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È disponibile la nuova versione delle linee guida della Regione Lazio sull'applicazione del D.LGS. 81/08, modificato dal D.LGS. 106/09, relativa agli obblighi, responsabilità contenute nel Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili. Il documento è stato approvato dal Gruppo Regionale Edilizia.
L’indice del documento:
- COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI
- COORDINATORI PER LA SICUREZZA
- IMPRESA AFFIDATARIA
- RESPONSABILITA' DI VERIFICA (ART.93,C.2)
- VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE - (art.90, comma 9, lett.c) e art.97,comma 2)
- OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ( Art.97)
- OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI (ART. 96)
- SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ESEMPI APPLICATIVI:
Caso “A”: Irregolarita’ Sicurezza Oggettiva
Caso “B”: Sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo
Caso”C”: Sospensione dell'attivita' Imprenditoriale
- DOCUMENTAZIONE (FAC SIMILE)
Sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo
Provvedimento di sospensione dei lavori della ditta nell’ambito del cantiere edile sottoidentificato
Provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito del cantiere
Pubblichiamo un estratto di “Regione Lazio - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal d.lgs.106/09 - prime indicazioni su obblighi, responsabilita’ contenute nel titolo IV - cantieri temporanei e mobili.”.
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D.lgs. 81/08: linee guida regionali sui cantieri temporanei o mobili
È disponibile la nuova versione delle linee guida della Regione Lazio sull'applicazione del D.LGS. 81/08, modificato dal D.LGS. 106/09, relativa agli obblighi, responsabilità contenute nel Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili. Il documento è stato approvato dal Gruppo Regionale Edilizia.
L’indice del documento:
- COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI
- COORDINATORI PER LA SICUREZZA
- IMPRESA AFFIDATARIA
- RESPONSABILITA' DI VERIFICA (ART.93,C.2)
- VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE - (art.90, comma 9, lett.c) e art.97,comma 2)
- OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ( Art.97)
- OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI (ART. 96)
- SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ESEMPI APPLICATIVI:
Caso “A”: Irregolarita’ Sicurezza Oggettiva
Caso “B”: Sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo
Caso”C”: Sospensione dell'attivita' Imprenditoriale
- DOCUMENTAZIONE (FAC SIMILE)
Sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo
Provvedimento di sospensione dei lavori della ditta nell’ambito del cantiere edile sottoidentificato
Provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito del cantiere
Pubblichiamo un estratto di “Regione Lazio - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal d.lgs.106/09 - prime indicazioni su obblighi, responsabilita’ contenute nel titolo IV - cantieri temporanei e mobili.”.
“RESPONSABILITA' DI VERIFICA (ART. 93,C.2)
Il Committente o il Responsabile dei Lavori
Il Committente o il Responsabile dei Lavori, durante la fase di progettazione, ha le responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art.91, c.1 (obblighi del CSP), il quale:
− redige il PSC e predispone un Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria);
− coordina la applicazione delle disposizioni relative ai principi e alle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro, e all’atto della previsione della durata degli stessi.
Il Committente o il Responsabile dei lavori, durante la fase di esecuzione, hanno le responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli seguenti ( obblighi del CSE):
− art.91,c.1: il CSE ( nei casi in cui spetti a lui tale compito) redige il PSC e il Fascicolo;
− art.92, c.1, lett.a): il CSE verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e delle disposizioni del PSC;
− art.92, c.1, lett.b): il CSE verifica l'idoneità dei POS;
− art.92, c.1, lett.c): il CSE organizza tra le imprese la cooperazione e il coordinamento nonché la reciproca informazione;
− art.92, c.1, lett.d): il CSE verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra gli RLS.
− Art.92, c.1, lett.e): il CSE segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94,95,96 e 97, c.1 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese , o la risoluzione del contratto.
Nota: resta comunque in capo al Committente, nel caso nomini il Responsabile dei Lavori, l’onere di vigilare sul corretto espletamento da parte dello stesso degli obblighi a lui delegati.
NOTA: Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla legge vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 euro non è necessario nominare il CSP. In tal caso le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.
VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE - (art.90, comma 9, lett.c) e art.97,comma 2)
Definizione di idoneità tecnico-professionale = possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento i lavori da realizzare.
NOTE:
- Secondo i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, è possibile che una Impresa si avvalga, tramite la formula dell’avvalimento, di capacità e/o requisiti di altra Impresa, ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per l’idoneità tecnico professionale.
In tali casi la scelta della formula dell’avvalimento deve essere evidenziata nel contratto di appalto o in altro documento con valenza contrattuale, con l’indicazione della impresa di cui ci si avvale. Si ritiene che la formula dell’avvalimento sia estendibile anche al caso di appalti privati.
