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Decreto milleproroghe: proroga antincendio per le strutture ricettive

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

11/01/2008

Anche quest’anno prorogati per gli imprenditori turistico-alberghieri i termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive.

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Ormai ci sono proroghe che sono diventate un rituale. Una di queste è sicuramente quella che compare all’articolo 3 del cosiddetto decreto-legge “Milleproroghe” del 31 dicembre 2007, n. 248.
 
Questo articolo, intitolato “Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere”, concede agli imprenditori una proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2008,  “per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994”.
 
Sì, proprio il 1994. In quella data erano state introdotte importanti disposizioni tecniche in merito all’«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere » nate dalla necessità di “aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico”.
 
Disposizioni che, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26.04.94, hanno avuto una puntuale applicazione relativamente alle nuove realizzazioni immobiliari, ma un’applicazione carente per quanto riguarda le strutture ricettive già presenti in quella data.
 

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Da qui la successione di slittamenti del termine ultimo per l’adeguamento, nonché i necessari aggiornamenti di alcune delle norme indicate. Aggiornamento avvenuto con il Decreto del 6 ottobre 2003, «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994».
 
Dunque veramente una storia infinita, come detto qualche giorno fa a proposito del “Milleproroghe”.
 
Ricordiamo che la proroga del decreto del 31 dicembre 2007 non si applica indiscriminatamente, ma solo alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.


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Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0
11/01/2008 (08:59)
L'Italia delle proroghe...

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