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ADR e biocidi, direttive comunitarie e obblighi penalmente sanzionati

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Trasporti e magazzinaggio

07/06/2011

Le Direttive più importanti in merito al trasporto su strada di sostanze pericolose in relazione ad una sostanza comburente e corrosiva, l'acido peracetico, sempre più utilizzata nel settore del trattamento delle acque depurate. Di L. Minotti e R. Dubini.

 
 
Di Luigi Minotti e Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
Milano, 7 Giu - Nel corso di questi ultimi quindici anni, la comunità europea ha emanato molte direttive riguardanti la produzione, il commercio, il trasporto e l’utilizzo di sostanze chimiche, allo scopo di promuoverne un uso responsabile e ridurre l’impatto dannoso con l’uomo e l’ambiente.
Una analisi delle Direttive più importanti, anche se in modo non esaustivo, viene proposta di seguito in relazione ad una sostanza pericolosa quale l'acido peracetico, sostanza pericolosa in quanto comburente e corrosiva ma sempre più utilizzata nel settore del trattamento delle acque depurate per le sue qualità di potente agente antisettico e antibatterico.
 
Queste direttive hanno prodotto un rilevante impatto economico sulle aziende ed in particolar modo sulle piccole aziende che hanno dovuto sostenere dei costi significativi e sicuramente non proporzionati alle loro dimensioni.
Queste direttive sono in genere complesse e di difficile interpretazione ed attuazione, per tali ragioni sono spesso disattese dagli operatori del settore coinvolti a titolo produttivo, commerciale, di trasporto, compreso l’utilizzatore finale.
La circostanza sconcertante è che ci sono committenti e quel che è più grave anche pubbliche amministrazioni, le quali nelle gare di appalto non tengono in adeguata considerazione gli obblighi derivanti tanto dalle direttive più oltre citate, quanto dai decreti italiani di recepimento, più oltre esaminati, che in quanto norme penalmente sanzionate sono obbligatorie per tutti, e costituiscono di diritto condizioni ineludibili di qualunque gara d'appalto. Condizioni però eluse o ignorate o spesso violate dagli enti aggiudicatori.
La situazione è effettivamente grave, e richiede un intervento delle autorità pubbliche di vigilanza, che in quanto ufficiali di polizia giudiziaria devono autonomamente intervenire ed acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare i contravventori che trasportano, caricano, scaricano o comunque maneggiano sostanze pericolose quali quelle più oltre analizzate.
Si tratta anche di procedere a denuncie circostanziate alle autorità competenti per simili violazioni gravi e diffuse.
 
ACIDO PERACETICO – trasporto su strada
 
La normativa ADR regolamenta il trasporto di merce pericolosa su strada (direttiva n. 94/55/CE); è stata recepita in Italia con D.M. del 04/09/1996 e pubblicato sul supplemento della G.U. n. 211 del 02/12/1996.
A.D.R. (Agreement pour le transport de materies Dangereuses par Route) è l’accordo Europeo relativo al trasporto di merci pericolose su strada firmato a Ginevra e ratificato in Italia con la Legge del 12 Agosto 1962, n. 1839. È una convenzione internazionale che regolamenta il trasporto di merci pericolose in ogni sua fase: imballaggi, etichettatura, caratteristiche degli automezzi, dotazioni di sicurezza, limiti quantitativi di merce, documentazione accompagnatoria etc.
 
L’accordo viene aggiornato ogni due anni; dal primo gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova edizione, come disposto dalla direttiva 2010/61/UE del 2 settembre 2010, recepita con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 3 gennaio 2011.
 
Tutte le aziende che caricano, scaricano, spediscono, ricevono e trasportano merci pericolose devono rispettare la convenzione ADR e le disposizioni di sicurezza ivi previste.
 
Con il D.M. n. 40 del 04/02/00, è stata istituita la figura di un consulente obbligatorio per tutte le aziende che utilizzano, trasportano e/o immagazzinano merci sottoposte all’A.D.R..
La figura del Consulente Merci pericolose è ripresa e ampliata in termini di responsabilità dal D. Lgs. 35/2010 che all’articolo 11 comma 1, 2 e 3 recita testualmente:
“1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.
2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa. “
 
 
NORME DI IMBALLAGGIO E DI TRASPORTO DELL’ACIDO PEROSSIACETICO
 
Le soluzioni di acido perossiacetico sono ammesse al trasporto, secondo le modalità riportate in ADR nella tabella al punto 2.2.52.4. (List of Currently assigned Organic Peroxides in Packagings (Allegato 1) ed al punto 3.2.1 Table A: Dangerous Goods list (Allegato 2 ADR).
 
