Imparare dagli errori: quando non si usa il trabattello
Brescia, 21 Nov – L’articolo 140 (Ponti su ruote a torre) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) fornisce diverse informazioni sull’uso in sicurezza dei ponti su ruote o trabattelli.
Tuttavia se ancora oggi sono molti gli infortuni gravi e mortali che avvengono nell’uso di queste attrezzature, utilizzate in molteplici attività lavorative, diversi infortuni avvengono anche quando, magari in presenza di idonei trabattelli, si usano altre attrezzature inadeguate ai lavori da svolgere.
Nel viaggio intrapreso qualche settimana fa con la rubrica “ Imparare dagli errori” e dedicato al racconto degli infortuni correlati all’utilizzo o all’assenza di idonei trabattelli, ci soffermiamo ora su un fattore causale particolare: l’assenza o il mancato utilizzo di trabattelli.
Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dalle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Questi i due argomenti affrontati nell’articolo:
Gli incidenti in assenza dei ponti su ruote
Nel primo caso l’infortunio riguarda lavori edili di manutenzione straordinaria di un fabbricato (villino).
Due lavoratori sono intenti alla pittura delle pareti di una delle stanze al secondo piano del villino e uno dei due, in particolare, è intento alla carteggiatura del telaio di una finestra in legno per poi provvedere alla pittura dello stesso.
Dalla ricostruzione successiva dell’evento infortunistico si indica che un lavoratore era in piedi sul davanzale della finestra, alto circa 90 cm dal pavimento, senza alcuna protezione collettiva o personale. Cade da un’altezza di circa 8-9 metri sul selciato del giardino sottostante, morendo sul colpo a causa di fratture in sedi multiple. All’interno dell’appartamento ove i due operavano è stato trovato un trabattello smantellato.
Il fattore causale rilevato dalla scheda indica che è stata effettuata l’attività “stando in piedi sul davanzale della finestra senza utilizzare il trabattello presente”.
Nel secondo caso l’infortunio avviene in lavori di finitura della controsoffittatura.
Un lavoratore per l’attività utilizza un'attrezzatura non idonea per tale tipo di lavoro: una scala portatile anziché un trabattello.
Inoltre la scala portatile doppia in alluminio alta circa 1,80 metri non è in buono stato di manutenzione (piedini usurati).
Per questi motivi il lavoratore cade dalla scala riportando lesioni mortali.
I fattori causali rilevati nella scheda:
- scala portatile doppia metallica in cattivo stato di manutenzione (piedini usurati)
- utilizzo improprio di attrezzatura (scala portatile doppia metallica) in presenza di attrezzature più idonee (trabattello) per svolgere lo stesso lavoro.
Infine nel terzo caso l’infortunio si verifica durante l’allestimento di uno scivolo in legno utile a calare a terra materiale di demolizione.
Il titolare ad un'altezza di circa 4 metri su una scala in ferro sta allestendo lo scivolo e in particolare sta inchiodando le assi perpendicolarmente ai montanti già predisposti dello scivolo. Un suo dipendente da terra gli passa il materiale occorrente.
Il titolare, poichè dalla scala non arriva ad inchiodare sulla sinistra un'asse, autonomamente e senza preavviso sale sul piano dello scivolo le cui assi si spezzano facendolo precipitare a terra. Le fotografie evidenziano che l'ultima asse perpendicolare ai montanti è inchiodata solo sulla destra; sulla sinistra è solo appoggiata alla penultima; la terzultima asse è a terra spezzata. Le assi con le quali veniva allestito lo scivolo avevano uno spessore di 2,5 cm., idoneo a sopportare il peso per scivolamento dei materiali di risulta dal tetto (una lastra di eternit alla volta) e non di persone.
Il dipendente ha dichiarato che ... 'il trabattello lì a disposizione era stato da lui utilizzato su ordine’ del titolare ‘per legare i montanti dello scivolo alla sommità superiore'.
Il capo cantiere della committente ha dichiarato di aver ordinato al titolare “di allestire lo scivolo e di averne concordato le relative modalità di esecuzione: le assi sarebbero state inchiodate prima da terra poi con l'utilizzo della scala infine con l'utilizzo del trabattello”.
Anche in questo caso il fattore causale dell’infortunio riguarda la scelta della scala semplice a discapito del trabattello.
La sicurezza e l’utilizzo dei trabattelli
Come ricordato anche in altri articoli di PuntoSicuro, un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili - elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e dal titolo “ Trabattelli” - è dedicato alla prevenzione degli infortuni nell’utilizzo dei ponti su ruote.
Riprendiamo dal documento, avendo citato a inizio articolo l’articolo 140 del Testo Unico, alcune indicazioni normative.
Si segnala che il suddetto art. 140 indica che se i ponti su ruote a torre ‘devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII, sempre con riferimento al Testo Unico.
In particolare, recita l’Allegato XIII, è ammessa ‘deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:
- il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 1004
- il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della Norma Tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale’ (…)
- ‘l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento)
- per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;
- per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla Norma Tecnica UNI EN 1004’.
Riguardo poi alla scelta dell’attrezzatura nel Quaderno Tecnico, che vi invitiamo a visionare integralmente, si evidenzia come scegliere il trabattello più idoneo e si ricorda che i trabattelli possono essere utilizzati:
- “nelle lavorazioni nelle quali ci sia la necessità di operare in altezza;
- nei lavori in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile)”.
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 447a, 2613 e 3487 (archivio incidenti 2002/2015).
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Rispondi Autore: Andrea Decorato - likes: 0 | 26/11/2019 (07:17:31) |
Buongiorno Redazione, in merito a quanto riportato sono di vitale importanza l'informazione, la formazione e l'addestramento Art. 30 del D.Lgs. La sicurezza "Fai da te" non aiuta, o per lo meno avrebbe potuto essere stato portato a termine il lavoro, in uno dei tre casi o in tutti. Ciò avrebbe stimato gli operai a continuare a lavorare in assoluta assenza di sicurezza, ne sono un esempio: le immagini dell'insicurezza che pubblicate. Distinti saluti. |