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Dai lettori: la messa in sicurezza delle coperture

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

26/06/2009

É ancora necessario parlare di messa in sicurezza delle coperture? Come risolvere il problema delle cadute dall’alto? A cura del dr. Isidoro Ruocco.

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Il tema odierno merita di essere affrontato con una provocazione: è ancora necessario parlare di messa in sicurezza delle coperture?  È fondamentale introdurre l’argomento con questa domanda perché, da un lato, sembra che il problema delle cadute dall’alto sia stato risolto da un pezzo, dall’altro, diversamente, la cronaca  offre uno spaccato che quotidianamente riscontra una casistica fatta di infortuni, invalidità, decessi.
 
 
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Un infortunio accaduto qualche mese fa a Levico Terme, (si veda “l’Adige” del 17 aprile 09, pag. 16, “Cade dal capannone operaio gravissimo”) mi ha spinto ad aprire una riflessione sulle condizioni in cui i lavoratori vanno a svolgere il proprio lavoro sulle coperture.
 
Il caso è quello di un lavoratore che lavorando su una copertura resa viscida dalla pioggia è rovinato al suolo. Pur con tutta l’alea degli accertamenti giudiziari da svolgere e senza voler anticipare alcuna conclusione, traggo spunto per far emergere alcuni elementi riferibili alle norme di prevenzione in vigore:
1.       Il lavoratore non ancorato a nessun dispositivo di protezione contro le cadute perché la copertura probabilmente ne era sprovvista;
2.       l’intervento in copertura necessario per il posizionamento di pannelli fotovoltaici, nel caso, questa era la fase di manutenzione dell’opera, successiva alla consegna;
3.       la posa eseguita con urgenza, senza possibilità di attendere migliori condizioni ambientali;
4.       l’attività di manutenzione straordinaria dell’edificio, non è stato nominato un coordinatore della sicurezza;
5.       il cronista sostiene “sfortuna volle che è finito contro un palo in legno, che si è infilzato nella zona lombare”, a dimostrazione della comune convinzione che gli infortuni non possano essere prevenuti;
6.       la parte sottostante la copertura verosimilmente non bonificata, nel caso concreto non ci sarebbe dovuto essere il palo in legno;
7.         probabile carenze nella valutazione dei rischi e nelle procedure di prevenzione, plausibile carenza nella formazione del lavoratore.
 
Questi, gli elementi da cui desidero trarre argomenti per riflettere sul perché e soprattutto sul come i lavoratori affrontino, ancora oggi, nonostante leggi, regolamenti, sentenze, convegni,  le attività sulle coperture senza le adeguate protezioni, correndo il rischio di infortunarsi gravemente e, a volte, morire.
 
Con l’abrogazione dei decreti legislativi 626/1994 e 494/1996 e di tutti i provvedimenti normativi correlati, non sono venuti meno tutti quegli obblighi del datore di lavoro, connessi alla valutazione dei rischi, all’adozione delle relative prevenzioni, nè è venuto meno l’obbligo di proteggere i posti di lavoro in quota, così come non è venuto meno l’onere del datore di lavoro di curare la formazione dei propri dipendenti. Tale formazione è prescritta soprattutto per quei rischi  che espongono il lavoratore a rischio grave, come appunto è quello della caduta dall’alto.
Infatti, il d. lgs. 81/2008, T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  non si limita ad inasprire le sanzioni per talune tipologie comportamento, ma scende nei dettagli di talune prescrizioni in ordine proprio alla valutazione dei rischi, alla protezione dei posti di lavoro in quota, alla fornitura di DPI ai lavoratori,  alla “certificazione per lo scopo d’uso” dei dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori, alla formazione dei lavoratori.
 
Sarà la Magistratura ad accertare le modalità e le cause concrete dell’accaduto, ma mi permetto un’analisi di massima dei fatti per farne discendere alcune sommarie considerazioni, senza avere pretese di pervenire a giudizi o verità assolute, ma al solo scopo di cercare un collegamento tra accaduto e prescrizioni normative.
 
Dunque, le cause dell’infortunio ricavabili guardando la foto pubblicata sul quotidiano, sembrerebbero essere molteplici ed in riferimento alle singole indicazioni normative possono essere riassunte come segue:
- presenza di percorsi sulla copertura ed accessi non protetti;
- mancanza di dispositivi di ancoraggio sulla copertura, per omessa previsione, nella fase di progettazione, costruzione (o ricostruzione) del tetto, di misure e dispositivi di prevenzione e protezione per la sicurezza dei successivi lavori di manutenzione;
- mancanza ovvero non corretto uso dei DPI personali;
- inesistenza di qualsiasi preventiva valutazione dei rischi per l’attività in quota e mancanza dell’approntamento di misure di prevenzione definitive o provvisorie;
- assenza di un Responsabile dei lavori, che avrebbe dovuto sovrintendere lo svolgimento dei lavori;
- mancanza di formazione per il rischio caduta dall’alto del lavoratore, che da sola avrebbe indotto l’infortunato a non recarsi in copertura senza aver preventivamente bonificato l’area a rischio caduta e senza aver preventivamente posizionato un sistema anticaduta tanto per l’accesso quanto per la fase di esecuzione della posa dei pannelli fotovoltaici. Naturalmente la formazione avrebbe anche comportato l’uso corretto dei DPI anticaduta.
 
