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Dai lettori: Speciale correttivo testo unico. I decreti da emanare
Speciale d.lgs 106/09
I decreti, gli accordi da emanare per completare il testo unico.
a cura dell’ing. Riccardo Borghetto, responsabile tecnico Lisa servizi srl.
Autorevoli commentatori ritengono che, essendo stato approvato il D.Lgs 106/09 cioè il correttivo al Testo Unico sulla Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, siamo arrivati ad una configurazione normativa relativamente stabile nei prossimi anni. Ovvero questo sarà l’impianto normativo per il prossimi anni a venire.
Se possiamo essere d’accordo con questa tesi relativamente all’impianto complessivo e al sistema sanzionatorio dobbiamo invece rilevare che vi è ancora un elevato numero di decreti, accordi, linee guida da emanare per completare il quadro complessivo.
Ne abbiamo contati 47!
Alcuni di questi sono previsti a breve, altri entro un anno, altri entro 2 anni. Per alcuni decreti non è stabilito un limite temporale.
La seguente tabella, a meno di errori, dovrebbe elencare tutti o quasi tutti gli elementi di novità già previsti per i prossimi mesi o anni. Ove previsto è anche indicata la data di scadenza prevista. A questo proposito dobbiamo però ricordare che anche nel D.Lgs 626/94 erano previsti dei limiti temporali, che però non sono stati rispettati.
Titolo | Articolo di riferimento | Argomento trattato | Descrizione | Da emanarsi entro |
Titolo I principi comuni Capo I disposizioni generali | Art.3 comma 2 | Disposizioni in ambito portuale, navi da pesca, trasporto ferroviario | Con i successivi decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ..., si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, ..., in ambito portuale, ... e per il settore delle navi da pesca,... e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario ... | 20/08/2011 |
Titolo I principi comuni Capo I disposizioni generali | Art. 3 comma 2 | Disposizioni per le forze armate, vigili del fuoco, istituti scolastici,… | Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri,nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto ... | 20/08/2011 |
Titolo I principi comuni Capo I disposizioni generali | Art.3 comma 3bis | Disposizioni nei confronti delle cooperative Sociali, dei volontari della protezione civile, dei volontari dei Vigili del Fuoco | Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro ...... | 31/12/2010 |
Titolo I principi comuni Capo I disposizioni generali | Art.3 comma 13 | Settore agricolo lavoratori stagionali | In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro ..., entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,... limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. ... | 19/11/2009 |
Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale | Art. 6 comma 8 lettera f | Procedure standardizzate per aziende <10 dipendenti | … deve elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano | 31/12/2010 |
Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale | Art.6 comma 8 lettera g | Qualificazione delle imprese “ patente a punti” | … deve definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese é disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. | 20/08/2010 |
Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale | Art.8 comma 4 | Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro | Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, ...., da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. ... Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità é acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze. | 20/02/2010 |
Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale | Art.9 comma 4 lettera d-bis | Erogazione da parte Inail di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa | L'INAIL ...può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. | |
Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale | Art.11 comma 2 | Attività promozionalidella cultura e azioni di prevenzione | Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione e dell’università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell’articolo 52, comma 2, lettera d) | |
Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale | Art.11 comma 7 | Attività promozionali della cultura e azioni di prevenzione | In sede di prima applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all’articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano. | 20/02/2010 |
Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale | Art. 13 comma 2 lettera c) | Vigilanza | Ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale ….. | |
Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale | Art. 13 comma 3 | Vigilanza a bordo nave, ambito portuale aeroportuale e altri | In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navie di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. | |
Titolo I principi comuni Capo II sistema istituzionale | Art. 14 comma 1 | Contrasto al lavoro irregolare | Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, ..., gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ..., possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni .. sono quelle individuate nell’Allegato I. | |
Titolo I principi comuni Capo III sezione II valutazione dei rischi | Art. 30 comma 5-bis | Modelli di organizzazione e di gestione | La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. | |
Titolo I principi comuni Capo III sezione III servizio di prevenzione e protezione | Art.32 comma 5 | Requisiti RSPP | ... ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ... | |
Titolo I principi comuni Capo III sezione III servizio di prevenzione e protezione | Art. 34 comma 2 | RSPP svolto dal datore di lavoro | Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto Legislativo. | 20/08/2010 |
Titolo I principi comuni Capo III sezione IV formazione, informazione e addestramento | Art.37 comma 2 | Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti | La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. | 20/08/2010 |
Titolo I principi comuni Capo III sezione IV formazione, informazione e addestramento | Art. 37 comma 3 | Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti | Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specificidi cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante l’accordo di cui al comma 2. | 20/08/2010 |
Titolo I principi comuni Capo III sezione IV formazione, informazione e addestramento | Art. 37 comma 8 | Percorsi formativi per determinati soggetti | I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 (I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti), possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano | |
Titolo I principi comuni Capo III sezione V sorveglianza sanitaria | Art. 40 comma 2-bis | Rapporti del medico competente con il servizio sanitario nazionale | Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, ..., sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo | 31/12/2009 |
