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Decreto milleproroghe: proroghe per sicurezza e luoghi di lavoro
Nota: articolo aggiornato alle ore 10.20 del 1 marzo 2011.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 26 febbraio 2011, n. 10, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, meglio conosciuto come “ Milleproroghe”.
In particolare, tra le varie proroghe è stata introdotta una modifica ai termini di una delle scadenze all’emanazione dei decreti attuativi previste dal Decreto Legislativo 81/2008. All’articolo 51 si precisa che:
“All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi».” |
Pertanto la nuova stesura dell’articolo 3, comma 2 risulta essere la seguente:
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonchè dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi [1] dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro quarantotto mesi [2] dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. |
Segnaliamo inoltre l’art. 16-septies che affronta l’argomento relativo ai termini entro i quali sottoporre a controllo i serbatoi ubicati presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004.
Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 [3], devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità' del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi. |
Oltre a quanto sopra, ricordiamo che all’articolo 1 viene fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata alla Legge (con la possibilità che sia disposta, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, un’ulteriore proroga dei termini fino al 31 dicembre 2011). In particolare per quanto attiene la sicurezza i riferimenti sono i seguenti:
1. D.Lgs. 81/2008 articolo 3, comma 3bis, che riguarda le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, ed i volontari dei vigili del fuoco. Le disposizioni del decreto legislativo sono infatti applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, che precedentemente dovevano essere individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 23, comma 9, che riguarda l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.
Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS
La tabella delle proroghe (formato PDF, 1.5 MB)
[1] Ai sensi del D.L. 78/2010, Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche: “12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato , è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi.”
[2] Scadenza già rinviata ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (“all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi»”) e ora nuovamente modificata dal Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (“all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi».”)
[3] Ministero dell'interno - Decreto del 14 Maggio 2004 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
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Rispondi Autore: Giacomo Rucci TdP - likes: 0 | 05/03/2011 (08:07:50) |
Grazie per la correzione |