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Il termine che invece rileva per gli operatori è quello stabilito dall'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 40, che recita: "Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo."
Quindi nel momento in cui dovesse entrare/entrerà in vigore tale decreto, e ciò è ancora possibile o plausibile, decorrerebbero/decorreranno tali termini (iniziali) di redazione e trasmissione dei dati di cui all'allegato 3B.
D.Lgs. 81/08: le scadenze non rispettate
Il decreto legislativo 81/2008 prevede, per la sua piena e completa attuazione, numerosi rimandi a disposizioni o provvedimenti attuativi (si veda un quadro riassuntivo dei provvedimenti da emanare in PuntoSicuro del 09 ottobre 2009 e un approfondimento sul diritto transitorio e sui tempi della definitiva messa a regime in PuntoSicuro del 13 novembre 2009) e ne fissa le scadenze entro le quali questi provvedimenti devono essere emanati.
Le scadenze sono varie, una di queste è passata da poco, il 31 dicembre 2009, ma i decreti previsti non sono ancora stati emanati.
La normativa prevede in questi casi il termine “ordinatorio”. La Dott.ssa Anna Guardavilla ci spiega la differenza fra termine “ordinatorio” e “perentorio”, in particolare facendo riferimento all’allegato 3B (informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria) che avrebbe dovuto essere oggetto, entro il 31 dicembre 2009, di un provvedimento di attuazione che invece non è stato emanato.
Differenza tra termine perentorio o termine ordinatorio
A cura di Anna Guardavilla
Il termine perentorio viene così detto, se un dato atto o una data attività devono essere compiuti entro il lasso temporale di scadenza del termine stesso; se il termine non viene rispettato, l’atto o l’attività, pur se eventualmente compiuta, risulta inutile, nel senso che non viene considerata utile ai fini di certi effetti favorevoli, con conseguente applicazione di sanzioni e produzione di effetti sfavorevoli. Questo perché il termine perentorio obbliga in termini assoluti il compimento di un’attività in quel determinato lasso di tempo al fine di fornire certezza all’attività stessa.
Il termine ordinatorio invece, viene così detto se alla sua inosservanza, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli. La funzione di questo termine è semplicemente quella di "ordinare" un’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti; perciò, il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di decadenze e l’applicazione di sanzioni.
All’interno della categoria dei termini ordinatori, la dottrina distingue, poi, i cosiddetti termini "sollecitatori", cioè quei termini diretti a "sollecitare" il tempestivo compimento di una data attività, senza prevedere alcun effetto negativo in caso di mancato rispetto. Invero, date le eguali conseguenze previste, il termine sollecitatorio si distingue ben poco da quello ordinatorio.
Normalmente, si parla di termine con carattere PERENTORIO, QUANDO LA LEGGE O LO STESSO ATTO PREVEDANO LA DECADENZA; si parla invece di termine con carattere ORDINATORIO IN TUTTI GLI ALTRI CASI. Se la legge non si esprime in merito, la dottrina afferma unitamente che "si considerano ordinatori i termini per l’emanazione di atti favorevoli, mentre si considerano perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio" pertanto nel caso in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la qualificazione del termine dipende dall’esistenza o meno di sanzioni decadenziali.
Vediamo ad esempio il significato della scadenza del 31 dicembre 2009 riferita all’articolo 40 comma 2bis, aggiunto al D.lgs. 81/08 dal correttivo D.lgs .106/09.
A cura di Anna Guardavilla
Il termine perentorio viene così detto, se un dato atto o una data attività devono essere compiuti entro il lasso temporale di scadenza del termine stesso; se il termine non viene rispettato, l’atto o l’attività, pur se eventualmente compiuta, risulta inutile, nel senso che non viene considerata utile ai fini di certi effetti favorevoli, con conseguente applicazione di sanzioni e produzione di effetti sfavorevoli. Questo perché il termine perentorio obbliga in termini assoluti il compimento di un’attività in quel determinato lasso di tempo al fine di fornire certezza all’attività stessa.
Il termine ordinatorio invece, viene così detto se alla sua inosservanza, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli. La funzione di questo termine è semplicemente quella di "ordinare" un’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti; perciò, il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di decadenze e l’applicazione di sanzioni.
All’interno della categoria dei termini ordinatori, la dottrina distingue, poi, i cosiddetti termini "sollecitatori", cioè quei termini diretti a "sollecitare" il tempestivo compimento di una data attività, senza prevedere alcun effetto negativo in caso di mancato rispetto. Invero, date le eguali conseguenze previste, il termine sollecitatorio si distingue ben poco da quello ordinatorio.
Normalmente, si parla di termine con carattere PERENTORIO, QUANDO LA LEGGE O LO STESSO ATTO PREVEDANO LA DECADENZA; si parla invece di termine con carattere ORDINATORIO IN TUTTI GLI ALTRI CASI. Se la legge non si esprime in merito, la dottrina afferma unitamente che "si considerano ordinatori i termini per l’emanazione di atti favorevoli, mentre si considerano perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio" pertanto nel caso in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la qualificazione del termine dipende dall’esistenza o meno di sanzioni decadenziali.
Vediamo ad esempio il significato della scadenza del 31 dicembre 2009 riferita all’articolo 40 comma 2bis, aggiunto al D.lgs. 81/08 dal correttivo D.lgs .106/09.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. Il termine del 31 dicembre 2009 è un termine "ordinatorio" (sinteticamente, significa che anche se scade tale termine l'atto che viene emanato non perde utilità) rivolto al Ministero per la redazione del decreto ministeriale in oggetto (previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni). |
Il termine che invece rileva per gli operatori è quello stabilito dall'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 40, che recita: "Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo."
Quindi nel momento in cui dovesse entrare/entrerà in vigore tale decreto, e ciò è ancora possibile o plausibile, decorrerebbero/decorreranno tali termini (iniziali) di redazione e trasmissione dei dati di cui all'allegato 3B.
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Rispondi Autore: Raffaele Pierno - likes: 0 | 17/08/2012 (14:59:54) |
bene, brava. Finalmente riusciamo a comprendere e a far comprendere la differenza dei termini giuridici nel processo disciplinare nelle libere professioni. Grazie Raffaele Pierno |