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Alcol e lavoro: pareri e indicazioni relative alla normativa in vigore
Rovigo, 2 Mag - Il 17 dicembre 2010 si è tenuto a Ceregnano (Rovigo) un seminario informativo organizzato da Polistudio dal titolo “Alcool e Tossicodipendenze nei luoghi di lavoro”.
Il seminario è nato per affrontare il problema, sempre più d’attualità, dell'uso di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti in ambiente lavorativo e dei rischi lavorativi correlati. Problema delicato, con i datori di lavoro che si trovano tra l'obbligo di tutela della sicurezza dei propri operatori e dei terzi e quello di rispetto della loro privacy e dignità personale. E spesso non è facile conciliare le due esigenze.
Infatti non sempre è chiaro quali siano i limiti entro i quali il datore di lavoro può e deve effettuare controlli sui lavoratori. Non solo, come indicato nella presentazione del seminario, “la materia è regolata in modo frammentario e incompleto” e la “rivisitazione delle condizioni e le modalità per l'accertamento”, prevista entro il 31 dicembre 2009 dal comma 4-bis del Decreto legislativo 81/2008, non c'è stata.
Riportiamo a questo proposito alcuni spunti tratti dall’intervento "Alcol e droga negli ambienti di lavoro - il ruolo del medico competente e le procedure degli accertamenti per escludere problematiche di alcol e tossicodipendenza", a cura del dott. Nicola Tiozzo (Medico Competente - Medlavitalia Srl).
Il dott. Tiozzo inizia con una rassegna dei principali dati statistici.
Si ricorda che la mortalità alcol correlata in Italia è di 25.000/anno (10% di tutti i decessi). E si stima “che dal 10% al 30% di tutti gli infortuni siano provocati dall’alcol”.
Riguardo ad alcol e lavoro sono sottolineati gli obblighi del datore di lavoro e del medico competente:
- valutazione del rischio legato ad assunzione di alcolici;
- azioni di prevenzione specifiche: informazione/formazione, promozione della salute, verifica
e sorveglianza sanitaria (ai sensi dell’art. 41, comma 4, D.Lgs. 81/2008).
Vengono inoltre riportati molti riferimenti normativi generali.
Ad esempio l’art. 41, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 secondo cui le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a, b, d, e-bis, e-ter (preventiva, periodica, cambio mansione, preventiva preassuntiva, precedentemente la ripresa del lavoro dopo una assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Senza dimenticare l’articolo 4bis, introdotto dal D.Lgs. 106/2009: entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
L’intervento riporta poi diverse indicazioni e interpretazioni relative alla normativa.
Ne riportiamo alcune, rimandando il lettore al documento originale per una lettura più esaustiva:
- Regione VENETO - Direzione Prevenzione (Parere del 05 Luglio 2010 – Indicazioni procedurali di carattere interpretativo circa l’applicazione art. 15 Legge 125/2001): “ .... Per quel che concerne la sorveglianza sanitaria essa è, invece, prevista in relazione alla verifica di condizioni di alcol-dipendenza dall’art. 41, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con il rinvio, operato dal successivo comma 4-bis, ad un Accordo Stato-Regioni per la determinazione delle condizioni e delle modalità di accertamento. Ad oggi non essendo stato ancora adottato l’accordo di cui al citato comma 4-bis, non risulta pertanto possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche .... ”;
- Beniamino Deidda (“Analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore”Firenze 14/06/2010): “Il termine del 31 dicembre 2009 è un termine giuridicamente “ordinatorio” nel senso che ha la funzione di coordinare l’attività amministrativa del soggetto cui è rivolto, soggetto che in questo caso è la conferenza Stato-Regioni. Ciò significa che l’accordo potrà essere emanato anche successivamente e che naturalmente, fino a quando le regole in materia non verranno mutate, restano in vigore quelle attuali previste negli accordi Stato-Regioni.”
- Rolando Dubini (Prevenzione e Sicurezza – I Trimestre 2010 - “Dipendenze da alcol e droghe”): “Appare logico considerare che si rivisiterà ciò che già esiste e se ciò che esiste non viene rivisitato, resta l’obbligo esistente. Il termine è meramente ordinatorio e come nel caso di molti provvedimenti a suo tempo previsti dal D.Lgs. 626/1994 o dall’attuale 81/2008 verrà emanato in seguito e in ritardo senza che questo faccia in alcun modo venir meno l’obbligo inderogabile di sorveglianza sanitaria su alcol e tossicodipendenza e su assunzione di alcolici e stupefacenti nelle mansioni a rischio tabellate e prima ancora di valutare i rischi per i lavoratori e i terzi estranei anche nelle mansioni non a rischio”;
- Regione LOMBARDIA (FAQ su accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro _ Settembre 2009):
“.... allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per
l’identificazione del l’alcoldipendenza non è prevista in quanto l’art. 41, comma 4 del D.lgs. 81/2008 prevede tali accertamenti “ nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento” ... per quanto attiene il consumo di bevande alcoliche sul luogo di lavoro, i riferimenti normativi sono esclusivamente la legge 125/2001 e l’Atto d’Intesa conseguente del 16 marzo 2006 ..in entrambi i provvedimenti non viene fatto alcun riferimento all’obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa Pertanto non risulta al momento possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche durante il lavoro. Va osservato peraltro che l’accertamento di uno stato di alcol-dipendenza, con particolare riguardo ai profili inerenti la capacità nel ruolo e l’esposizione a situazioni di rischio, necessità quantomeno di indagini di laboratorio mirate e valutazioni inerenti la sfera relazionale e comportamentale non certo esauribili secondo i tradizionali modelli di sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale”;
- Beniamino Deidda (“Analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore”Firenze 14/06/2010): “Il primo nodo posto dalla disciplina dell’art. 41 è costituito dall’inciso nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento. Va innanzitutto precisato che l’espressione va assunta nel suo significato più ampio esaminando cioè quali siano oggettivamente nell’intero nostro ordinamento giuridico i casi e le condizioni che impongono le visite mediche di cui all’art. 41 secondo comma del Testo Unico. Al riguardo si può dire con certezza che sono in vigore nel nostro ordinamento due disposizioni strettamente collegate che costituiscono un punto importante per configurare la natura degli obblighi ed individuare i soggetti obbligati (art. 15 L. 125/2001 e Provvedimento 16 marzo 2006)”.
