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Antincendio: la mancanza di controlli sull’efficienza degli estintori

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Prevenzione incendi

30/06/2010

Siete sicuri che il vostro estintore funzionerà in caso di incendio? Un’indagine mette a nudo un problema: la carenza di controlli per verificare che i produttori di estintori rispettino quanto indicato in sede di omologazione. Il video di denuncia.

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Si sa che gli estintori costituiscono il primo mezzo antincendio concepito per l’estinzione del principio d’incendio, un mezzo diffuso nei luoghi di lavoro e nelle aziende soggetti ai controlli e alle verifiche di prevenzione incendi. Perché tuttavia l’estintore fornisca buone prestazioni in termini di spegnimento è necessario che sia in buone condizioni.
Ricordiamo che nel grave incendio della ThyssenKrupp - secondo quanto affermato da uno dei sopravvissuti - gli estintori non avrebbero funzionato a dovere. Non sappiamo quale sarebbe stata la sorte dei lavoratori con estintori efficienti, tuttavia una cosa è certa: non può succedere che un estintore, che dovrebbe essere per legge omologato e mantenuto in efficienza, non funzioni o non funzioni adeguatamente nel momento di necessità.





Sul tema dell’efficienza degli estintori interviene un consulente tecnico della sicurezza, Marcello Bevignani (RSPP in due aziende nel settore antincendio).
Con il nome “MisterSicurezza”, presenta sul suo blog personale e attraverso una coraggiosa trasmissione su Radiostudio54, tenuta con Guido Gheri, alcune audio e video inchieste che entrano in argomento contattando enti di controllo e produttori di estintori.

Quanto emerge da queste inchieste pare sconfortante.
Il primo problema è relativo alle omologazioni.

Nel contributo audio che vi invitiamo ad ascoltare (in formato mp3) ci si pone infatti il problema delle omologazioni degli estintori.
Bevignani contatta un funzionario della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco dove rilasciano le omologazioni, “l’unica e vera competente autorità del Ministero degli Interni che può realmente controllare i produttori di estintori alfine di verificare che i prodotti rispettino la produzione dopo l’omologazione”. Nel rispetto del Decreto Ministeriale del 7/1/2005 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio”.
Il funzionario risponde che, pur essendo preposti per i controlli, questi controlli non sarebbero mai partiti, anche se dal 2005 sono state svolte circa seicento omologazioni.
Il motivo? Secondo il funzionario, la mancanza di circolari applicative. Mancanza che impedirebbe ai controllori di svolgere il loro lavoro.

Ricordiamo che il DM del 7 gennaio 2005 aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi. In particolare il decreto prevede che la valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettui "secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese del'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE".
Riprendiamo a titolo informativo (se ne accenna anche nel servizio) alcuni significativi articoli del decreto:

Art. 6 - Procedura per il rilascio del documento di omologazione
1. Il documento di omologazione del prototipo e' rilasciato secondo la seguente procedura:     a) il  produttore  inoltra  al  Ministero  dell'interno  apposita domanda   corredata   dal   certificato   di   prova  rilasciato  dal laboratorio;     b) il  Ministero  dell'interno,  valutata  la documentazione e la certificazione presentata, provvederà, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di   omologazione   dell'estintore  portatile  d'incendio,  motivando l'eventuale diniego.
2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio che  ha  emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni, in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a  cura  del laboratorio, per i controlli di cui al successivo art.9 del presente decreto.
3.  Il  Ministero  dell'interno rende noto, annualmente, attraverso apposita  circolare  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco aggiornato  degli  estintori  portatili d'incendio omologati ai sensi del presente decreto.

Art. 9 - Controlli e vigilanza
1.  Il  Ministero  dell'interno  effettua controlli e verifiche con metodi a campione, sugli estintori portatili d'incendio omologati.
 2.  Gli  accertamenti  di  cui  al  comma precedente possono essere effettuati  presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori e i commercianti.
 3.  Con  l'ottenimento  dell'atto  di  omologazione  dell'estintore portatile  d'incendio,  l'intestatario dell'omologazione si impegna a consentire  l'accesso  ai  locali  di  deposito,  a  fornire tutte le informazioni  necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi  ed  a  consentire  il  prelievo  di  quanto  necessario  alle operazioni  di  controllo  anche nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni concernenti la sicurezza generale dei prodotti.
4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui prodotti   antincendio  omologati  sono  stabiliti  i  criteri  e  le modalità  per  i  servizi  di  prevenzione  incendi  resi  dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco e sono determinati gli importi dei corrispettivi  dovuti  dai  produttori ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e della legge 10 agosto 2000, n. 246.



I due video servizi, sempre dello stesso autore, partono poi dalla semplice domanda: dopo che un produttore ha fatto omologare degli estintori saranno mantenute le caratteristiche tecniche e chimico-fisiche richieste per l’omologazione?
Per rispondere - come potrete vedere - vengono analizzati tre estintori a polvere da una laboratorio certificato dal Ministero dell’Interno. Con il risultato che c’è sempre una discrepanza, in un caso particolarmente rilevante, tra quanto dichiarato dal produttore e quanto riscontrato.
E i controlli indicati anche dalla legge (articolo 9)? Non avvengono quasi mai! E se avvengono, mostra il servizio, sono relativi a riscontri dopo incidenti avvenuti.
Il secondo servizio mostra come spesso i prezzi degli estintori siano troppo bassi, rispetto a quanto dovrebbe essere, per non ipotizzare in molti casi l’uso di sostanze e materiali riciclati.

La prevenzione incendi rischi di rimanere un concetto vuoto se i primi dispositivi per lo spegnimento, gli estintori, non sono efficienti.
Sono necessari controlli severi di routine e i controllori devono essere messi in grado di svolgerli. Parole scontate, ma quanti problemi relativi alla sicurezza sarebbero risolti o migliorati se i controlli in Italia fossero più efficienti e capillari?


Marcello Bevignani, audio servizio.
Marcello Bevignani, video servizio 1.
Marcello Bevignani, video servizio 2.

Ricordiamo, per correttezza, che i controlli a posteriori non dipendono, come erroneamente indicato da un intervistato nel servizio, dall’Ispesl.


Tiziano Menduto




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