Imparare dagli errori: il rischio di investimento nei magazzini
Brescia, 28 Feb – Con questa puntata di “ Imparare dagli errori”, rubrica destinata al racconto e all’’analisi degli infortuni lavorativi, torniamo a parlare dei tanti incidenti che avvengono nelle attività di stoccaggio, immagazzinamento e movimentazione che avvengono nei depositi e magazzini.
In questo caso ci soffermeremo in particolare sui rischi di investimento, specialmente con i carrelli elevatori ma anche con altre macchine e attrezzature di lavoro. Rischi che, come abbiamo raccontato più volte nel nostro giornale, possono dipendere da fattori come la carenza di visibilità, l’inadeguatezza delle manovre e della segnaletica, il mancato rispetto delle regole di sicurezza, l’assenza di una viabilità organizzata o di percorsi formativi idonei.
Ricordiamo che la nostra fonte per le dinamiche e le analisi degli incidenti è costituita dalle schede presenti nella banca dati di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi di investimento nei magazzini
Il primo caso che presentiamo riguarda un infortunio avvenuto in uno stabilimento dove si effettua “il deposito e lo smistamento dei prodotti dolciari e di cioccolate di una nota fabbrica italiana.
I prodotti arrivano in azienda stoccati in pallet e vengono depositati nel magazzino di giacenza a mezzo di carrelli retrattili, successivamente vengono ripresi dai carrelli elevatori e trasportati nell'area di smistamento dove gli addetti alla preparazione dei carichi, a mezzo di transpallet, preparano i vari lotti da consegnare ai clienti; i lotti così preparati vengono avviati nella zona di carico a mezzo di carrelli elevatori per poi essere spediti al cliente”.
Un lavoratore mentre è intento alla preparazione dei lotti da consegnare ai clienti viene investito (con schiacciamento del piede destro) da un carrello retrattile che probabilmente invade la sua area di lavoro.
I successivi accertamenti hanno rilevato che non vi era indicazione delle aree, né tantomeno segnaletica orizzontale di separazione.
I fattori causali indicati sono due:
- l’addetto al carrello retrattile ha invaso la zona di lavoro dell'infortunato;
- deposito con assenza di segnaletica.
Il secondo caso riguarda ancora un infortunio all'interno di un magazzino.
Un lavoratore sta controllando la merce nel magazzino quando viene investito da un carrello elevatore condotto in retromarcia da un collega, che sta sistemando dei bancali di merce nella stessa area.
In questo caso l'autista del carrello “aveva l'attenzione concentrata sul lato destro del mezzo e non si è avveduto della presenza dell'infortunato che si trovava dietro il carrello a sinistra”. Mentre l'infortunato “era concentrato nel suo compito e non si è accorto dell'avvicinarsi del carrello, sebbene questo fosse dotato di girofaro e di cicalino di retromarcia”.
Si segnala che le procedure aziendali, note ad entrambi, “prevedevano che il carrello potesse accedere all'area in cui si è verificato l'incidente solo previa verifica dell'assenza di altri operatori”.
Questi i fattori causali:
- “l’autista del carrello entrava nell'area del magazzino nonostante in tale area ci fosse personale a piedi;
- l'autista del carrello nel manovrare non si avvedeva della presenza del collega nel raggio di azione del carrello”.
Presentiamo, infine, un terzo caso relativo ad un infortunio con un automezzo.
Un lavoratore sta camminando all’interno dell’ area del deposito della ditta destinataria del materiale da consegnare e contemporaneamente un automezzo della ditta destinataria, condotto da un dipendente della stessa, effettua una manovra in retromarcia, senza adottare precauzioni rispetto al possibile passaggio di persone.
Il lavoratore viene investito: prima cade a terra e poi viene trascinato per alcuni metri. Le conseguenze sono lesioni al torace e alla parte destra del cranio con la completa avulsione dell’orecchio sinistro.
Il fattore causale, segnalato dalla scheda di Infor.mo., riguarda la retromarcia dell’autista “senza controllare il passaggio di eventuali pedoni”.
La prevenzione degli investimenti nei depositi e nei magazzini
Suggerimenti e spunti per la prevenzione di questi infortuni possiamo ricavarli dalle schede bibliografiche contenute in " La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili", un manuale nato dalla collaborazione tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte.
Il documento riporta molte indicazioni per la sicurezza nei magazzini, ad esempio con riferimento:
- alla circolazione e movimentazione dei mezzi (si consiglia ad esempio di controllare “che le aree destinate ad ospitare i percorsi siano sufficientemente solide” e adeguate alla stabilità dei mezzi o che i percorsi carrabili interni ed esterni siano delineati, segnalati e mantenuti liberi da ostacoli, …);
- alla circolazione pedonale (i percorsi pedonali “devono avere una larghezza non inferiore ai 60 cm, salvo che le attività svolte, il numero di persone impiegate o la presenza contemporanea di mezzi di trasporto non richiedano un passaggio più ampio”; i percorsi pedonali devono essere “segnalati con striscia gialla continua sul pavimento antisdrucciolevole e mantenuti liberi da ostacoli”, …);
- ai posti di lavoro (“i ripiani ed i soppalchi, opportunamente dimensionati devono essere muniti di regolari parapetti verso il vuoto e di indicazione della portata” e “i varchi per l’entrata dei materiali devono essere provvisti di barriere mobili non asportabili”).
Sono, infine, presentate anche diverse misure di prevenzione riguardo al rischio di investimento:
- “per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri;
- deve essere comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro;
- all'interno dell'ambiente di lavoro (cantiere, magazzino, officina, ecc.) la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi;
- per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici;
- le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in buone condizioni”.
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 272, 5781 e 8256 (archivio incidenti 2002/2015).
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Rispondi Autore: Giuseppe Fabbri - likes: 0 | 28/02/2019 (09:53:06) |
Condivido i contenuti e ne sottolineo l'importanza. La gestione degli spazi comuni e delle vie di circolazione nei magazzini, depositi e centri logistici è di fondamentale importanza per la sicurezza del luogo di lavoro. Questo concetto è chiaramente espresso e circostanziato nella norma UNI EN 15635:2009 che tratta di uso corretto e manutenzione delle attrezzature di stoccaggio. |
Rispondi Autore: marino - likes: 0 | 17/07/2021 (11:26:25) |
mi potete aiutare sono un carrellista il mio problema e che mi fanno stoccare merce in doppia al 2 piano scaffale altezza da terra 2,20. mt. 3,50mt in terzo , ripiano scaffale e poi anche in 5 altezza 7,30 mt in 5 li ho fatti abbassare devo farlo anche con il secondo piano ed il terzo fatemi sapere grazie. |