L’elenco qui compilato è riferito ad altrettanti articoli del decreto legislativo 81/2008, che di seguito riporto in dettaglio, limitatamente a due questioni, gli obblighi del datore di lavoro, la formazione dei lavoratori.
 
In primo luogo, occorre precisare che la mancanza di protezioni verso il vuoto, sulle coperture (e non solo), che espone il lavoratore al rischio caduta dall’alto, è fra le “Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale” indicata nell’allegato I del decreto in questione.
 
Dunque, non solo la sospensione dell’attività a rischio in esecuzione, come avviene per gli inadempimenti che rientrino nelle ipotesi di cui alla lettera f) art. 92 d. lgs. 81/2008 (in precedenza  art. 5 d. lgs. 494/1996), ma proprio la sospensione dell’esercizio dell’attività d’impresa. Sanzione questa che da sola dovrebbe indurre i datori di lavoro a riflettere sulle condizioni di sicurezza dei posti di lavoro in quota e, prim’ancora, sulla necessaria valutazione dei rischi ai fini della preventiva adozione dei sistemi di prevenzione, come richiesto dall’art. 15, lettera a), b), c), e), i)  sempre del T.U. per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
 
All’art. 15, sempre tra le misure generali di tutela della salute  e sicurezza dei lavoratori, alla lettera n), è indicata “l’informazione e la formazione adeguate per i lavoratori”. Questa previsione deve essere coordinata con:
1) l’obbligo per il datore di lavoro (non delegabile) della valutazione dei rischi, art. 17, lettera a);
2) gli obblighi per il datore di lavoro e dirigente previsti all’art. 18, lettere d), e), h), i) e l), che prevedono proprio un onere specifico in ordine alla fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, prendendo le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Inoltre, viene richiesto di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le  disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; oltre, naturalmente, all’obbligo di adempiere alla informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37.
3) quanto indicato all’art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi), comma 2. Lett. f), circa l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
4) le previsioni di cui all’art. 111, circa gli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per i lavori in quota, in particolare comma 1, lettera a); comma 5 (Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori) e comma 7 (Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori);
5) le prescrizioni di cui all’art. 115, che danno indicazioni riguardo i “sistemi di protezione contro le cadute dall'alto” e le relative “certificazioni per l’uso specifico”.
6) le istruzioni riguardo i requisiti dei luoghi di lavoro di cui all’allegato IV.
 
In sintesi, quindi, l’intero meccanismo organizzato dal d. lgs. 81/2008, ruota sia sulla bontà delle attrezzature o, per meglio dire, sulla conformità delle stesse alle norme specifiche di prodotto, conclamata con la marcatura CE, sia sull’obbligo di formazione dei lavoratori esposti al rischio specifico di caduta dall’alto, rischio condizionato dagli ambienti di lavoro e dagli strumenti/attrezzature/impianti fissi, installati a seguito della valutazione dei rischi.
 
La macchina si inceppa non per merito della sfortuna, ma per l’ovvia omissione di colui che ha la responsabilità di provvedere in ordine a quanto la norma impone (e sopra solo sommariamente indicato).
 
Quindi, solo a fronte dell’esatto adempimento delle prescrizioni normative (dettate oltre che dal buon senso, da esperienza concreta e da tecnica consolidata) quali valutare i rischi,  predisporre le opportune prevenzioni, svolgimento della necessaria formazione ed addestramento, residuerà una ridottissima alea di infortunio, rimessa al caso fortuito.
 
In tutte le altre ipotesi, nonostante la cogenza normativa, l’esperienza degli infortuni segnalati dai media, le sentenze dei vari tribunali ed i verbali degli Organi ispettivi,  la spregiudicatezza dei comportamenti, in particolare quelli dei datori di lavoro che spesso si accompagna all’incoscienza dei lavoratori, continuerà ad avere tra le conseguenze possibili quella del novero di infortuni più o meno gravi o gravissimi, in cui solo l’esito finale rappresenta l’incognita.
 
In conclusione, non è la sfortuna che miete vittime, ma è lo stupido modo di intendere e rappresentare il lavoro.
 
Isidoro Ruocco
 

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