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In occasione della sentenza n. 38891, depositata il 4 novembre 2010, che ha condannato 14 imputati per aver provocato la morte di undici lavoratori per inalazione di fibre di amianto, presentiamo un documento sul rischio amianto. Un documento precedente all’emanazione del Decreto legislativo 81/2008, ma ancora molto utile per la prevenzione delle malattie correlate all’amianto.
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Amianto: la sicurezza nei cantieri e nelle operazioni di bonifica
Il documento in questione si intitola “ Come lavorare protetti dal rischio amianto - Manuale di prevenzione destinato a: lavoratori dei cantieri edili ed addetti ad operazioni di bonifica e smaltimento dell’amianto" ed è stato prodotto dall’Assessorato Politiche per la Salute e l’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna con il supporto scientifico fornito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ Azienda USL di Forlì e con la progettazione e coordinamento redazionale di Nuova Quasco di Bologna.
Questo manuale, con un linguaggio semplice e diretto, fornisce agli addetti alle operazioni di bonifica dell’amianto e, più in generale, ai lavoratori e dirigenti di cantiere, strumenti, riferimenti normativi e tecnici e procedure operative per conoscere le cause e la natura del rischio dell’amianto e le conseguenti misure di prevenzione da mettere in atto.
In particolare il contenuto è diviso in tre parti:
- nella prima parte vengono evidenziate le principali misure preventive, i rischi ed i danni provocati dall’ amianto, i vari tipi di amianto, i dispositivi di protezione individuale;
- nella seconda parte vengono definite le modalità operative per i lavori di bonifica;
- nella terza parte viene fornito un questionario di verifica per l’autoapprendimento.
- nella seconda parte vengono definite le modalità operative per i lavori di bonifica;
- nella terza parte viene fornito un questionario di verifica per l’autoapprendimento.
Una formazione sulla pericolosità dell’amianto non può prescindere dal sapere dove si può trovare.
L’ amianto ha cominciato ad essere utilizzato in modo significativo fin dai primi decenni del secolo scorso. “È stato utilizzato dapprima per le macchine e gli impianti con elevate temperature di funzionamento, (macchine a vapore, motori a scoppio, impianti chimici, ecc.), nonché per gli indumenti che richiedevano elevata resistenza al calore. Successivamente, con l’inizio della produzione di tubazioni (condotte idriche e fogne) e coperture in cemento-amianto, l’impiego dell’amianto si è esteso anche nelle strutture edilizie, come canne fumarie, lastre in eternit per coperture in cemento-amianto”.
A chi svolge lavori nei cantieri edili il documento ricorda che negli edifici l’amianto può essere riscontrato in:
- “strutture metalliche (portanti e locali tecnici);
- pareti e soffitti trattati con amianto mediante applicazione a spruzzo per migliorare le prestazioni di fonoassorbenza e di isolamento termico (vedi palestre, locali di spettacolo, fabbriche, ecc.);
- applicazioni particolari come porte di ascensori, pluviali in cemento-amianto, tende, decorazioni, pannelli per isolamento antincendio, coibentazione, tubi, pavimenti (piastrelle in vinilamianto), canne fumarie;
- pareti e soffitti, tetti in cemento-amianto in lastre (eternit), tegole”.
In particolare “il 75% circa di tutto l’amianto è stato impiegato nell’edilizia e nelle costruzioni (fibrocemento) prevalentemente come lastre per coperture, tubazioni, condotte e canalizzazioni”.
Invece in ambito industriale l’amianto è stato usato nei seguenti settori:
- “ industria navale: rivestimenti coibentanti e antincendio;
- industria aeronautica: rivestimenti coibentanti e antincendio;
- industria ferroviaria: rivestimenti coibentanti e antincendio;
- industria automobilistica: guarnizioni per freni e frizioni, applicazioni coibentanti;
- industria materie plastiche: additivi, rinforzante per manufatti vari; industria chimica: filtri e guarnizioni per varie funzioni;
- industria metallurgica: schermi e indumenti protettivi, coibentazioni di forni, caldaie, etc.;
- industria tessile dell’asbesto: tessuti, nastri, funi, spaghi, filati, tappezzerie;
- altro: tute e indumenti protettivi antincendio o anticalore, carte, cartoni, isolanti elettrici, pitture, vernici, talco”.
Nel capitolo relativo alla valutazione del rischio per i lavoratori e la possibilità di rilascio delle fibre, si indica che è importante saper distinguere i materiali contenenti amianto, dai più pericolosi ai meno pericolosi.
