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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita’ tecnica
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L'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Unico Testo Normativo", costituito da 8 commi, prevede al comma 1 che in caso di affidamento di lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l'idoneità tecnico professionale attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.
Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale: il modello Qui di seguito proponiamo il modello di autocertificazione che deve produrre ogni impresa o lavoratore autonomo, a richiesta del committente (a pena di sanzione penale) che gli deve fornire il modello, al quale vengano affidati lavori, servizi, o forniture che non ricadano nel campo di applicazione del titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008, ovvero che non avvengano in cantieri mobili o temporanei dell'edilizia. Caso 1. Da compilare a cura di chi ha anche provveduto all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Caso 2. Da compilare a cura di chi non ha anche provveduto all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione.
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Tratto da “Guide di Dada.Net”.
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Rispondi Autore: ORESTE PALEARI - likes: 0 | 01/08/2008 (10:18) |
Buon giorno, sono un vostro fedele lettore da diversi anni e un estimatore dell'avv. Dubini e leggo sempre con molto interesse i suoi articoli e interventi.Svolgo l'attività di consulente e RSPP per alcune aziende medio piccole. Leggendo l'articolo e il modello di documento del caso 2, mi sono sorti dei dubbi. Si parte quindi dal presupposto che il committente sia a conoscenza dell'illegale posizione del fornitore. Il senso dell'art 26 del dlgs 81/2008 credo sia diverso dalla semplice verifica d'idoneità professionale. Io credo che l'azienda o il fornitore di beni e servizi, che non abbia nominato il RSPP e non abbia compilato il DVR, debba essere, ove possibile, cancellata dall'elenco fornitori, fino al suo adeguamento e sostituita con chi rispetta le regole.Come posso verificarlo?Chiedendo almeno copia dell'attestato di partecipazione al corso di RSPP e degli altri corsi per i dipendenti? Altrimenti si rischia di far passare il messaggio che chiunque possa continuare a lavorare, anche in assenza di un requisito fondamentale, il DVR senza il quale non si potrebbe nemmeno assumere del personale, semplicemente compilando una autocertificazione mendace, confidando nel fatto che i controlli sono tanto sporadici da essere difficilmente punibili. Cosa ne pensate? Ho male interpretato l'articolo? Distinti saluti. Oreste PALEARI |
Rispondi Autore: Avv. Dubini - likes: 0 | 01/09/2008 (12:35) |
Il mio articolo va letto esattamente come scrive il lettore. Concordo totalmente con le sue osservazioni. Avv. Dubini |
Rispondi Autore: Agnese Schiavi - likes: 0 | 10/10/2008 (16:50) |
Buongiorno. Penso si debba rettificare il riferimento: art.26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Grazie, Agnese Schiavi |
Rispondi Autore: Fabio F. - likes: 0 | 30/03/2009 (14:32) |
Buongiorno, posso utilizzare l'allegato XVII del D.lgs. 81/08 per l'accertamento dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, anche in caso di lavori non rientranti nel Titolo IV dello stesso decreto? |
Rispondi Autore: Sergio Ortis - likes: 0 | 11/02/2014 (11:01:12) |
Salve a tutti, noto che nell'ultimo aggiornamento del D. Lgs. 81/2008 (ed dicembre 2013), nell'Allegato XVII, punto 1, lett. b) si fa riferimento ancora all'autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5 del medesimo Decreto,ma l'autocertificazione non è più possibile dal 30 giugno 2013. Come è da intendersi, quindi, il riferimento? Va modificato il riferimento nella dichiarazione, riportando il documento redatto tramite le procedure standardizzate? A voi un parere ed un confronto. Ringrazio e saluto cordialmente. Sergio Ortis |