L’acido perossiacetico può essere catalogato in tre diverse classi che si differenziano per il grado di pericolosità. Maggiore è la pericolosità e minore sarà la capacità massima ammessa al trasporto per singolo imballo.
Il produttore ha pertanto il dovere di effettuare la corretta classificazione del prodotto, secondo quanto riportato in “Manual of Test and Criteria” paragrafo 20.4.3” (Allegato 3), per poter definire le esatte modalità di imballo e di trasporto e deve essere in grado di fornire la relativa documentazione.
 
Packagings P520
 
Le condizioni di imballaggio in taniche e fusti sono riportate al punto 4.1.4.1 (Packing instructions concerning the use of packagings P520- (Allegato 4 ADR); sono previsti otto tipi di imballi che comunque debbono avere una capacità massima di 225 litri.
 
Packagings IBC 520.
 
Le condizioni di imballaggio in IBC (GIR) sono riportate al punto 4.1.4.2 (Packing instructions concerning the use of packagings IBC520 (Allegato 5 ADR). Tali istruzioni elencano gli imballi utilizzabili e prescrivono un quantitativo massimo per imballo di 1500 Kg, non derogabile.
 
Gli IBC (GIR) sono omologati per il trasporto esclusivamente se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni particolari delle sezioni 4.1.7.1 e di 4.1.7.2. (Allegato 6 ADR).
 
Tutti gli imballi devono avere comunque superato la prova di compatibilità con l’acido perossiacetico della durata di sei mesi secondo quanto riportato al punto 6.1.5.2.6 (Allegato.7 ADR). Tale informazione viene riconfermata al punto 6.5.6.3.5 (Allegato.8 ADR). Il produttore deve essere in grado di fornire il certificato di approvazione dell’imballo nel quale deve essere espressamente indicato che l’imballo è stato omologato per contenere acido perossiacetico. Nel certificato viene inoltre indicato il tempo dal primo riempimento durante il quale è possibile utilizzare l’imballo. Generalmente questo tempo è di 1 anno, passato il quale l’imballo deve essere necessariamente sostituito.
 
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L’acido peracetico all’equilibrio, normalmente utilizzato per la disinfezione, non può essere trasportato in Portable tanks e/o bulk containers; l’istruzione T23 della sezione 4.2 ammette infatti al trasporto con questa modalità ed a temperatura controllata il solo acido perossiacetico distillato (allegato 9 ADR).
 
Il trasporto di acido perossiacetico con modalità diverse da quelle precedentemente illustrate (quantità per imballo superiore a 1500 kg), può essere effettuato esclusivamente con un’autocisterna per la quale occorre richiedere specifiche autorizzazioni al Ministero dei Trasporti, come specificato al punto 2.2.52.1.8 (Allegato.10 ADR).
 
Nella colonna 12 e 13 della tabella A (capitolo 3 “Dangerous goods list” Allegato.2) vengono specificate il tipo di cisterna da utilizzare e le disposizioni speciali riguardante la costruzione e le autorizzazioni:
 
Tank code                    L4BN+
Special provisions     TU3; TU13; TU30; TE12; TA2; TM4
 
Ai fini autorizzativi risulta vincolante la disposizione del punto 6.8.4 TA2 (Type Approval 2) che attribuisce al Ministero dei Trasporti, l’autorità di definire le condizioni a cui potrà avvenire il trasporto (allegato10 ADR).
 
TA2 (Type Approval 2) - Una sostanza può essere trasportata in tank fissi o removibili, nelle modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti se, in base ai risultati dei tests previsti dalla norma si dimostra che il trasporto può essere effettuato in modo sicuro.
 
Al termine delle necessarie verifiche il Ministero rilascerà un primo certificato che autorizza il prodotto al trasporto; tale certificato dovrà essere sempre presente sul mezzo di trasporto.
 
In possesso dell’autorizzazione al trasporto, occorre sottoporre al Ministero i disegni costruttivi della cisterna e la necessaria documentazione integrativa: tests di compatibilità, dimensionamento degli sfiati e dei sistemi di sicurezza, compartimentazione, calorifugazione etc. Il Ministero valuta il progetto, suggerisce eventuali modifiche ed autorizza la costruzione della cisterna. Per ultimo l’autocisterna verrà collaudata alla presenza di un ingegnere della Motorizzazione
È importante sottolineare che le autocisterne autorizzate dal Ministero al trasporto dell’acido perossiacetico, possono trasportare solo il prodotto specificatamente autorizzato al trasporto; ciò esclude la possibilità di trasportare prodotti simili ma di origine diversa ed a maggior ragione sostanze chimicamente differenti.
 
