessati, requisiti e le modalità operative.

Roma, 25 Set – In questi giorni, in concomitanza con la pubblicazione dell’atteso Decreto 18 settembre 2024 n. 132 – recante il “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” – sono molte le informazioni che tramite articoli, convegni e webinar sono state fornite sulla patente a crediti.

E per un excursus su come si sia arrivati a questo passaggio del sistema di qualificazione nei cantieri temporanei o mobili, per una presentazione del nuovo regolamento e delle future implicazioni rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Il nuovo regolamento e la patente a crediti: dettagli e implicazioni.

 

Molto attesa era anche la prima circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) che, partendo dalla conferma che è dal primo ottobre che avrà il via questo nuovo sistema di qualificazione, avrebbe dovuto fornire le “prime indicazioni”.

 

Ed effettivamente, come indicato sul sito INL, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali 132/2024, che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l'INL ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che “definisce i diversi profili applicativi” concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.

E le imprese e i lavoratori autonomi “possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro”. Tuttavia la richiesta “deve essere corredata da una serie di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive che attestano il possesso di requisiti specifici”.

 

Nel presentare la circolare l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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La patente a crediti, la circolare INL e le prime indicazioni

La Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 ha per oggetto “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti’ – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni”.

 

In premessa si ricorda che il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha modificato l’articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo la cosiddetta “patente a crediti” nei cantieri temporanei o mobili.

 

E – continua la circolare – la relativa disciplina “è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente”. E dunque, “acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024”, con la circolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni.

 

La circolare n. 4 del 23 settembre 2024: soggetti interessati e requisiti

Parliamo innanzitutto del rilascio della patente.

 

Riguardo ai soggetti interessati si indica che ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patentele imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale’.

 

Dunque, i soggetti tenuti al possesso della patente sono “le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano ‘fisicamente’ nei cantieri”.

Sono, invece, esclusi i soggetti che “effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”.

 

Si indica poi che “le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.

E, comunque, “in assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani”.

 

Si ricorda poi che il legislatore ha escluso dall’ambito applicativo della patente a crediti “le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza”.

 

Veniamo ai requisiti.

 

Si indica che ai fini del rilascio della patente “è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.

 

Si segnala che “non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione ‘nei casi previsti dalla normativa vigente’. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori”.

Inoltre con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), “la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione”.

 

La circolare n. 4 del 23 settembre 2024: modalità operative e tempistiche

Veniamo, infine, alle modalità operative e alle tempistiche.

 

Si indica che la patente “è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE”.

E le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta “saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione”.

 

Possono presentare la domanda di rilascio della patente a crediti “il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF)”.

 

Si sottolinea che il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è “oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R”.

 

In particolare – continua la circolare – “l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47”.

E qualora la richiesta della patente “sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti”.

 

Si indica poi che salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni requisiti “sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione)”.

In questo senso il portale, “in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la ‘non obbligatorietà’ o ‘l’esenzione giustificata’ da un determinato requisito”.

 

Si indica poi che ai fini di una corretta presentazione della domanda bisogna ricordare che, “ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori”.

Inoltre, “le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

  • per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
  • per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente”.

E all’esito della richiesta “il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale”.

 

Si sottolinea poi che, secondo l’art. 27, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e secondo il DM 132/2024, “dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente”.

 

Si segnala poi che “il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.”.

 

Comunque “in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente”.

 

Si segnala che l’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva “dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it ”. E la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”.

Mentre a partire dal 1° novembre p.v. “non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.

 

Segnalando che l’Ispettorato con la circolare ha presentato anche un modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti” rimandiamo alla lettura integrale della circolare, che si sofferma su vari altri aspetti (revoca della patente, contenuti informativi della patente, provvedimenti cautelari di sospensione della patente, attribuzione dei crediti ulteriori, recupero dei crediti decurtati, …).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa e i documenti di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro, “Circolare n. 4 del 23 settembre 2024” – oggetto: “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti’ – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni” – allegato modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti”.

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 18 settembre 2024 n. 132 - Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

 


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Ardone Vincenzo - likes: 0
25/09/2024 (03:24:03)
Ma l'autocertificazione va presentata necessariamente il primo di ottobre o c'è tempo sino al 31 dello stesso mese per farlo?
Rispondi Autore: Alessandra Rossi - likes: 0
25/09/2024 (08:02:09)
il "delegato" può essere anche il consulente per la sicurezza esterno all'azienda? Serve un modulo specifico con qualche riferimento di legge?
Rispondi Autore: maura baraldi - likes: 0
25/09/2024 (08:41:42)
Le imprese di autotrasporto che vanno nei cantieri per consegnare le merci sono escluse anche se il conducente effettua le operazioni di carico o scarico?
Rispondi Autore: MASSIMILIANO CABONI - likes: 0
25/09/2024 (10:55:25)
un'azienda dotata di attestato SOA in avvalimento, è comunque esentata?
Rispondi Autore: Cris - likes: 0
25/09/2024 (11:58:38)
Un'azienda che opera in concomitanza con un cantiere edile ma si occupa esclusivamente di installazione macchine utensili all'interno del capannone oggetto delle opere edili è obbligata a richiedere la patente?
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/09/2024 (07:20:44)
Dal 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri mobili e temporanei entrano in cantiere solo se hanno la ricevuta della richiesta della patente fatta sul portale o l'autocertificazione prevista e regolata dalla circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024.
Rispondi Autore: Panichi Fabrizio - likes: 0
27/09/2024 (16:01:47)
Mi associo a quanto già chiesto al riguardo del "delegato" se può essere anche il consulente per la sicurezza esterno all'azienda?
Serve un modulo specifico con qualche riferimento di legge?
Inoltre aggiungo (come credo) se si può utilizzare anche la PEC del consulente per l'invio delle deleghe o deve essere per forza quello dell'Impresa/Ditta ?
Grazie.
Rispondi Autore: Manuela Raffa - likes: 0
09/10/2024 (12:08:58)
Buongiorno,
se un'impresa entra in un cantiere con un contratto di servizi e quindi senza svolgere lavori di cui all'Allegato X, è obbligata a richiedere la patente a punti?

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