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Comparto edile: una raccolta di moduli per i datori di lavoro
In un articolo di qualche mese fa avevamo evidenziato la tendenza di molti interlocutori a “giustificare” alcune carenze nella gestione della sicurezza sul lavoro con la complessità dei testi normativi e l’eccessiva “ burocratizzazione” di tale gestione.
Come nel precedente articolo, non entriamo nel merito di tali giustificazioni e rispondiamo invece rinforzando il nostro ruolo di quotidiano on-line per la sicurezza. Ruolo che è anche quello di favorire una migliore comprensione della normativa vigente e favorire l’accesso ai documenti richiesti.
Dopo aver riportato schemi tipo di lettere e verbali per il comparto edile, vi presentiamo oggi alcuni moduli per datori di lavoro del comparto edile, disponibili on-line e presenti sul sito del C.P.T. di Siracusa (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Siracusa).
Ricordiamo che in relazione agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 è bene che il datore di lavoro conservi i documenti, lettere e verbali relativi ai rapporti che intercorrono con i vari soggetti che operano per l’ impresa edile.
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Nei moduli del CPT di Siracusa è presente anche una “ Checklist di controllo dei ponteggi metallici fissi” con riferimento all’allegato XIX al D.Lgs. 81/2008.
Nel documento si sottolinea che nel ponteggio metallico fisso “la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l’ambiente di lavoro, l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso”.
Non essendo possibile stabilire una “durata limite di vita del ponteggio”, la lista di controllo riporta i “controlli minimali, ritenuti necessari, che l’utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l’uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema o ridurre la sicurezza dei lavoratori”.
In particolare la checklist contiene schede che elencano le verifiche che l’utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio:
- Schede 1/A e 1/B per i ponteggi metallici a telai prefabbricati;
- Schede 2/A e 2/B per i ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati;
- Schede 3/A e 3/B per i ponteggi metallici a tubi giunti;
- Schede 4/A, 4/B e 4/C elencano le verifiche da effettuarsi durante l’uso delle attrezzature in argomento”.
Si ricorda che le schede devono costituire parte integrante del PiMUS di cui all’art. 136 del D.Lgs. 81/2008.
Questi i moduli per i datori presenti sul sito e corredati delle note del CPT:
- “ 01_Nomina del RSPP: D.Lgs. 81/08, art. 17, c. 1, lett. b)” : la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un obbligo del datore di lavoro non delegabile (formato PDF, 54 kB);
- “ 02_Nomina del Medico Competente: D.Lgs. 81/08, art. 18, c. 1, lett. a)”: nel settore edile i lavoratori vanno sottoposti alla sorveglianza sanitaria (formato PDF, 55 kB);
- “ 03_Nomina Addetto Emergenza Incendio: D.Lgs. 81/08, art. 18, c. 1, lett. b)”: nel caso di lavoratore con attestato di formazione già conseguito (formato PDF, 55 kB);
- “ 04_Nomina Addetto Emergenza Incendio: D.Lgs. 81/08, art. 18, c. 1, lett. b)”: nel caso di lavoratore che deve ancora frequentare lo specifico corso di formazione previsto dalla norma (formato PDF, 55 kB);
- “ 05_Nomina Addetto Primo Soccorso: D.Lgs. 81/08, art. 18, c. 1, lett. b)”: nel caso di lavoratore con attestato di formazione già conseguito (formato PDF, 55 kB);
- “ 06_Nomina Addetto Primo Soccorso: D.Lgs. 81/08, art. 18, c. 1, lett. b)”: nel caso di lavoratore che deve ancora frequentare lo specifico corso di formazione previsto dalla norma (formato PDF, 55 kB);
- “ 07_Consultazione RLS: D.Lgs. 81/08, art. 18, c. 1, lett. s)”: Il datore di lavoro ha degli obblighi di consultazione del RLS definiti dall'art. 50. Nel caso in cui i lavoratori dell'Impresa non hanno provveduto ad eleggere il RLS, il datore di lavoro dovrà chiedere l'intervento del RLST (formato PDF, 95 kB);
- “ 08_Circolare informativa aziendale su diritto d'elezione RLS: D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 1, lett. a)”: il datore di lavoro deve informare i lavoratori sul loro diritto ad eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Per aziende sotto i 15 dipendenti o aziende sopra i 15 dipendenti dove non sono state costituite rappresentanze sindacali (formato PDF, 74 kB);
- “ 09_Verbale elezione RLS: D.Lgs. 81/08, art. 47”: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è l'unica figura del sistema di sicurezza aziendale che non deve essere nominata dal datore di lavoro, ma deve essere eletta dai lavoratori o designata nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda. Il datore di lavoro ha però degli obblighi di consultazione del RLS, specificati nell'art. 50, per l'adempimento dei quali e nel caso in cui nella propria azienda non è stato eletto il RLS, deve richiedere l'intervento dei RLST (formato PDF, 29 kB);
- “ 10_Verbale di consegna DPI: D.Lgs. 81/08, art. 18, c. 1, lett. d)”: da allegare al POS (formato PDF, 98 kB);
- “ 11_Richiamo per mancato uso DPI: D.Lgs. 81/08, art. 18, c. 1, lett. f)”: il datore di lavoro richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni in merito all'uso dei DPI (formato PDF, 144 kB);
- “ 12_Verbali di informazione dei lavoratori: D.Lgs. 81/08, art. 36”: da allegare al POS (formato PDF, 187 kB);
- “ 13 Autocertificazione valutazione dei rischi: D.lgs. 81/08, art. 29, c. 5”: Le imprese che occupano fino a dieci dipendenti possono autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, in attesa della definizione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, delle procedure standardizzate. Precisiamo che il documento vuole essere solo una traccia per datore di lavoro che dovrà adattarlo alla propria realtà aziendale ed utilizzarlo a seguito di un effettivo processo di valutazione.
