Alcol e lavoro: indicazioni per la valutazione e gestione del rischio
Abbiamo parlato in questi mesi di diversi temi relativi ai problemi alcol correlati: la sorveglianza sanitaria, la normativa vigente in materia di assunzione di bevande alcoliche, gli obblighi dei diversi attori della prevenzione, le statistiche e gli effetti del consumo di alcol.
L’ultimo intervento che presentiamo, a cura del Dr. Valentino Patussi e della Dott.ssa Anna Muran, è intitolato “Esperienze, opportunità, punti deboli della normativa” e rappresenta il “punto di vista del tecnico” relativamente a questi temi.
L’intervento ricorda che negli ultimi anni la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro “è andata modificandosi, affrontando gli aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti individuali scorretti come l’assunzione di alcolici”.
Dopo aver presentato alcune delle principali normative in materia di alcol e problemi alcolcorrelati (la legge quadro 125/2001, il provvedimento 16/3/2006 della Conferenza Stato Regioni relativo all’individuazione delle attività lavorative di cui all’art. 15 della Legge 125/2001, il Decreto legislativo 81/2008, …) l’intervento riporta alcuni aspetti non sviluppati nella legge 125/2001:
- “l’elenco delle lavorazioni a rischio è ‘a lista chiusa’;
- viene sanzionata l’assunzione e la somministrazione, ma non viene espressamente vietata l’assunzione anche prima di iniziare il lavoro, compatibilmente con la durata degli effetti dell’alcol;
- viene previsto il controllo alcolimetrico (dando, di fatto, una funzione di ‘vigilanza’ anche al medico competente)”;
- non viene prevista alcuna ‘azione’ preventiva conseguente al rilievo di un’alcolemia positiva, per la quale peraltro non vengono previsti ‘livelli’”.
In particolare l’accertamento alcolimetrico può essere effettuato:
- “solo nei casi in cui sia prevista la nomina del medico competente (MC);
- solo nel caso in cui i lavoratori siano adibiti alle specifiche lavorazioni a rischio previste dall’intesa Stato Stato-Regioni, ma le lavorazioni non coincidono con quelle per cui è prevista la nomina del MC”.
Tuttavia non vengono date indicazioni sulle caratteristiche degli strumenti da adottare per valutare l’alcolemia, “né sulle modalità dei ricorsi o degli accertamenti di II livello”:
Inoltre “nel caso in cui dalla valutazione dei rischi non emerga la necessità di nominare il medico competente, l’esame alcolimetrico ai lavoratori adibiti alle specifiche lavorazioni a rischio può essere effettuato soltanto dai Medici del Lavoro operanti negli Organi di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro delle A.S.L.”.
Dunque “per seguire un percorso di prevenzione compiuto si deve quindi cercare di integrare la L.125/01 con quanto disposto da altre norme”.
Gli autori affrontano successivamente la valutazione dei rischi in relazione al D.Lgs. 81/2008.
In particolare la valutazione dei rischi “dovrà analizzare complessivamente le lavorazioni svolte e valutare se, in caso del rischio aggiuntivo legato alla condizione di bere a rischio o dannoso, o alcoldipendenza dei lavoratori addetti, vi possano essere conseguenze per i lavoratori interessati o per soggetti terzi (lavoratori e non)”.
Viene presentato dunque un idoneo approccio alla valutazione e alla gestione del rischio:
- analisi/descrizione delle lavorazioni e verifica della “presenza di lavorazioni previste nel documento relativo all’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006” e assenza di lavorazioni previste nel documento relativo all’Intesa Stato-Regioni, ma “presenza di un rischio potenziale, legato ad eventuali condizioni di alcoldipendenza od abuso alcolico dei lavoratori, consistente nella possibilità di verificarsi di potenziali eventi” infortunistici;
- “analisi retrospettiva degli incidenti (c.d. ‘eventi mancati’) e degli infortuni occorsi, con potenziale attribuzione (anche parziale, come cofattore) al rischio legato ad eventuali condizioni di alcoldipendenza od abuso alcolico dei lavoratori. Analisi della loro tipologia (es. ‘ripetitività’ per singolo lavoratore);
- contributo del medico competente, sulla base delle anamnesi raccolte e dei risultati degli accertamenti svolti nell’ambito della sorveglianza sanitaria (in forma anonima, collettiva);
- individuare le figure del Sistema di Gestione e Sicurezza del Lavoro (SGSL), formate, referenti per il problema, definendo gli strumenti della loro specifica attività e la tracciabilità delle loro azioni;
- effettuare l’informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti, dei Rappresentanti dei lavoratori e dei lavoratori stessi;
- disporre la proibizione in azienda dell’assunzione, somministrazione, distribuzione e vendita di alcolici, dandone informazione a tutti i lavoratori”.
Senza dimenticare di valutare, nell’ambito delle lavorazioni presenti in azienda, “oltre che quelle a rischio anche quelle potenzialmente non a rischio (se presenti), al fine di collocarvi utilmente i lavoratori che risultassero portatori di problemi alcol-correlati”.
L’intervento si sofferma anche sull’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 e sugli obblighi di datori di lavoro e dirigenti. Ad esempio in merito allanomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, all’affidamento dei compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni, alla necessità di richiedere l’osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali e di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento. In particolare è necessario vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Dopo aver ricordato anche gli obblighi dei lavoratori, l’intervento propone alcune indicazioni in merito alle disposizioni e istruzioni da impartire:
- “nota formale ai lavoratori affinché non assumano alcolici neppure prima di iniziare il lavoro o durante le pause pranzo, in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo;
- ribadire in tale documento che il medico competente ha facoltà di effettuare controlli alcolimetrici e che il riscontro di livelli elevati di alcol può comportare un allontanamento dalla mansione a rischio;
- precisando nella nota i rischi in funzione delle lavorazioni svolte dal lavoratore, es. il rischio caduta dall’alto per chi lavora in quota”.
Si precisa inoltre che in virtù dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 (nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) e del fatto che l’alcol per i suoi effetti è una sostanza psicotropa, “il medico competente potrebbe quindi nell’ambito della sorveglianza sanitaria, effettuare anche il rilievo dell’alcolemia, in funzione dei rischi rilevati funzione rilevati dal datore di lavoro dal tramite la valutazione”.
E ciò porterebbe “all’automatica possibilità di porre un giudizio di idoneità”.
Tale accertamento dovrebbe essere effettuato sulla base del protocollo stabilito dal medico competente e “appare critico assimilare controlli a sorpresa alle tipologie di visita previste dall’art. 41”.
Riguardo ai controlli alcolimetrici gli autori ricordano che è “necessaria una specifica procedura, condivisa, che preveda che la richiesta di intervento del medico competente possa essere effettuata dal Datore di lavoro o da un dirigente, delegato e formato, sulla base di criteri derivanti da linee guida, o almeno discussi con gli SPSAL e i Servizi di Alcologia, oltre che con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”.
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