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D.Lgs. 81/2008: norme mancanti e decreti da emanare

Dopo qualche anno dall’emanazione del Testo Unico, le riflessioni sul sistema istituzionale, sui ritardi accumulati, sui decreti attesi e sulle norme mancanti. La formazione e il sistema di qualificazione delle imprese.

 
Urbino, 5 APR - “ Il d.lgs. n. 81/2008: due anni dopo. I ‘sistemi’ del diritto della sicurezza sul lavoro”, questo il tema dell’incontro di studio organizzato nei mesi scorsi da “ Olympus”, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro.
L’incontro – di cui abbiamo già presentato gli atti e approfondito i temi relativi al ruolo delle regioni – offre diversi spunti di riflessione sul Testo Unico dopo qualche anno dalla sua approvazione. Riflessioni sia sugli aspetti positivi conseguenti all’applicazione delle norme, sia su quelli negativi, ad esempio in relazione a temi non trattati o ai ritardi dei necessari decreti attuativi.
 
Affrontiamo questi temi attraverso un intervento, che si è tenuto a due voci, dal titolo “Il sistema istituzionale”.
 
Il primo relatore, il dott. Lorenzo Fantini (dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), è il principale referente del Ministero del lavoro per l’attuazione del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.
Riguardo al sistema istituzionale il relatore ricorda che il Decreto legislativo 81/2008 si ispira all’idea delle organizzazioni internazionali del lavoro di creare in tutti i paesi “un sistema istituzionale in materia di salute e sicurezza che metta insieme nella determinazione delle scelte del Paese l’idea del Governo con l’idea delle parti sociali”.
 
In particolare la “via italiana al tripartitismo” si evidenzia già con il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5 D.Lgs. 81/2008), “la cosiddetta cabina di regia per la prevenzione, dalla quale emergono le scelte di prevenzione dello Stato e delle Regioni”.
Tuttavia questo Comitato “deve essere costituito non solo formalmente, ma deve soprattutto funzionare, e qui purtroppo si scontano ritardi dovuti a vari fattori”. Anche se una “parte del sistema istituzionale già funziona: i Comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 7 già esistono, sono stati costituiti, e ne fanno parte anche le parti sociali”.
 

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Inoltre – continua il dott. Fantini – “stiamo completando il cosiddetto Sistema informativo nazionale per la prevenzione (art. 8), mentre manca ancora la Commissione interpelli (art. 12).  Il sistema del testo unico è quindi un sistema che in sé non è concluso, ma deve essere completato da una serie di provvedimenti assolutamente importanti, anche relativi al sistema istituzionale”.
 
Viene poi fatto riferimento alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6) - “esattamente espressione del tripartitismo” perché composta in maniera paritetica dai rappresentanti dello Stato, delle Regioni, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei sindacati - e ai suoi dieci gruppi di lavoro. Gruppi di lavoro che “costituiscono il frutto di una scelta organizzativa che permette di evitare i problemi che inevitabilmente sorgerebbero ove si discutesse di ogni questione solo in sede plenaria di una Commissione che è composta di 40 persone”.
 
Il relatore segnala poi gli adempimenti ministeriali previsti nei mesi successivi all’incontro, incontro che – sottolineiamo - si è svolto quasi un anno fa (abbiamo tolto dall’elenco i pochi provvedimenti “effettivamente e completamente pervenuti” ad oggi, ndr):
 
- il decreto costitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione: il cosiddetto SINP di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 81/2008. Un “provvedimento fondamentale perché consente di avviare quel sistema informatico in cui le  amministrazioni pubbliche inseriscono informazioni fondamentali per programmare le rispettive attività di prevenzione: sugli infortuni, sulle malattie, sulla programmazione dell’attività di vigilanza”;
- i provvedimenti relativi alla formazione. Infatti il testo unico “rinvia, agli artt. 34 e 37, ad accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni il compito di individuare i criteri, le modalità e i contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei dirigenti e dei preposti e dei lavoratori;
- un provvedimento sulla semplificazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 53, comma 5): una semplificazione che “non intende andare a scapito dei livelli di tutela, ma vuole partire proprio dal rispetto dei livelli di tutela individuati dalle direttive comunitarie”;
- un sistema di qualificazione delle imprese, qualificazione ai fini della salute e sicurezza: “un sistema importante anche se di non facile costruzione. Noi ci stiamo lavorando per impedire che si trovi ad operare chi non abbia una preparazione e una professionalità con specifico riferimento al tema della salute e sicurezza”.
 