Per ultimo occorre ricordare che:
- non sono ammessi trasporti con quantità superiori a 20.000 kg. punto 7.5.5.3 (allegato 11 ADR);
- imballaggi contenenti acido perossiacetico possono essere trasportati esclusivamente in veicoli chiusi o telonati, punto 7.2.4.
 
OBBLIGHI ADR IN CAPO AL CLIENTE
Il cliente, utilizzatore dell’acido peracetico, nel proprio processo produttivo o per altri scopi, si accolla la responsabilità di scaricatore finale della merce e pertanto deve:
 
1. assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate, confrontando le informazioni pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna;
 
2. verificare prima dello scarico che:
- gli imballaggi rispettino le disposizioni Pakaging instructions P520 e/o IBC 520 e siano stati omologati per il trasporto di acido perossiacetico
- la cisterna ed il prodotto trasportato siano stati espressamente autorizzati dal ministero competente,
Nel caso in cui il cliente verifichi delle irregolarità, deve trattenere il prodotto ed avvisare l’autorità di polizia; non può respingere un prodotto che non può essere trasportato;
 
3. verificare prima e durante lo scarico se gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il container siano stati danneggiati in misura tale da metter in pericolo l’operazione di scarico. In questo caso assicurarsi che lo scarico non sia portato a compimento, fino quando, non siano state adottate appropriate misure di sicurezza per gli operatori e l’ambiente;
 
4. rispettare tutte le prescrizioni pertinenti riguardanti lo scarico;
 
5. immediatamente dopo lo scarico rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all’esterno della cisterna, garantire la chiusura delle valvole e delle aperture di ispezione, garantire che sia effettuata la prescritta pulizia di decontaminazione dei veicoli e dei container, garantire che le cisterne una volta che siano state completamente scaricate riportino le marcature di pericolo prescritte, compilare il documento di trasporto in uscita della cisterna.
 
Allo scaricatore finale sono in capo anche altre verifiche previste dal Codice della strada: verifica validità della patente di guida e ADR dell’autista, verifica di validità dell’assicurazione del veicolo, istruzioni operative per lo scarico, redazione della relazione di incidente nel caso di infortuni superiori ai 3 giorni o danni all’ambiente.
 
Nello svolgimento di tutti questi compiti l’utilizzatore finale (scaricatore) è assistito professionalmente dal Consulente dei Trasporti Merci pericolose, figura che deve obbligatoriamente nominare. Infatti, per i soggetti che generano anche rifiuti pericolosi sottoposti alla Norma ADR dovranno riportate nel gestionale SISTRI in nominativo del Consulente merci pericolose sul documento in uscita.
 
ACIDO PERACETICO – direttiva biocidi 98/8/CE
 
Con il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 174, norma penale che all'articolo 27 prevede le sanzioni dell'ammenda, è stata recepita in Italia la Direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi; con tale termine vengono indicati i principi attivi ed i preparati destinati a eliminare, ridurre o esercitare un qualsiasi altro effetto di controllo su i microrganismi nocivi con mezzi chimici o biologici.
Allo scopo di contenere i rischi per le persone, per gli animali domestici e per l'ambiente, la direttiva individua i prodotti che possono essere utilizzati come biocidi e stabilisce le loro procedure di applicazione.
 
Le procedure e la tempistica del programma di attuazione della normativa sono definite dal Regolamento 1896/2000/CE del 7 settembre 2000 (primo Regolamento), che prevede l'Identificazione e la Notifica dei principi attivi di interesse delle aziende; i produttori ed i commercianti di principi attivi e di preparati biocidi che sono stati posti sul mercato prima dell’anno 2000 avrebbero dovuto identificare la sostanza, mediante la procedura stabilita, entro il 28 Marzo 2002.
La lista completa dei principi attivi identificati e/o notificati è riportata nel successivo Regolamento (CE) n. 2032/2003 del 4 dicembre 2003.
Se un principio attivo non compare in questa lista, tutti i prodotti che lo contengono avrebbero dovuto essere immediatamente ritirati dal mercato. I prodotti contenenti principi attivi che sono stati identificati ma non notificati avrebbero potuto essere commercializzati fino al 1 maggio 2006.
 
I produttori che hanno notificato un principio attivo, hanno iniziato la preparazione di un dossier tecnico rispondente ai dettami della direttiva che dovrà essere completato entro la scadenza fissata dal secondo Regolamento.
Il dossier deve contenere studi ed informazioni sulle proprietà chimico-fisiche dei composti, sulla loro efficacia, sugli eventuali effetti tossici per l'uomo a breve e lungo termine, sugli effetti a carico di organismi non bersaglio e sull'impatto ambientale.
 