Verifica in capo al Committente o Responsabile dei lavori (art. 90 c.9 lett.a)
Il Committente, o il Responsabile dei lavori in fase di esecuzione, anche nel caso non venga designato il CSE, verifica l’idoneità tecnico professionale di:
- Imprese affidatarie;
- Imprese esecutrici;
- Lavoratori autonomi;
con le modalità riportate nell’allegato XVII, quindi mediante la richiesta di tutta la documentazione di cui all’allegato medesimo.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano i rischi particolari di cui all’All.XI, la verifica si considera soddisfatta mediante la presentazione da parte dell’impresa del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e da un’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
NOTA:
Per quanto riguarda il “premesso di costruire” si fa riferimento all’art. 10 DPR 380/01, che individua gli interventi subordinati a permesso di costruire precisamente:
a) interventi di nuova costruzione;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici , ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Verifica in capo alla Ditta Affidataria (art. 97 c.2, Allegato XVII punto3)
Nel caso di subappalto la Ditta affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità riportate nell’allegato XVII.
Nel solo caso di lavori privati e senza permesso di costruire la verifica si considera soddisfatta mediante la presentazione da parte dell’impresa di:
- Certificato dell’iscrizione alla CCIA;
- Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’All.XVII.”
Regione Lazio - Gruppo Regionale Edilizia - Indicazioni regionali per l'applicazione del Titolo IV del D.LGS. 81/08 modificato dal D.LGS. 106/09.
Il Committente o il Responsabile dei Lavori
Il Committente o il Responsabile dei Lavori, durante la fase di progettazione, ha le responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art.91, c.1 (obblighi del CSP), il quale:
− redige il PSC e predispone un Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria);
− coordina la applicazione delle disposizioni relative ai principi e alle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro, e all’atto della previsione della durata degli stessi.
Il Committente o il Responsabile dei lavori, durante la fase di esecuzione, hanno le responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli seguenti ( obblighi del CSE):
− art.91,c.1: il CSE ( nei casi in cui spetti a lui tale compito) redige il PSC e il Fascicolo;
− art.92, c.1, lett.a): il CSE verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e delle disposizioni del PSC;
− art.92, c.1, lett.b): il CSE verifica l'idoneità dei POS;
− art.92, c.1, lett.c): il CSE organizza tra le imprese la cooperazione e il coordinamento nonché la reciproca informazione;
− art.92, c.1, lett.d): il CSE verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra gli RLS.
− Art.92, c.1, lett.e): il CSE segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94,95,96 e 97, c.1 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese , o la risoluzione del contratto.
Nota: resta comunque in capo al Committente, nel caso nomini il Responsabile dei Lavori, l’onere di vigilare sul corretto espletamento da parte dello stesso degli obblighi a lui delegati.
NOTA: Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla legge vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 euro non è necessario nominare il CSP. In tal caso le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.
VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE - (art.90, comma 9, lett.c) e art.97,comma 2)
Definizione di idoneità tecnico-professionale = possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento i lavori da realizzare.
NOTE:
- Secondo i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, è possibile che una Impresa si avvalga, tramite la formula dell’avvalimento, di capacità e/o requisiti di altra Impresa, ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per l’idoneità tecnico professionale.
In tali casi la scelta della formula dell’avvalimento deve essere evidenziata nel contratto di appalto o in altro documento con valenza contrattuale, con l’indicazione della impresa di cui ci si avvale. Si ritiene che la formula dell’avvalimento sia estendibile anche al caso di appalti privati.
Verifica in capo al Committente o Responsabile dei lavori (art. 90 c.9 lett.a)
Il Committente, o il Responsabile dei lavori in fase di esecuzione, anche nel caso non venga designato il CSE, verifica l’idoneità tecnico professionale di:
- Imprese affidatarie;
- Imprese esecutrici;
- Lavoratori autonomi;
con le modalità riportate nell’allegato XVII, quindi mediante la richiesta di tutta la documentazione di cui all’allegato medesimo.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano i rischi particolari di cui all’All.XI, la verifica si considera soddisfatta mediante la presentazione da parte dell’impresa del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e da un’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
NOTA:
Per quanto riguarda il “premesso di costruire” si fa riferimento all’art. 10 DPR 380/01, che individua gli interventi subordinati a permesso di costruire precisamente:
a) interventi di nuova costruzione;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici , ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
Verifica in capo alla Ditta Affidataria (art. 97 c.2, Allegato XVII punto3)
Nel caso di subappalto la Ditta affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità riportate nell’allegato XVII.
Nel solo caso di lavori privati e senza permesso di costruire la verifica si considera soddisfatta mediante la presentazione da parte dell’impresa di:
- Certificato dell’iscrizione alla CCIA;
- Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’All.XVII.”
Regione Lazio - Gruppo Regionale Edilizia - Indicazioni regionali per l'applicazione del Titolo IV del D.LGS. 81/08 modificato dal D.LGS. 106/09.
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