Il secondo relatore, l’ing. Marco Masi, responsabile del Coordinamento tecnico interregionale PISLL (prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro), sottolinea che “per valorizzare e proteggere la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, noi dovremmo riuscire a comporre politiche tra di loro integrate e coordinate”.
Dopo aver elencato una serie di auspici - ad esempio in relazione a una “politica della formazione in qualità” - sottolinea l’importanza di “integrare quanto più possibile in senso, come dire, federalista le azioni di due grandi componenti, che sono appunto i Ministeri competenti – il Ministero del lavoro e della salute – e le Regioni e Province autonome”.
Infatti se “un testo unico non potrà mai definire esattamente come si esegue uno scavo in galleria in sicurezza”, proprio il Comitato indicato all’articolo 5 del Decreto legislativo 81/2008 permetterà di “trovare quelle sinergie per impostare politiche condivise nel nostro territorio”.
 
Dopo un riferimento all’importanza della conoscenza approfondita dei fenomeni, con riferimento al sistema dei flussi informativi, al modello “sbagliando s’impara”, l’ing. Masi riporta anche leazioni mancate o in ritardo:
- il libretto formativo del cittadino: “uno strumento fondamentale perché è con la formazione e l’addestramento che si sconfigge molta di quella insicurezza che abbiamo evocato. Senza trascurare che il libretto servirebbe anche per le attività di vigilanza e controllo, consentendo di verificare l’effettiva competenza e conoscenza dei lavoratori”;
- un incentivazione mirata: “definire incentivi mirati e controllare che quegli incentivi siano effettivamente spesi per certe azioni. Ciò grazie ad un’opera di intelligence tra le DPL, l’INAIL, l’INPS e i dipartimenti di prevenzione delle ASL: incentivi che effettivamente aiutino il sistema delle imprese anche a migliorarsi e a riorganizzare il proprio lavoro”;
- i sistemi di qualificazione: per “arrivare a quel bollino blu, che non sia però semplicemente un marchio da mettere sulla carta da lettere, ma un’adozione volontaria e convinta ai sistemi di gestione”. Il sistema di qualificazione dell’art. 27 del Testo Unico dovrebbe interessare “tutte le imprese e addirittura tutti i lavoratori autonomi. Un lavoro non facile che presuppone una piattaforma informatica poderosa, una conoscenza diffusa, puntuale delle imprese, della loro consistenza, della loro idoneità tecnico-professionale”.
 
Concludendo il relatore ricorda che da tempo “si parla di una sorta di patente a punti da sperimentare nel settore delle imprese edili”.
Però prima dei punti dovrebbe venire creata la patente e, soprattutto, dovrebbe essere “studiato un sistema per agevolare le imprese che vogliono conquistare quella patente, altrimenti andrebbe persa la reale consistenza del comparto edilizio che è fatto di microimprese e di lavoratori autonomi, spesso in difficoltà”.
La qualificazione è dunque “fondamentale e costituisce un passaggio straordinario”.
Su questi temi, le Regioni e le Province autonome “potranno integrare, completare e declinare efficacemente sui vari territori il nuovo sistema, contribuendo a creare livelli sempre più alti di integrazione e collaborazione interistituzionale, in un confronto aperto e costante con le forze sociali, le istituzioni, il mondo scientifico ed accademico e le associazioni dei professionisti”.
  
 
 
Il sistema istituzionale”, a cura del dott. Lorenzo Fantini e dell’ing. Marco Masi, intervento all’incontro di studio “Il d.lgs. n. 81/2008: due anni dopo. I ‘sistemi’ del diritto della sicurezza sul lavoro”, 14 e 15 maggio 2010 (formato PDF, 179 kB).  


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Rispondi Autore: Osvaldo Damiano - likes: 0
09/04/2011 (20:03:04)
Giustissimo la patente a punti, anche perché in questo modo gli imprenditori sarebbero costretti al rispetto delle regole.

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