L'autorizzazione all'immissione in commercio dei principi attivi e dei preparati biocidi è subordinata all'esame del dossier tecnico presentato dall'azienda richiedente.
Si apre quindi una nuova Fase nella quale si dialogherà con lo Stato membro deputato all’esame del dossier che porterà all’inserimento dell’acido perossiacetico nell’Annex I. In questa fase potranno essere richieste ulteriori informazioni e/o nuovi studi per integrare quelli non ritenuti sufficientemente esaurienti.
 
Le aziende che non hanno notificato entro i tempi utili i propri principi attivi e/o preparati biocidi dovranno interrompere la produzione degli stessi.
 
Fino a quando non si conosceranno i dati relativi a questi processi di identificazione e notifica, in Italia continuerà a valere la normativa che disciplina i Presidi Medico - Chirurgici, regolata dal D.P.R. 6.10.1998 n. 392.
 
L’utilizzatore finale potrà proseguire l’impiego dell’acido peracetico solo nei settori applicativi e con le modalità che verranno indicate nel dossier ed autorizzate dallo stato incaricato della verifica; ogni altro impiego e/o modalità applicativa non sarà più permessa se non dopo una ulteriore Verifica ed Autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Violare la norma costituisce reato penale.
 
In ambito europeo solo dodici aziende hanno ottemperato a tutti gli obblighi di tale normativa e pertanto sono formalmente autorizzate a proseguire la produzione e la commercializzazione dei propri prodotti Biocidi contenenti Acido Peracetico ed identificati con numero CAS 79-21-0.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’European Chemicals Bureau alla pagina web sezione Biocides, nel quale sono riportati i principi attivi identificati e notificati.
 
ACIDO PERACETICO – regolamento Reach e direttiva biocidi
REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals. Questo nuovo regolamento europeo è operativo dal 1° Giugno 2007 con l’obiettivo di raccogliere informazioni dettagliate sulle caratteristiche di ciascuna sostanza posta sul mercato al fine di permetterne un utilizzo sicuro e responsabile.
Preliminarmente, la norma richiede ai Produttori ed agli Importatori di prodotti chimici la registrazione di ogni singola sostanza prodotta od importata nella UE in quantità superiore ad 1 ton all'anno. Successivamente sarà loro richiesto di raggruppare le informazioni di pericolosità, di stimare i rischi, di classificare e di etichettare ciascuna delle sostanze registrate.
 
Per quantità prodotte od importate maggiori a 10 ton per anno, la stima dei rischi dovrà comprendere la valutazione degli scenari stimabili ai quali potrebbe essere esposto l'uomo / l'ambiente e le raccomandazioni per la riduzione del rischio. Queste informazioni dovranno essere presenti nelle nuove Schede di Sicurezza.
 
Queste informazioni saranno raccolte in un dossier e trasmesse alla nuova Agenzia Chimica Europea con sede a Helsinki. La quantità e la qualità delle informazioni richieste, aumenterà in linea con le quantità annue movimentate dal produttore /importatore (> 1 ton, >10 ton, >100 ton, >1000 ton).
 
Il REACH non richiede la registrazione di sostanze già soggette ad altri schemi Normativi come i Biocidi, i Medicinali, ed i Polimeri. Queste ultime sostanze acquisiranno dalla Normativa Reach il solo obbligo di aggiornamento delle schede di Sicurezza.
 
Poiché l’acido Perossiacetico trova applicazione anche in numerose sintesi organiche, ricade anche sotto la normativa REACH. Si può quindi affermare che ciò che determina l’appartenenza di una sostanza e/o preparato alla Normativa Reach od a quella dei Biocidi è lo scopo per il quale la sostanza viene impiegata, come meglio esemplificato nella seguente tabella.
 
Sostanza e/o
Preparato
Impiego/Modo D’uso
Regolamento
Ac. Peracetico
Biocida
Direttiva 98/8/CE - Biocidi
Ac. Peracetico
Intermedio di Sintesi,
Altri usi a scopo non Biocida
Regolamento CE n. 1907/2006 - Reach
 
 
Ogni produttore deve registrare l’Acido Peracetico secondo la Direttiva Biocidi e deve effettuare anche la registrazione Reach dei propri prodotti.
 
