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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Dispositivi di protezione individuale negli incendi boschivi
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Questo documento, pur non recente (i riferimenti normativi sono ancora al D.Lgs. 626/94), dà alcune utili indicazioni pratiche valide anche per la vigente legislazione antinfortunistica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ad esempio in relazione al Decreto legislativo 81/2008.
Per cercare di fare qualche passo avanti nella tutela e nella pianificazione antincendio del nostro patrimonio boschivo, la Regione Lombardia ha istituito un sito on line dedicato alla prevenzione degli incendi boschivi; un sito che rappresenta un momento di integrazione del lavoro di diversi enti e corpi dello Stato: dal Corpo Forestale e la Protezione Civile alle varie forze Istituzionali (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, …), dalle Comunità Montane alle forze di volontariato.
Nel sito, ricco di materiali dedicati al tema degli incendi e alla prevenzione, è presente anche un documento relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale: “Linee guida per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale impiegato in attività di spegnimento incendi boschivi – suggerimenti”.
Questo documento, pur non recente (i riferimenti normativi sono ancora al D.Lgs. 626/94), dà alcune utili indicazioni pratiche valide anche per la vigente legislazione antinfortunistica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ad esempio in relazione al Decreto legislativo 81/2008.
A questo proposito il documento ricorda che il “personale che interviene nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi è esposto al rischio di ustioni, traumi, ferite, abrasioni, malori, danni all’apparato respiratorio, intossicazione per inalazione di fumi, morsi di animali e punture d’insetti”.
E dunque è necessario che tutti gli operatori siano “dotati di specifica preparazione professionale, di certificata idoneità fisica ed equipaggiati con adeguati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)”.
Questi dispositivi devono consentire lo svolgimento dell’attività propria dell’operatore, “non devono ostacolare i movimenti e la percezione sensoriale e non devono arrecare disagi che possano affaticare l’operatore, limitandone il grado di attenzione”.
Ad esempio i D.P.I. dovranno rispondere alle seguenti esigenze:
- “copertura di tutte le zone corporee;
- protezione differenziata delle zone di più elevato valore funzionale ed estetico, quali ad esempio occhi, viso, arti inferiori e superiori;
- isolamento termico che consenta un trasferimento graduale del calore percepibile dall’operatore in quanto, date le elevate temperature di fiamma e le quantità di calore trasmesse per irraggiamento e convenzione in un incendio boschivo, gli effetti per l’uomo possono essere fatali;
- permettere l’operatività in ambienti ad orografia accidentata e condizioni climatiche difficili;
- avere una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche tipiche dell’ambiente di intervento per evitare danneggiamenti e lacerazioni che lascerebbero alcune parti prive di adeguata protezione, quali ad esempio il capo, gli arti inferiori;
- consentire una perfetta visibilità all’operatore, anche in condizioni di scarsa visibilità, per facilitarne l’immediata individuazione anche in caso di emergenza, utilizzando ad esempio bande rifrangenti e/o fluorescenti;
- consentire la possibilità di effettuare controlli di efficienza, per verificare nel tempo il permanere delle caratteristiche protettive, conformemente alle indicazioni fornite dal costruttore;
- adeguata comodità di impiego derivante da una corretta scelta di materiali, dallo studio accurato della modellistica, dalla conoscenza dell’attività a cui è indirizzato e degli scenari operativi in cui tale attività si svolge”;
- essere classificati secondo la specifica categoria.
Alla prima categoria appartengono i D.P.I. “di progettazione semplice destinati a salvaguardare le persone da rischi di danni fisici di lieve entità (lesioni superficiali, urti lievi, fenomeni atmosferici, contatto con oggetti caldi a non più di 50° C)”; alla terza categoria i D.P.I. di “progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (contatto con fiamme, materiali fusi, temperature superiori a 50° C, respirazione di aerosol solidi e gas)”; alla seconda categoria i D.P.I. che non rientrano nelle precedenti categorie.
Si ricorda inoltre che nell’acquisto e nella scelta dei D.P.I. “il datore di lavoro dovrà individuare quanto di meglio offra il mercato in relazione allo specifico rischio da evitare o da ridurre”.
Segnaliamo infine che il documento riporta anche alcune linee guida per la predisposizione della valutazione del rischio da incendio boschivo.
“Linee guida per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale impiegato in attività di spegnimento incendi boschivi – suggerimenti” (formato PDF, 52 kB).
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