Nel documento sono riportate anche altre indicazioni della Regione Lombardia, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Piemonte, della Regione Marche, della Regione Emilia Romagna, della Regione Puglia e del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro.
Riportiamo un altro estratto di quanto detto da Beniamino Deidda in “Analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore”: “Non si capisce perché il rischio alcol avrebbe una funzione, per così dire, ancillare nei confronti di altri rischi: si procede a sorveglianza sanitaria ai sensi del quarto comma dell’art. 41 solo se esistono altri rischi per i quali la legge ha già previsto la sorveglianza sanitaria. Come se l’ alcoldipendenza abbia valore e portata diversa a seconda che si accompagni al rischio chimico o quello derivante da videoterminale e così via. Occorre riflettere che la legge considera l’alcol come uno dei rischi da cui guardarsi nell’ambito di determinate lavorazioni, alla stessa stregua di altri rischi. Quando l’art. 41 del Testo Unico e l’art. 15 della Legge 125 configurano il rischio derivante dall’ assunzione di alcolici, automaticamente introducono l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.
Ricordiamo brevemente che, dopo questa rassegna di pareri/indicazioni autorevoli, l’intervento del dott. Tiozzo affronta alcune definizioni (alcol dipendenza, abuso alcolico) e offre informazioni sugli strumenti a disposizione del medico competente per la diagnosi di alcol dipendenza (anamnesi alcologica, audit C, audit parte clinica, esami di laboratorio, …) e per l’esame alcolimetro.
Riportiamo per concludere (l’intervento si occupa poi anche degli accertamenti relativi alla tossicodipendenza) altre indicazioni e interpretazioni circa l’applicazione art. 15 Legge 125/2001 in relazione al tasso alcolemico:
- Regione VENETO (Direzione Prevenzione – parere del 05/07/2010): " .... in riferimento a quest’ultimo punto si evidenzia che il divieto di assunzione non è limitato al luogo di lavoro, ma è finalizzato allo svolgimento delle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, il che significa che nello svolgimento delle mansioni individuate il lavoratore deve avere un indice alcolemico pari a zero (peraltro, nessuna differente indicazione viene fornita dalla normativa di riferimento)”;
- Regione EMILIA — ROMAGNA (Gruppo di lavoro — Orientamenti regionali — Nov. 2009):
"...la norma, però, non riporta con chiarezza se tale divieto sia esplicitamente limitato al solo luogo di lavoro o se il lavoratore debba giungere sul luogo di lavoro non avendo assunto alcolici nelle ore precedenti e quindi con una alcolemia pari a zero g/L. E’ evidente che siamo in presenza di un difetto della norma che, non esplicitando chiaramente un livello di riferimento, non fornisce soluzioni certe. Al fine di evitare una palese contraddizione con i limiti stabiliti dal Codice della strada che fanno riferimento ad una attività molto complessa sul piano neuro-psico-motorio, la Regione Emilia-Romagna propone, in sede di prima applicazione ed in attesa di apposita determinazione in sede nazionale, che il limite da utilizzare nelle valutazione alcolimetriche sia quello indicato per la guida sicura”.
" Alcol e droga negli ambienti di lavoro - il ruolo del medico competente e le procedure degli accertamenti per escludere problematiche di alcol e tossicodipendenza", a cura del dott. Nicola Tiozzo (Medico Competente - Medlavitalia Srl), intervento al seminario “Alcool e Tossicodipendenze nei luoghi di lavoro” (formato PDF, 1.55 MB).
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Roberto Gentilini - likes: 0 | 02/05/2011 (09:19:00) |
Ho letto con interesse l'articolo ma mi rimangono parecchi dubbi applicativi. In particolare cosa può fare un'azienda in presenza di personale chiaramente alcoldipendente (per la presenza di sintomi manifesti e per conoscenza diretta), se esso non rientra fra le mansioni sottoposte a controllo per assenza di alcol dipendenza? Può sottoporlo ad una valutazione alcolimetrica o viola la sua privacy? Se sì, chi può effettuare tale valutazione? Il medico competente, l'ASL, la Polizia Municipale? E se no, come tutelare il personale che lavora a stretto contatto con lui? Altri lettori hanno affrontato casi analoghi e possono dae qualche utile indicazione su come procedere? Grazie, buon lavoro. Roberto |