ACIDO PERACETICO – Regolamento 1272/02/UE CLP e Regolamento 453/10/UE SDS
Strettamente legati alla normativa REACH sono il Regolamento 1272/02/UE CLPed il Regolamento 453/10/ue sds
Dal 1 dicembre 2010 è fatto obbligo ai fornitori di etichettare le sostanze in accordo con il nuovo Regolamento CLP “ Classification Labelling and Packaging” che è desunto da un regolamento internazionale GHS “Globally Harmonized System”. Questo regolamento utilizza nuovi pittogrammi all’interno di rombi regolari con cornice rossa su sfondo bianco e, prevede la sostituzione delle frasi “R” con delle nuove frasi “H” e la sostituzione delle frasi “S” con delle nuove frasi “P”.
 
Sempre a partire dal 1 dicembre 2010 è entrato in vigore anche il Regolamento 453/2010 che modifica la modalità di stesura delle schede di sicurezza di sostanze e miscele. Le modifiche apportate sono rilevanti e riguardano principalmente la qualità delle informazioni riportate nelle 16 sezioni in cui sono strutturate schede di sicurezza.
 
Preparati pericolosi in ambito industriale
Il D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003, norma penale, impone al responsabile dell'immissione sul mercato italiano di preparati pericolosi di trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) le informazioni relative alla loro composizione e classificazione. I responsabili dell'immissione sul mercato italiano sono i produttori, gli importatori extra UE e i distributori che sostituiscono l’etichetta originale con una propria sulla quale è riportata la loro ragione sociale.
Le informazioni richieste dovranno obbligatoriamente essere fornite utilizzando un apposito programma di notifica entro 30 giorni sull’emissione sul mercato. La mancata notifica, che è anche reato penale, è sanzionata pesantemente in con ammende penali e sanzioni amministrative fino a 50.000 euro.
La notifica all’Archivio preparati pericolosi è un obbligo che permane anche con l’entrata in vigore del Regolamento 1272/02/UE CLP.
 
 
ACIDO PERACETICO – NORMATIVA IPPC
Il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Intergrata Ambientale (AIA) è normato dal D.Lgs. 59/2005 e dai successivi recepimenti Regionali ed ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività elencate nell’allegato I del decreto.
 
Gli impianti per la produzione di biocidi rientrano nell’elenco dell’allegato.
 
Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale sostituisce più atti autorizzativi, e dovrebbe comportare una semplificazione amministrativa sia per il gestore dell'impianto che per la Provincia, riassumendo in un’unica autorizzazione la valutazione ed il controllo delle emissioni in aria, in acqua o nel suolo.
Un ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dal confronto, nell'ambito dell'istruttoria, tra le tecnologie e modalità di gestione del sito IPPC e le migliori tecnologie disponibili in ambito industriale. L'AIA ha una durata generale di 5 anni, ma può durare anche 6 se l'azienda possiede certificati UNI EN ISO 14001, e 8 anni nel caso l’impianto sia registrato EMAS.
 
Ogni produttore di Perossidi Organici deve richiedere ed ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale per i siti produttivi operanti all’interno del Comune ove gli stessi sono situati. Tale Autorizzazione, che andrà ad essere rinnovata nella modalità e nei tempi previsti, evidenzia come l’azienda operi nel rispetto dell’ambiente ed impiegando le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) tenendo conto delle condizioni locali, ambientali e territoriali in cui l’impianto opera.
 
L’Autorizzazione Ambientale Integrata comprova che il produttore adotti una serie di misure atte ad evitare, dove possibile, o ridurre le emissioni in tutte le matrici ambientali, aria, acqua e suolo, comprese le misure relative alla gestione dei rifiuti, con lo scopo di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
 
ACIDO PERACETICO – direttiva Seveso
La direttiva Seveso II è stata recepita in Italia dai D.Lgs. 334/99 e 238/05; prevede che venga valutato il rischio di incidente rilevante negli stabilimenti in cui possono essere presenti o sono presenti sostanze pericolose.
 
L’acido perossiacetico rientra tra le Sostanze Comburenti – voce 3 dell’allegato I parte 2 al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
Il produttore ha pertanto l’obbligo di effettuare un esame preliminare delle sostanze detenute e delle loro quantità per definire esattamente gli obblighi derivanti da questa normativa.
Qualora non fossero raggiunti i limiti quantitativi minimi (limiti di soglia), oltre i quali scattano obblighi specifici, il produttore ha comunque l’obbligo di effettuare la valutazione preliminare e metterla a disposizione delle autorità.
 
La violazione dei decreti citati costituisce in molti casi un reato penale, senza pregiudicare la contestazione di altri reati previsti dal codice penale in caso di eventi di danno.


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