COME GESTIRE I RIFIUTI ELETTRONICI?
Il 13 agosto 2005 sono entrati in vigore gli adempimenti prescritti dal Decreto Legislativo n.151 del 22/07/2005 (recepimento della Direttiva 2003/108/CE e 2002/96/CE) in materia di “riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
Per facilitarne l’applicazione, pubblichiamo una scheda sintetica relativaai nuovi obblighi per produttori e importatori, tra cui la raccolta, lo smaltimento, le informazioni da fornire ai clienti, l’apprestamento delle modalità di riconsegna dell'apparecchiatura e gli avvertimenti sugli effetti sull'ambiente e sulla salute umana (vedere anche il progetto pilota per la raccolta dei rifiuti tecnologici realizzato da un consorzio italiano in PuntoSicuro n. 1361).
La definizione di "produttori" è molto ampia e comprende non solo chi fabbrica e vende apparecchiature RAEE con apposto proprio marchio, ma anche chi rivende contrassegnando con proprio marchio il prodotto, o chi importa o immette per primo nel territorio nazionale o comunitario apparecchiature RAEE.
Si configurano i seguenti casi:
- apparecchiature immessa sul mercato in data posteriore al 13/08/2005: il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento è a carico del produttore
- apparecchiature immessa sul mercato in data antecedente il 13/08/2005: il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento è a carico del produttore se il produttore fornisce una nuova apparecchiatura in sostituzione di tipo equivalente; è a carico del detentore negli altri casi.
I prodotti immessi sul mercato dopo il 13/08/2005 devono essere contrassegnati dall’apposito simbolo indicante la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo va stampato in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto.
Pertanto il "produttore" è tenuto, tra le altre cose, a:
- apporre sui prodotti il simbolo indicante in modo inequivocabile che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere soggetta a raccolta separata;
- apporre il marchio stesso in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia qualora l'apposizione del simbolo non sia possibile sul prodotto per le dimensioni o per la possibilità di funzione dell'apparecchiatura;
- all'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale iscrizione, da effettuarsi presso la Camera di Commercio di competenza, richiede anche l'indicazione dello specifico codice di attività che individua il soggetto quale produttore di RAEE nonché l'indicazione del sistema attraverso il quale si intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE. I dettagli sulle modalità di iscrizione e sul funzionamento del Registro saranno stabilite da un apposito decreto ministeriale;
- a comunicare al Registro sopra menzionato, con cadenza annuale, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria costituita al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE.
Il "produttore" è tenuto a indicare all'interno delle istruzioni per l'uso delle apparecchiature:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e l’obbligo di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore dell'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;
d) il significato del simbolo riportato sul prodotto indicante che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo dì detti rifiuti.
Vista la complessità dell'applicazione della normativa, nonché i numerosi ritardi registrati sia in Italia che in altri paesi UE, il decreto italiano di recepimento introduce per i principali adempimenti un periodo transitorio di un anno, fino cioè al 13 agosto 2006.
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