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“L’eco della sostenibilità”, n. 1/2010

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Agricoltura

18/10/2010

Disponibile online il primo numero di “L’eco della sostenibilità”, newsletter di informazione su ambiente, salute e sicurezza, casa e agricoltura della CISL. Qual è il significato dell’indicatore dell’età nella “nuova” valutazione dei rischi?


Pubblicato il primo numero di “L’eco della sostenibilità”, newsletter di informazione su ambiente, salute e sicurezza, casa e agricoltura.
 
“Con questo numero, il Dipartimento nazionale CISL Sviluppo Sostenibile, intende avviare un progetto di informazione costante sui temi di sua diretta competenza. Credendo fortemente nell’importanza della conoscenza quale base fondamentale per poter affrontare qualsiasi sfida e per poter tracciare linee di riferimento importanti e significative nel mondo del lavoro, ponendo sempre al centro la persona , veicoleremo, attraverso questo strumento, le notizie d’attualità (a carattere giuridico, scientifico e divulgativo) e le iniziative che riterremo più rilevanti.”
 

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L’indice del numero:
Ambiente
• Rinnovabili, nel 2009 aumentata del 50% l'energia incentivata coi certificati verdi
• Al via a Brindisi bonifiche e investimenti
• Il C. D. M. approva il d.l. che recepisce la direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria
• Dal 26 agosto in vigore il correttivo al D.Lgs. 152/2006
Salute e Sicurezza
• Il lavoro dell’autunno in tema di stress lavoro-correlato
• Arrivano gli spot del Governo sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma è pronto ben altro
• Perché i conti non tornano mai...
• L’esperto risponde….
Casa
• Affitti, cedolare secca al 20%
• Mercato immobiliare: elaborati i dati 2009
Agricoltura
• Ogm: consegnate al ministero indagini fatte in FVG
• Al via il programma ‘Frutta nelle scuole’
 
Pubblichiamo un estratto della newsletter.
 
L’esperto risponde (a cura di Cinzia Frascheri)
Qual è il significato dell’indicatore dell’età nella “nuova” valutazione dei rischi?
 
L'art.28, c.1, del d.lgs.81/08 s.m., confermando la linea di chiarezza perseguita dal legislatore in tutto l'articolato, introduce l'elemento dell'età, quale fattore di attenzione nel valutare i rischi di natura tradizionale, ponendo in modo chiaro il principio che l'età non costituisce ex se un fattore di rischio, ma una variabile significativa di potenziale d'influenza sui rischi tradizionali, tale da determinare la venuta in essere di rischi particolari («connessi...all'età») che possono interessare «gruppi di lavoratori esposti».
 
Secondo una classificazione europea tra i lavoratori “fragili” si troverebbero i giovani lavoratori che, in particolare nella fascia d'età tra i 18 e i 24 anni, risulterebbero la categoria più maggiormente interessata dagli infortuni sul lavoro. Se tale quadro, di certo, richiede un'attenzione specifica e particolare, l'aspetto degli infortuni sul lavoro, nei giovani, non deve risultare l'unica problematica a cui rivolgere particolare interesse in sede di analisi e valutazione collegabile al fattore età nello svolgimento del lavoro.
 
Il prolungamento dell'età lavorativa, ad esempio, fenomeno in grande crescita in questi ultimi anni, sta divenendo la nuova frontiera di attenzione ai problemi relativi alla sicurezza e, non meno, a quelli relativi alla salute.
Non vi è una soglia di età avanzata alla quale si possa correlare puntualmente un aumento significativo di rischio sul piano scientifico, però osservando i dati degli infortuni sul lavoro e analizzando il trend dell'acuirsi dei casi di danno a causa lavorativa, si può individuare la soglia degli over 50 come particolarmente a rischio, anche se, considerando in modo trasversale il fattore di genere, vista l'influenza determinante sui cambiamenti psico-fisici che l'età avanzata comporta (vd. menopausa), nei riguardi delle lavoratrici la soglia di rischio viene generalmente anticipata e collocata intorno ai 45 anni.
 
E' bene chiarire che la collocazione dell'età, quale fattore di attenzione nella valutazione dei rischi a carattere preventivo, il legislatore adeguatamente la pone nell'ambito dei criteri di analisi dei fattori di rischio e non nell'ambito degli interventi di sorveglianza sanitaria.
Tale scelta sta a significare, in modo inequivocabile, come il richiamo ad una attenzione particolare e ad una potenziale richiesta di maggior tutela non voglia assolutamente portare a richiamare ambiti pre-determinati di inidoneità alla mansione per le fasce di età lavorativa più avanzata, ma esclusivamente azioni di riorganizzazione del lavoro o anche solo della mansione. Il confine tra la maggior tutela e la discriminazione, purtroppo però molto spesso è sottile e fa emergere le diffuse carenze di una capacità organizzativa adeguata per le diverse realtà lavorative di fronte alle crescenti problematiche che vengono sempre più di frequente colmate - nel tentativo di risolverle in modo sbrigativo - con interventi radicali di esclusione dal mondo del lavoro di persone che invece potrebbero rappresentare fonte di esperienza e capacità di grande rilievo, se solo li si mettesse in condizioni di poter proseguire il proprio lavoro intervenendo con modifiche adeguate alle esigenze determinate dalle conseguenze dell'avanzamento dell'età.
 
Di contro, la crescente crisi economica che sta interessando tutto il mercato produttivo e pertanto il mondo del lavoro, sta spingendo i lavoratori ad occultare sempre di più i problemi di salute a causa lavorativa, nella condizione di paura di essere definiti inidonei vedendosi così diminuire l'utilizzo sul lavoro.
 
Direttamente collegati all'età (in particolare nei casi di 'età avanzata) ricordiamo le problematiche che possono verificarsi a seguito di lavori svolti all'esterno dove l'incidenza delle temperature ( considerevolmente basse o alte) può essere significativa sul piano della lucidità mentale, dell'equilibrio, della reattività fisica (vd. lavori in altezza, lavori in condizioni di costrittività, lavori di controllo, lavori con utilizzo di forza fisica...).
Così come nel caso di lavori a base usurante, ripetitiva, di necessaria e frequente movimentazione manuale di carichi/pesi (problematica significativa anche nei riguardi dei giovani lavoratori/ trici), ad alta frequenza di spostamento con mezzi aziendali o a ripetuta esposizione a vibrazioni corpo intero o degli arti...
 
In questo nuovo quadro di analisi, occorre richiamare i due passaggi più significativi che sottolineano come alla valutazione dei rischi, quale processo dinamico di analisi globale dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, devono partecipare tutti gli attori della prevenzione aziendale, art.29, cc.1, 2 e art.25, c.1, lett.a), tra cui il medico competente, nei riguardi del quale il legislatore ripone un importante mandato finalizzato, non prioritariamente ed esclusivamente verso l'attività di sorveglianza sanitaria, ma bensì «alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori...», giungendo, se necessario, anche ad individuare (supportando l'obbligo previsto a carico del datore di lavoro) misure specifiche per lavoratori/trici divenuti inidonei allo svolgimento della mansione lavorativa alla quale erano adibiti, o ancora, ove possibile, ad individuare mansioni equivalenti o inferiori, comunque adeguate alle condizioni di salute dei lavoratori (art.42,c.1).
 
 
 


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