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Cantieri edili: tessere di riconoscimento e privacy

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

08/10/2008

Chiarimenti del Ministero del Lavoro circa i dati da riportare sul tesserino di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili e il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.

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Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha risposto all’istanza di interpello dell’ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche – che richiedeva chiarimenti circa i dati da riportare sul tesserino di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili e il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
 
 
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In particolare l’ANIE chiede se “tenuto conto che, ai sensi della normativa in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003), i dati personali trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita, anche se derivanti da obblighi di legge, - rispetto alle finalità generali perseguite dal citato art. 36 bis e rispetto all’esigenza che i dati riportati su detta tessera consentano l’identificazione del lavoratore – l’indicazione della data di nascita non risulti sproporzionata e possa, pertanto, essere omessa, risultando sufficiente l’indicazione degli altri elementi indicati dalla circolare n. 29/2006 (fotografia, nome e cognome del lavoratore, nome o ragione sociale del datore di lavoro).”.
 
Con il provvedimento dell'11 dicembre 2000, avente ad oggetto i cartellini identificativi dei lavoratori, il Garante per la protezione dei dati personali affrontava la problematica della conformità alla legislazione sulla privacy delle norme contrattuali e organizzative che impongono al personale, a contatto con l’utenza, di appuntare sul vestito o sulla divisa un cartellino identificativo contenente vari dati personali.
 
Il Garante ha ritenuto che “i cartellini identificativi contenenti anche i dati anagrafici del lavoratore riportassero dati non pertinenti in quanto l’informazione contenuta nei cartellini e, grazie ad essi, diffusa in modo indifferenziato non fosse rilevante in relazione alle finalità di mera trasparenza e correttezza nel contatto con il pubblico o i clienti.”.
 
La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero non ritiene però "di dover aderire a questa interpretazione per il caso in esame" né alle osservazioni dell’interpellante in quanto "la tutela del diritto alla riservatezza può essere graduata ad opera del Legislatore in rapporto ad un’esigenza concreta – purché costituzionalmente protetta – posta come termine di paragone (v. il caso di legittimità costituzionale dell’art. 132 D.Lgs. n. 196/2003 in Corte Cost. n. 372/2006); la maggiore o minore limitazione alla tutela del diritto alla riservatezza sarà costituzionalmente fondata se posta in relazione con la maggiore o minore gravità attribuita dal Legislatore ad illeciti diversi individuati secondo scelte di politica legislativa."
 
Oltre a ciò, nell’interpello si conclude che “si consideri anche la necessità di leggere la norma de quo in correlazione con quanto sancito dal successivo comma 4: “i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”. Il Registro di cantiere di cui all’art. 36 bis, comma 4, del D.L. n. 223/2006 – vidimato dalla competente D.P.L. e da tenersi sul luogo di lavoro – è strutturato sul modello del vecchio libro di matricola. Infatti sullo stesso dovranno essere trascritti gli estremi (id est i dati anagrafici) del personale giornalmente impiegato in cantiere e ciò al fine di soddisfare, se pur in altro modo, il contenuto precettivo di cui al precedente comma 3 dell’art. 36 bis.”.
 



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