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Pubblichiamo l’estratto di un parere della Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia, in merito all’obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.
“[...] l’art. 2 [del D.Lgs. 81/08] prescrive che, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto medesimo, si debba, tra l’altro, intendere per lavoratore: ”persona che … svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … ”; ma anche “..il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o … ” ed ancora “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione”.
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D.lgs. 81/08: la sorveglianza sanitaria per gli studenti tirocinanti
Pubblichiamo l’estratto di un parere della Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia, in merito all’obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.
“[...] l’art. 2 [del D.Lgs. 81/08] prescrive che, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto medesimo, si debba, tra l’altro, intendere per lavoratore: ”persona che … svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … ”; ma anche “..il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o … ” ed ancora “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione”.
In concreto, in ordine all’obbligo di sorveglianza sanitaria, si distinguono due casi:
- scuola in cui si “faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali” [...]: lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
- scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l’impresa “ospitante”.
Nel secondo caso, si ritiene oltremodo chiaro che l’obbligo di tutela ricada solo sull’impresa ospitante che sottoporrà lo studente a sorveglianza sanitaria, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi dell’impresa e/o dei rischi specifici [...].L’idoneità sanitaria alla mansione, nel rispetto dell’art. 41 del DLgs 81/08 e s.m., sarà certificata dal medico competente della stessa impresa “ospitante”.
Nel primo caso, invece, quando sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria quale esito della valutazione dei rischi, da osservare a mezzo della certificazione curata dal medico competente, questo è in capo al dirigente scolastico in qualità di “datore di lavoro” ed altresì in capo all’imprenditore che “ospita” lo studente.
Pur tuttavia, nell’intento di non porre gravami eccessivi che potrebbero comportare una riduzione della platea delle imprese disponibili ad ospitare studenti, [...] si ritiene di suggerire [...]
1) Ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la veste di “impresa ospitante”, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini;
2) acquisizione da parte dell’ente di formazione del documento di valutazione di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Detto documento dovrà opportunamente essere integrato con una “sezione dedicata ai tirocinanti” che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata; dovranno altresì essere indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante;
3) [...]il medico competente dell’Ente scolastico potrà validamente certificare l’idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le attività di laboratorio svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto ospitante. [...]
4) è però imprescindibile, per garantire correttezza logico-giuridica alla esaustività dell’unica certificazione sanitaria fornita dal medico competente dell’Istituto scolastico, che l’impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs n. 81/08;
5) detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una convezione tra scuola e impresa ospitante.”
[...]”
Ministero del Lavoro e delle Poliche Sociali - Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia - Nota prot. n. 87 DRL/D e prot. H1.2010.0008366/SAN del 02 marzo 2010 - Parere in merito all'obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.
- scuola in cui si “faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali” [...]: lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
- scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l’impresa “ospitante”.
Nel secondo caso, si ritiene oltremodo chiaro che l’obbligo di tutela ricada solo sull’impresa ospitante che sottoporrà lo studente a sorveglianza sanitaria, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi dell’impresa e/o dei rischi specifici [...].L’idoneità sanitaria alla mansione, nel rispetto dell’art. 41 del DLgs 81/08 e s.m., sarà certificata dal medico competente della stessa impresa “ospitante”.
Nel primo caso, invece, quando sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria quale esito della valutazione dei rischi, da osservare a mezzo della certificazione curata dal medico competente, questo è in capo al dirigente scolastico in qualità di “datore di lavoro” ed altresì in capo all’imprenditore che “ospita” lo studente.
Pur tuttavia, nell’intento di non porre gravami eccessivi che potrebbero comportare una riduzione della platea delle imprese disponibili ad ospitare studenti, [...] si ritiene di suggerire [...]
1) Ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la veste di “impresa ospitante”, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini;
2) acquisizione da parte dell’ente di formazione del documento di valutazione di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Detto documento dovrà opportunamente essere integrato con una “sezione dedicata ai tirocinanti” che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata; dovranno altresì essere indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante;
3) [...]il medico competente dell’Ente scolastico potrà validamente certificare l’idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le attività di laboratorio svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto ospitante. [...]
4) è però imprescindibile, per garantire correttezza logico-giuridica alla esaustività dell’unica certificazione sanitaria fornita dal medico competente dell’Istituto scolastico, che l’impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs n. 81/08;
5) detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una convezione tra scuola e impresa ospitante.”
[...]”
Ministero del Lavoro e delle Poliche Sociali - Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia - Nota prot. n. 87 DRL/D e prot. H1.2010.0008366/SAN del 02 marzo 2010 - Parere in merito all'obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.
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Rispondi Autore: Cosimo Friuli - likes: 0 | 22/11/2019 (18:23:35) |
Chi paga il medico competente, il tirocinante o la scuola? |
Rispondi Autore: Tatiana - likes: 0 | 13/01/2021 (15:55:57) |
Ho trovato l'articolo molto esaustivo. L'unica cosa della quale vorrei essere sicura al 100% è se lo studente universitario tirocinante, in questo caso presso un ospedale, debba sostenere le spese per tutte le visite mediche ed esami diagnostici richiesti o è all'università o azienda ospedaliera a sostenerle. Ad esempio esami del sangue urine ECG ecografia tiroide visita oculistica. Grazie della vostra sicura risposta |