Titolo I principi comuni Capo III sezione V sorveglianza sanitaria | Art.41 comma 4-bis | Tossicodipendenzaed alcool dipendenza | Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. | 31/12/2009 |
Titolo I principi comuni Capo III sezione VI gestione delle emergenze | Art.46 comma 5 | Prevenzione incendi | ... con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza. | |
Titolo I principi comuni Capo III sezione VII consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori | Art.47 comma 6 | Elezione RLS | L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ... | |
Titolo I principi comuni Capo III sezione VII consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori | Art.48 comma 2 | RLS-T | ... Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma. | |
Titolo I principi comuni Capo III sezione VII consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori | Art. 52 comma 3 | Sostegno alla piccola media impresa | ... decreto per definire le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del fondo come da comma 1 art. 52 , e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo stesso. | 31/12/2009 |
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Capo I uso delle attrezzature di lavoro | Art.71 comma 13 | Verifiche sulle attrezzature | ... Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ... da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. | 20/08/2010 |
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Capo I uso delle attrezzature di lavoro | Art. 71 comma 14 | Verifiche sulle attrezzature | … Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre 49 alle verifiche di cui al comma 11. | |
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Capo II uso dei dpi | Art.79 comma 2 | DPI | Con decreto del Ministro del lavoro e .... tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva,si rende necessario l’impiego dei DPI. | |
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Capo III impianti e apparecchiature elettriche | Art. 82 comma 2 | Lavori sotto tensione | Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1). | 20/08/2010 |
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Capo III impianti e apparecchiature elettriche | Art. 86 comma 2 | Verifiche e controlli impianti elettrici | Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. | |
Titolo V segnaletica … Capo I disposizioni generali | Art.161 comma 2 bis | Segnaletica stradale | Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. | 20/08/2010 |
Titolo VIII agenti fisici Capo II protezione dei lavoratori contro il rischio rumore | Art.198 comma 1 | Linee guida settori musica , attività ricreative e call center | Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center. | 20/08/2011 |
Titolo VIII agenti fisici Capo IV protezione dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici | Art.212 comma1 | Campi elettromagnetici Linee guida per uso attrezzature di risonanza magnetica | Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l’applicazione del presente capo nello specifico settore dell’utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica. | 20/08/2011 |
Titolo IX sostanze pericolose Capo I protezione da agenti chimici | Art.232 comma 1 | Adeguamenti normativi in materia di sostanze pericolose | Con decreto dei Ministri del lavoro e ..., é istituito ... un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. | |
Titolo IX sostanze pericolose Capo I protezione da agenti chimici | Art.232 comma 2 | Adeguamenti normativi in materia di sostanze pericolose | Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro ... il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi. | |
Titolo IX sostanze pericolose Capo I protezione da agenti chimici | Art.232 comma 3 | Adeguamenti normativi in materia di sostanze pericolose | Con i decreti di cui al comma 2 é inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza. | |
Titolo IX sostanze pericolose Capo I protezione da agenti chimici | Art.232 comma 4 | Adeguamenti normativi in materia di sostanze pericolose | ..., con uno o più decreti dei Ministri del lavoro ... possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori é comunque effettuata dal datore di lavoro. | |
Titolo IX sostanze pericolose Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni Sezione III sorveglianza sanitaria | Art.243 comma 9 | Sorveglianza sanitaria: registro di esposizione e cartelle sanitarie | ... I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente. | |
Titolo IX sostanze pericolose Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni Sezione III sorveglianza sanitaria | Art.244 comma 5 | Registrazione e raccolta informazioni per registrazione tumori | I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni e province autonome. | |
Titolo IX sostanze pericolose Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni Sezione III sorveglianza sanitaria | Art. 245 comma 2 | Adeguamenti normativi su sostanze cancerogene | Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) é pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1. | |
Titolo IX sostanze pericolose Capo III protezione dai rischi esposizione ad amianto Sezione II obblighi datore di lavoro | Art.249 comma 4 | Orientamenti su determinazione esposizione ad amianto | La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2. | |
Titolo X esposizione ad agenti biologici Capo I | Art.270 comma 6 | Istituzione ed aggiornamento elenco agenti biologici del gruppo 4 | Il Ministero della salute comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali é stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4. | |
Titolo X esposizione ad agenti biologici Capo III sorveglianza sanitaria | Art.280 comma 6 | Registro degli esposti e degli eventi accidentali | I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente. | |
Titolo X esposizione ad agenti biologici Capo III sorveglianza sanitaria | Art. 281 comma 3 | Registro dei casi di malattia e decesso | Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2. | |
Titolo XIII norme transitorie e finali | Art.304 comma 2 | Abrogazioni ed armonizzazione disposizioni di legge | Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1. | |
Titolo XIII norme transitorie e finali | Art. 306 comma 4 | Disposizioni finali | Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell’Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale. |
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Rispondi Autore: Alberto Gentili - likes: 0 | 09/10/2009 (10:25) |
Buongiorno, in relazione ai decreti e gli accordi ancora da emanare del sommario del n 2256 del 9/10/09, la tabella esposta riporta come data di partenza per l'emanazione dei decreti di cui sopra il 20/8/09, però credo che la data di riferimento sia quella in cui è entrato in vigore il D.Lgs 81/08 dato che il D.Lgs 106/09 non è altro che un decreto correttivo dello stesso. Cordiali saluti Alberto Gentili |