Pillole di sicurezza: informazione sulla sicurezza
In riferimento all’ informazione ai lavoratori ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che indica quando e come deve essere fatta
D.Lgs. 81/2008 - Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
• Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
DECRETI ATTUATIVI
INTERPELLI
INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio
Federica Gozzini
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Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0 | 13/02/2019 (11:48:58) |
Veramente non trovo nulla di interessante sull'articolo più di quanto non dica la norma nell'art. 36 . Ma grazie lo stesso . |
Rispondi Autore: VENEZIA CARMELA - likes: 0 | 23/10/2020 (09:54:26) |
il corso e riconosciuto come Punteggio ARA , IN PARTICOLARE CS. DISTINTI saluti Venezia Carmela |
Rispondi Autore: Gianluca Vianello - likes: 0 | 12/06/2023 (15:00:42) |
Salve, chiedo cortesemente lumi sulla corretta applicazione del DL 81/08 in un caso molto specifico. Lavoro all’Enel e capita spesso che l’Autorità Giudiziaria (Forze dell’Ordine, Magistratura, ecc.) chiedano l’intervento di operai Enel congiuntamente a tecnici di loro stretta fiducia. Si tratta ad esempio di installazione di telecamere o lavori similari, necessari per l’attività d’indagine delle FFOO. Ovviamente si tratta di lavori di poca importanza, per i quali non vi è un regolare contratto, se non la richiesta cogente delle FFOO. Quindi si tratta di lavori di piccola entità, per i quali vi può essere contemporaneità di più imprese. Lavori di questo tipo, in che titolo e articoli del TU sono riconducibili? Quali sono i documenti che è opportuno predisporre affinché il DL non incorra in sanzioni in caso di incidente o di controllo? Grazie e un cordiale saluto |