- “ 14_Accettazione del PSC: D.Lgs. 81/08, art. 96, c. 2”: l'accettazione del PSC da parte delle imprese esecutrici, unitamente alla redazione del POS, equivalgono, limitatamente al singolo cantiere, all'effettuazione della valutazione dei rischi per le attività da eseguire ed all'adempimento degli obblighi di coordinamento e cooperazione tra datori di lavoro dettati dall'art. 26 (formato PDF, 52 kB);
- “ 15_Trasmissione del PSC alle imprese esecutrici: D.Lgs. 81/08, art. 101, c. 2”: l'impresa affidataria deve trasmettere il PSC redatto dal Coordinatore a ciascuna impresa esecutrice ed ai lavoratori autonomi (formato PDF, 53 kB);
- “ 16_Trasmissione del POS dell'impresa affidataria: D.Lgs. 81/08, art. 96, c. 1, lett. g)”: trasmissione del POS al Coordinatore in fase di Esecuzione (formato PDF, 53 kB);
- “ 17_Trasmissione del POS delle imprese esecutrici: D.Lgs. 81/08, art. 101, c. 3”: trasmissione del POS al Coordinatore in fase di Esecuzione (formato PDF, 37 kB);
- “ 18_Trasmisssione dei Piani al RLS: D.Lgs. 81/08, art. 100, c. 4”: da trasmettere 10 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni di competenza dell'impresa (formato PDF, 54 kB);
- “ 19_Checklist di controllo ponteggi: D.Lgs. 81/08, All. XIX”: necessaria per il controllo degli elementi del ponteggio metallico, da effettuarsi prima del montaggio e periodicamente durante l'uso (formato PDF, 402 kB).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Vito Antonio Lucio BRUNO - likes: 0 | 16/02/2011 (09:13:57) |
PERMETTETEMI DI CRITICARE QUESTA INIZIATIVA! UN CPT CHE PREDISPONE E INSERISCE SUL SUO SITO MODULISTICA BANALE, FA SOLAMENTE CAPIRE A CERTI DATORI DI LAVORO CHE LA SICUREZZA è SEMPLICEMENTE COMPILARE UN MODULO E QUINDI CARTA STRACCIA!!! COSì OGLIAMO INCREMENTARE LA CULTURA DELLA SICUREZZA???????? |
Rispondi Autore: nico favale - likes: 0 | 16/02/2011 (09:37:10) |
non sono d'accordo con il sig. Bruno. credo piuttosto che la diffusione di semplice modulistica (e non banale) sia importante per le imprese che spesso pagano a peso d'oro i servizi di alcuni "venditori di carte". avere a disposizione dei moduli non sostituisce il ricorso a consulenti seri. |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 16/02/2011 (10:47:57) |
Concordo con il sig. Favale. A mio modesto avviso, un buon consulente deve insegnare alle aziende ad essere autosufficienti ove possibile. La creazione di modulistica consente ai Datori di Lavoro di essere supportati sugli adempimenti formali in modo da potersi concentrare sugli aspetti più pratici legati alla salute e sicurezza del lavoro. In qualità di consulente, penso quindi si tratti di iniziativa lodevole, dopodiché, è chiaro che bisogna sempre usare spirito critico nel valutare se il modulo corrisponda o meno alle proprie esigenze; ma, almeno, il Datore di Lavoro avrà una base di partenza. Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: Tina Bordino - likes: 0 | 16/02/2011 (17:10:46) |
Credo che il problema abbia due facce: una cosa è divulgare modulistica di base come le lettere di incarico degli addetti ai servizi di emergenza. Questo semplifica la vita alle aziende ed è legittimo. Altro è divulgare una "autocertificazione" che può fare pensare al Datore di Lavoro di avere esaurito, con questo modulo, gli obblighi di valutazione dei rischi a suo carico, cosa ovviamente FALSA. A questo proposito occorre, a mio parere, fare molta attenzione perché questo tipo di messaggi sono certamente fuorvianti e di certo non utili alle aziende. |
Rispondi Autore: nico favale - likes: 0 | 16/02/2011 (18:04:43) |
Il problema posto dalla sig.ra Bordino è vero. Ritengo però che il vizio sia a monte, ossia non ritengo giusto che la normativa possa consentire lo strumento della autocertificazione (anche perchè poi conosciamo bene quali siano le conseguenze ad es. in caso di infortunio!). L'azienda che fa ricorso all'autocertificazione, a prescindere che la scarichi da internet o la "compri", di fatto non effettua alcuna valutazione dei rischi. Io sconsiglio caldamente a tutti l'autocertificazione. |
Rispondi Autore: Fabio Russo - likes: 0 | 28/02/2011 (09:42:57) |
Ma non è che tutta questa polemica sulla diffusione di questi modelli è generata dal fatto che il CPT lo fa in maniera gratuita? Ciò da sicuramente fastidio a tutti quei professionisti della sicurezza che si fanno pagare bei soldoni per gli adempimenti "cartacei" mentre in cantiere non ci vanno mai!!!!!!!!! Quando ho bisogno di suggerimenti "gratuiti" e disinteressati, io mi rivolgo sempre al CPT per l'effettuazione di visite di consulenza in cantiere e sono sempre rimasto soddisfatto dalla professionalità dei tecnici e dal loro rigore. Caro Sig. Bruno non bisogna giudicare con frasi fatte, se non si conosce! |