"Sicurezza e prevenzione", n. 9/2010
E’ consultabile la newsletter sulla sicurezza distribuita in occasione dell’ultima edizione, da poco conclusasi, del Meeting di Rimini 2010.
La newsletter realizzata come di consueto da questo Ministero in collaborazione con la redazione del Sole 24 Ore dedica questo numero al settore dell’edilizia attraverso un approfondimento sul nuovo Piano Nazionale di prevenzione in edilizia predisposto dalle Regioni e condiviso con i Ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INAIL.
A supporto i riferimenti normativi del Testo Unico e dell’ultimo Correttivo sul tema e un’anticipazione sulla campagna informativa in previsione per i prossimi mesi.
Questi i punti nei quali si articola il Piano Nazionale:
VIGILANZA - sulla base di quattro parametri - popolazione residente, infortuni gravi, addetti al comparto, notifiche preliminari - ad ogni Regione è stata assegnata la quota dicantieri da ispezionare ogni anno, al fine di raggiungere l’obiettivo di 50.000 cantieri/anno sul territorio nazionale, a fronte di circa 250.000 notifiche preliminari all’anno di apertura cantiere.
A questi numeri vanno aggiunti gli oltre 30.000 cantieri ispezionati dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.
L’obiettivo è di creare una sinergia fra l’Organo ispettivo delle ASL e delle Direzioni Provinciali del Lavoro, con l’INAIL e l’INPS per affrontare non solo i problemi di sicurezza ma anche di legalità nei rapporti di lavoro. Hanno priorità di ispezione i cantieri che già dall’esterno appaiono sotto il minimo etico di sicurezza, con grave rischio cioè di infortunio grave per caduta dall’alto, sprofondamento, seppellimento: ci si pone l’obiettivo di bloccarli su tutto il territorio nazionale poiché oltre a costituire una fonte di grave rischio di infortunio producono una concorrenza sleale con chi investe in sicurezza. Con un’opera di formazione capillare degli operatori di vigilanza si intende ridurre le disomogeneità di intervento sul rispetto delle normative, ancora oggi presenti nel territorio nazionale, stabilendo dei minimi comuni da raggiungere progressivamente.
FORMAZIONE - viene costruito un repertorio nazionale delle iniziative di formazione che valorizzino le esperienze - delle Istituzioni e delle Parti Sociali - per una “messa a disposizione” di materiali ad alta efficacia formativa, una sorta di kit didattico.
ASSISTENZA - viene promossa la disponibilità da parte dei soggetti competenti ad assistere Committenti, Coordinatori per la Sicurezza e Imprese (in particolare le Imprese di minori dimensioni) con informazioni, materiali ed anche con contributi di aggiornamento professionale.
BUONE PRATICHE - in collaborazione con i Servizi di Prevenzione delle ASL, i Ministeri e gli Istituti Centrali, gli Enti bilaterali, gli Ordini e i Collegi professionali si avvierà l’archivio delle buone pratiche; alcune di queste potranno essere proposte come buone prassi come previsto dall’art 2 del decreto 81\08 e smi, le altre serviranno a creare un linguaggio tecnico comune di sicurezza fra chi controlla, chi forma, chi assiste, chi lavora direttamente in cantiere.
INFORMAZIONE e divulgazione diffusa e capillare: un complesso di iniziative e di attività, volte a superare le logiche del controllo e della vigilanza, ma soprattutto mirate ad elevare i livelli di conoscenza e conseguentemente di consapevolezza.
MINIMO ETICO DI SICUREZZA Per situazione di cantiere “sotto il minimo etico di sicurezza” si intende quella situazione nella quale vi sia il riscontro di una “scarsa o nessuna osservanza” delle precauzioni contro i rischi gravi di infortunio, e coesistano due condizioni grave ed imminente pericolo di infortuni, direttamente riscontrato la situazione non sia sanabile con interventi facili ed immediati. In questi casi, che costituiscono anche concorrenza sleale con le imprese che investono in sicurezza, è richiesta l’applicazione degli strumenti repressivi in grado di produrre l’interruzione immediata dei lavori a rischio, vale a dire il sequestro preventivo a norma dell’art 321 del CPP oppure la prescrizione di cessazione immediata dell’attività a rischio a norma dell’art 20 comma 3 delD. Lgs 758/94. A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che, comunque, vanno sempre giudicate nella situazione reale di cantiere e utilizzando tutta la professionalità acquisita in anni di esperienza: A Lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisionali o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili B Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino chiaramente la tenuta di quello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza C Lavori in quota su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili |
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