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D.Lgs. 81/2008: la valutazione dei rischi a tutela della gravidanza

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Medico competente

26/02/2009

Un documento dell’ULSS 5 dell’Ovest vicentino sugli adempimenti richiesti dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e la tutela delle lavoratrici gravide. Indicazioni operative per Datori di Lavoro, RSPP e Medici Competenti con consigli per la valutazione dei rischi.

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Per una lavoratrice in gravidanza molte attività lavorative possono costituire una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino.
Per questo motivo sono state emanate specifiche norme preventive a tutela delle lavoratrici madri; norme, ad esempio, come il D.Lgs. 151/2001 che prevede precisi obblighi per i datori di lavoro per la salvaguardia della salute della sicurezza delle lavoratrici gestanti e delle lavoratrici madri. 
 
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L’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, con quanto indicato all’art 28, ha ribadito ulteriormente l’autonomia e la responsabilità del datore di lavoro anche in tema di valutazione del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza.
Per fare chiarezza su questo aspetto presentiamo un documento, prodotto dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro (SPISAL) dell’ULSS 5 dell’Ovest vicentino, intitolato “Tutela delle Lavoratrici Gravide, Adempimenti art 28 D.Leg.vo 81/’08” e che contiene “indicazioni Operative per Datori di Lavoro (DdL), Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Medici Competenti (MC)”.
 
Partendo dal “Documento d’Intesa” sul contenuto del DVR sottoscritto dai SPISAL della provincia di Vicenza e da Confindustria nel luglio 2008 – intesa che ha lo scopo di facilitare i DdL negli adempimenti previsti dall’art 28 – si intende indicare una sequenza “che dovrebbe consentire di organizzare un Sistema di Gestione del Rischio per Lavoratrici Gravide aderente a tutto quanto richiede l’art 28 del D.Leg.vo 81/’08 e corrispondente alle caratteristiche di semplicità e praticità” indicate nel Documento d’Intesa.
 
Dopo aver ricordato che “la particolarità dei rischi per la salute durante la gravidanza e il puerperio richiede che il DdL per questa Valutazione si avvalga sempre della professionalità del MC (vedi art. 29 comma 1) coinvolgendolo e responsabilizzando nella analisi dei rischi di tutti i posti di lavoro in cui è occupato personale femminile”, il documento SPISAL entra nello specifico della valutazione dei rischi.
 
In questa valutazione, con l’obiettivo di salvaguardare una situazione particolarmente delicata come la gravidanza ed il periodo post parto-allattamento, “è necessario ricorre a l’uso di criteri di massima cautela”, ad esempio utilizzando “standard più restrittivi di quelli usati per valutare l’entità del rischio per gli altri Lavoratori”.
Ad esempio “durante la gravidanza (in particolare nei primi mesi) può essere rischiosa l’esposizione a sostanze chimiche anche se sono in concentrazione che è stata valutata irrilevante per la salute” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008”.
Inoltre è “importante considerare e valutare in modo distinto il rischio durante la gravidanza e quello successivo, durante il periodo di post-parto-allattamento”.
 
Per predisporre la sezione del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gravide il DdL può procedere in questo modo:
- in via preliminare “il DdL insieme al RSPP dovrà avere definito, almeno in linea generale, la struttura generale ed il contenuto di massima del DVR dell’Azienda, indicando quali sono i rischi principali presenti suddivisi in rischi di infortunio e rischi per la salute”;
- nella ricognizione delle mansioni che comportano rischio per le lavoratrice gravide occorre tuttavia “tenere in debito conto anche di alcuni rischi infortunistici: p.e. mansioni che richiedono l’uso di scale portatili, mansioni che espongono a rischio di investimento da veicoli per i trasporti interni, ecc”;
- “dopo avere individuati le mansioni e i relativi rischi, il DdL in collaborazione con il RSPP e con il MC dovrà valutare, pesare le caratteristiche di tutti i rischi presenti” (ad esempio secondo i criteri indicati nel Documento di Intesa o con criteri ancora più specifici);
- i rischi saranno registrati indicandone la suddivisione in rischi ben noti e rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento;
- DdL, RSPP e MC, esamineranno ciascun rischio e, “nel caso vi siano esposte delle lavoratrici, provvederanno a classificarli anche come: a) rischi ben noti per gravidanza ; a1) rischi ben noti per gravidanza e per post- parto- allattamento ; b) rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza ; b1) rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza e post- parto- allattamento”;
- in caso di “rilevazione di rischi per la gravidanza e per post- parto- allattamento che hanno necessità di analisi di approfondimento, bisognerà concludere con urgenza le verifiche necessarie per accertare o escludere il rischio per le Lavoratrici Gravide”.
 
Completata questa sequenza sarà ora facile completare il documento di valutazione del rischio “con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili per la gravidanza indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare nel caso di gravidanza”, ad esempio:
- “spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
- modifica delle condizioni di lavoro o del posto di lavoro: ad esempio l’orario di lavoro; prevedendo l’esenzione dall’uso di particolari macchine o attrezzature (Scale portatili), mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, ecc;
- invio della richiesta dell’interdizione anticipata dal lavoro agli Enti Competenti”.
 
Infine il DdL dovrà provvedere “ad informare tutte le lavoratrici di questa valutazione dei rischi e dell’importanza di segnalare tempestivamente al DdL l’inizio di una gravidanza”.
 
Il documento indica che secondo l’esperienza degli autori “i rischi per la gravidanza più diffusi sono la prolungata stazione eretta, la movimentazione manuale dei carichi, l’esposizione a sostanze chimiche, il rischio di esposizione ad agenti biologici” e segnala l’opportunità di considerare anche la valutazione dello stress lavoro correlato.
 
Il lavoro dello SPISAL si conclude infine con una pratica tabella indicativa delle mansioni, dei rischi collegati e delle relative azioni di prevenzione che potrà essere un’utile guida per il datore di lavoro nel valutare i rischi per le lavoratrici “al momento dell’inizio della gravidanza e poi dopo il parto”.
  
 
Tutela delle Lavoratrici Gravide, Adempimenti art 28 D.Leg.vo 81/’08 - indicazioni Operative per Datori di Lavoro (DdL), Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Medici Competenti (MC)”, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro (SPISAL) dell’ULSS 5 dell’Ovest vicentino (formato PDF, 238 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto

 

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