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Antincendio: maniglioni antipanico non marcati CE
ULTIMO AGGIORNAMENTO: Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio. Il provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nuova data di riferimento è quindi il 16 febbraio 2013. Questo l'articolo del Decreto del 6 dicembre 2011: Art. 2 1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato. |
Il 16 febbraio 2011 scade il periodo transitorio di 6 anni previsto dal DM 3 novembre 2004, per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico). Ricordiamo quindi alle aziende la loro sostituzione.
DECRETO 3 novembre 2004
Art. 5.
Termini attuativi e disposizioni transitorie
I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4.
Il riferimento al punto c.3) dell’art.4 richiama l’obbligo di annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
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Pubblica un commento
Rispondi Autore: Massimo - likes: 0 | 09/02/2011 (12:44:15) |
In quanti edifici pubblici verrà rispettata la norma citata? |
Rispondi Autore: giuseppe - likes: 0 | 10/02/2011 (09:05:13) |
per come vanno le cose credo ben pochi |
Rispondi Autore: Virginio Valeggiani - likes: 0 | 14/02/2011 (11:23:41) |
Ho esaminato la bozza di D.M. del 15 marzo 2010, predisposta dal C.C.T.S. "Norme tecniche e procedurali per l'applicazione di componenti marcati CE su porte resistenti al fuoconelle aatività soggette al controllo dei Vigili del fuoco" All'art.7 "Disposizioni conclusive" si legge: "1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 6, per le porte già installate, integre e perfettamente funzionanti, il termine previsto dall'art.5 primo capoverso del decreto del Ministero dell'Interno 3 novembre 2004 per la sostituzione dei dispositivi di apertura non marcati CE è prorogato al 31 gennaio 2016" Prudentemente, prima di proporre la sostituzione di tale tipo di porte, è utile scoprire l'iter della bozza di DM sopra citata, che purtroppo io ora non conosco. Salve. |
Rispondi Autore: dolfra - likes: 0 | 15/02/2011 (10:13:13) |
Ho provato ha cercare questo D.M. de 15 marzo 2010, ma non ho trovato in nessuna parte. |
Rispondi Autore: Massimo - likes: 0 | 19/02/2011 (09:42:25) |
Nessuna traccia di questa bozza di decreto!!! Qualcuno ne sa di più?... |
Rispondi Autore: dolfra - likes: 0 | 21/02/2011 (15:47:05) |
Qualcuno sa dirmi se una officina meccanica può fare per se stesso la manutenzione per le maniglioni antipanico ed annotare questo in specifico registro? |