La pericolosità dell’amianto è “legata a due fattori principali:
- la possibilità di disperdere le fibre nell’aria;
- la friabilità del materiale”: il materiale compatto è meno pericoloso di un materiale friabile”.
In particolare la concentrazione di fibre di amianto nell’ambiente in cui opera un lavoratore è influenzata dalle sue modalità di lavoro, “infatti la rimozione di amianto friabile richiede misure, atte ad evitare la dispersione di fibre, molto più efficaci di quelle usate per la rimozione di amianto compatto”.
Spesso nei lavori di manutenzione edile capita di scoprire materiali contenenti amianto ed è necessario fare una distinzione tra:
- “lavorazioni senza disturbo, cioè lavori in prossimità di materiali contenenti amianto;
- lavorazioni con disturbo, cioè lavori che comportano manomissione dei materiali contenenti amianto”.
In ogni caso è necessario porre “lo stesso livello di attenzione anche quando la presenza dell’amianto non sia dichiarata”. Qualsiasi sospetto o dubbio va esplicitato al datore di lavoro.
In caso di sospetto di presenza dell’amianto, il documento - rivolgendosi direttamente al lavoratore - consiglia queste sempliciregole:
- “interrompi ogni attività;
- avvisa il tuo datore di lavoro, il quale dovrà attivarsi per predisporre le procedure necessarie”.
Invece bisogna evitare di:
- “toccare o smuovere materiale sospetto;
- praticare buchi nel materiale sospetto;
- appoggiare cose su materiali ricoperti con sostanze sospette;
- raschiare, lucidare materiale sospetto;
- danneggiare il materiale sospetto con urti, contatti, tagli, rimuovendo cose, attrezzature e/o arredi;
- rimuovere materiale sospetto;
- frantumare materiale sospetto”.
Le misure previste per le operazioni di bonifica di materiali contenenti amianto e inerenti la sicurezza dei lavoratori, comprendono:
- misure tecniche, organizzative e procedurali;
- dispositivi di protezione individuale;
- formazione-informazione;
Ad esempio le misure tecnico-organizzative per la rimozione di amianto friabile sono relative alla preparazione/predisposizione di:
- “cantiere di lavoro;
- confinamento (confinamento statico, confinamento dinamico/ estrattori d’aria);
- collaudo del cantiere (prova di tenuta);
- filtri HEPA ad alta efficienza (per la cattura delle fibre);
- struttura di decontaminazione del personale che comprende: locale incontaminato (per la vestizione dei lavoratori), locale doccia (per la decontaminazione del lavoratore), locale di equipaggiamento (locale di svestizione del lavoratore contaminato);
- struttura di decontaminazione dei materiali (confezionamento rifiuti);
- tecniche e procedure per eseguire la rimozione dei materiali contenenti amianto, Dispositivi di Protezione Individuale adeguati;
- procedure di decontaminazione del cantiere (pulizia del cantiere);
- confezionamento ed etichettatura dei rifiuti (per il loro allontanamento dal cantiere);
- procedure di pulizia del personale;
- protezione dei lavoratori;
- monitoraggio ambientale;
- certificazione di restituibilità del locale bonificato”.
Riguardo ai DPI si ricorda che per lavorare protetti dal rischio amianto è bene indossare i seguenti DPI, oltre a quelli già in dotazione per il lavoro edile:
- “indumenti, tute integrali monouso con cappuccio;
- guanti di protezione;
- calzature: stivali in gomma, calzari a perdere;
Per finire – rimandandovi al documento ricco di informazioni, tabelle e immagini esplicative – alcuni suggerimenti su alcuni comportamenti da evitare in relazione all’uso dei DPI:
- “utilizzare tute con scarsa resistenza all’abrasione e al taglio durante la lavorazione”;
- “utilizzare calzature non sufficientemente alte, cioè che non siano coperte dai pantaloni della tuta, ed aperte o forate”;
- “utilizzare guanti non impermeabili, corti, forati e/o poco resistenti al taglio e calore”;
- “utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale delle vie respiratorie con barba, basette lunghe e gli occhiali, perché non consentirebbero una perfetta tenuta del bordo facciale”.
NB: Il documento presentato è precedente all’entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008, tuttavia offre ancora utili suggerimenti per la prevenzione del rischio amianto.
Regione Emilia-Romagna, “ Come lavorare protetti dal rischio amianto - Manuale di prevenzione destinato a: lavoratori dei cantieri edili ed addetti ad operazioni di bonifica e smaltimento dell’amianto" (formato PDF, 11.01 MB).
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