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"Sicurezza e prevenzione", n. 11/2010

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

08/11/2010

Disponibile online il numero di ottobre di "Sicurezza e prevenzione", newsletter del Ministero del Lavoro che approfondisce il tema della qualificazione delle imprese.

 
E’ on line la newsletter “Sicurezza e Prevenzione” di ottobre realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la redazione del Sole 24 Ore che approfondisce in questo numero il tema della qualificazione delle imprese, le quali rappresentano un nodo cruciale e imprescindibile su cui intervenire per rafforzare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Il funzionamento della c.d. “patente a punti” per gli edili, la disciplina delle attività come le manutenzioni assegnate in appalto, alcuni dei temi importanti del lavoro della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che trovano un interessante approfondimento in questo numero.


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Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Individuazione di criteri e tipologie basati sull’effettiva affidabilità
 
La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza, prevista dal Testo Unico, ha il compito di svolgere il lavoro preliminare alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori, quale previsto dall’articolo 27 del medesimo Testo Unico.
 
Innanzitutto, ciò che si chiede alla Commissione è di individuare, tenendo conto delle indicazioni degli organismi paritetici, settori e criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione, che dovrà essere fondato sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati e sull’applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e al lavoro flessibile. In tal modo si costruisce un sistema innovativo di selezione degli operatori sul mercato, basato non più solo su criteri formali, cartacei e documentali, bensì su elementi sostanziali che si riferiscono alla concreta organizzazione del lavoro in azienda e in appalto.
 
In tale contesto è, altresì, significativo che il legislatore abbia indicato tra gli obiettivi della qualificazione delle imprese la revisione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori autonomi, la cui verifica è richiesta al committente nel caso di affidamento di lavori in appalto. La disposizione (articolo 26 del Testo Unico) prevede espressamente che “il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”.
Tale verifica viene eseguita, al momento, tramite acquisizione del certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e tramite l’acquisizione Individuazione di criteri e tipologie basati sull’effettiva affidabilità dell’ autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti d’idoneità tecnico professionale.
 
La individuazione, dunque, di criteri non più solo documentali quanto legati alla competenza e professionalità “verificate” secondo regole predefinite e certe, costituisce obiettivo fondamentale per l’innalzamento dei livelli di tutela nelle filiere – connotate da alti indici infortunistici – dei lavori in appalto e in subappalto. Questo conferma che la selezione dei soggetti operanti sul mercato, tanto per l’accesso a pubblici appalti, quanto per l’accesso agli appalti inter privatos, deve basarsi sulla verifica di standard sostanziali sull’affidabilità gestionale e organizzativa, sulla genuinità dei contratti di lavoro e degli appalti, sull’adozione di percorsi formativi efficaci ed effettivi e più in generale sul rispetto di più elevati standard di responsabilità sociale d’impresa.
 
La patente a punti nell’edilizia
I criteri sopra descritti valgono anche per il settore dell’edilizia, nel quale “il sistema qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso l’adozione e diffusione di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo dell’attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile”.
Si tratta del sistema meglio conosciuto come “patente a punti” per gli edili che, una volta definito, permetterà una selezione ab origine e un controllo costante sul possesso dei requisiti di competenza, professionalità ed esperienza da parte delle imprese operanti in tale settore. Il legislatore ha previsto anche che il meccanismo congegnato per l’edilizia, il quale acquisisce in tal modo un valore di modello, potrà essere esteso ad altri settori di attività individuati con accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative. Avere le carte in regola costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica.
 
Il ruolo della Commissione consultiva per la salute e sicurezza
Nell’impianto normativo attuale, il ruolo della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza è propedeutico alla costruzione di un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori, che confluirà in un decreto del presidente della Repubblica. Per facilitarne il compito è stata compilata una prima mappatura di aree/settori con una breve descrizione delle lavorazioni. Si tratta di sei aree di attività lavorative strumentali per la costruzione di primi prototipi da sperimentare, implementare ed estendere successivamente ad altri settori. Un’estensione già, in sostanza, prevista dal legislatore nel sistema della “patente a punti”, tramite una precisa attribuzione di competenza agli accordi interconfederali.
 
Le aree ‘mappate’ per la sperimentazione
Le prime due aree individuate per legge dalla mappatura sono la sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico e l’ edilizia. A queste ne vengono affiancate altre, nelle proposte discusse in Commissione consultiva: il settore dei trasporti, inclusi quelli ferroviari; l’area delle attività svolte prevalentemente in regime di mono-committenza sostanziale da soggetti/operatori titolari di partita Iva o collaboratori a progetto; il settore dei call center, altamente problematico; il settore della somministrazione del lavoro; e, infine, quello dei lavori in ambiente confinato (lavori in ambienti come silos, cisterne e simili). In relazione a tale ultimo tipo di attività va evidenziato come – anche nel corso di riunioni ad hoc con le Regioni e con le parti sociali – è stata condivisa da tutti coloro che siano stati coinvolti nelle attività in corso la assoluta necessità di introdurre un meccanismo di selezione delle imprese che possa impedire il ripetersi di fatti drammatici (vere e proprie stragi sul lavoro), con modalità di impressionante ripetitività, quali, per ultimo, la morte degli operai a Capua.
 
Pertanto, il sistema che sta nascendo impedirà che possano essere affidati dalla impresa committente lavori che possano esporre i lavoratori della impresa appaltatrice ai rischi “tipici” degli ambienti confinati se l’impresa appaltatrice non abbia dimostrato di avere condizioni le organizzative (es.: possesso di dispositivi di protezione individuale progettati per rischi specifici del tipo in oggetto o, ancora, avvenuta formazione sui medesimi rischi e sulle conseguenze della esposizione a agenti letali) e procedurali (previsione e applicazione di procedure di sicurezza dirette a prevenire i rischi dei lavori in ambienti confinati) che il provvedimento in preparazione chiederà. In tal modo si produrrà il risultato tipico di un efficace sistema di qualificazione, che è quello di impedire la stessa esistenza di imprese che non garantiscano il rispetto dei livelli di tutela di legge per i propri lavoratori favorendo, al contempo, la competitività di chi, sin da ora fa del rispetto delle regole di salute e sicurezza sul lavoro una imprescindibile necessità. 
 
 
Newsletter n. 11 (formato PDF,  602 kB).
 
 


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Rispondi Autore: mauro tripiciano - likes: 0
08/11/2010 (11:25:10)
Sono preoccupato per l'istituzione di un sistema di qualificazione che può diventare complesso burocraticamente e magari solo formale per i soliti furbi. Lascerei al Committente privato la responsabilità per l'effettiva qualificazione delle imprese. Ben venga una linea guida che orienti sia il privato che il Responsabile dei lavori del pubblico, ma non facciamone un passaporto formale.

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