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DPI e D.Lgs. 81/2008: linee operative per la vigilanza

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Medico competente

12/05/2011

Una relazione al congresso SIMLII offre utili linee operative per orientare le attività di controllo e vigilanza specifica in tema di DPI. La nota del fabbricante, i fattori rilevanti, la conservazione, la manutenzione e il regolamento Reach.

 
Roma, 12 Mag - Al 73° Congresso Nazionale SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale) dal titolo “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa” sono state presentate alcune relazioni relative alla sezione “I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di gestione”.
Pubblicate nel primo supplemento del numero di ottobre/dicembre 2010 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, abbiamo già cominciato a presentarne alcune in riferimento al tema della scelta dei DPI.
 
Con questo articolo PuntoSicuro si sofferma invece sulla relazione “Dispositivi di protezione individuale: Indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs 81/08 in ambito di vigilanza”, una relazione a cura di A. Messineo (Direttore, Dipartimento di Prevenzione ASL RM H), S. Sanna, A. Imperatore, S. Villarini e M. Leone (Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ASL RM H).
Nell’intervento si ricorda che per orientare le attività di controllo e fornire un utile ausilio a chi si occupa di prevenzione, è stato “elaborato un documento contenente le principali linee operative per la vigilanza specifica in tema di DPI”. E se una prima stesura del documento è stata oggetto di approvazione del Coordinamento dei Direttori SPRESAL delle ASL del Lazio nel dicembre del 2008, l’evoluzione normativa e la “necessità di apportare ulteriori miglioramenti anche in relazione all’emanazione del Regolamento CE 453/2010 del 20.5.2010 hanno spinto ad elaborare una nuova versione del documento operativo per una migliore e più attenta attività di controllo nei luoghi di lavoro”.
 
Innanzitutto la relazione indica che le norme sulla sicurezza sul lavoro e in particolare il Decreto legislativo 81/2008 “prevedono una organizzazione della sicurezza in primo luogo rivolta a misure di protezione collettiva e all’eliminazione di qualsiasi tipo di rischio”. E che quindi l’uso dei DPI è “sempre secondario alla corretta attuazione di tutte le procedure possibili tecniche e organizzative”.
Si ricorda inoltre che l’art 76 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che i “ DPI devono essere conformi al D.Lgs 475/92 e sue successive modificazioni (D.Lgs 10 del 2.1.1997). In precedenza il DM 02.05.01 avendo recepito alcune norme UNI aveva imposto nuove metodologie di utilizzo e controllo”.  Tuttavia con il D.Lgs. 81/2008, abrogato il D.Lgs 626/94, si è palesata la “necessità di verificare la sussistenza di alcuni precetti anche in ordine ad avvenute modifiche delle norme tecniche di riferimento”.
E le indicazioni operative elaborate nei documenti suddetti consentono così di “verificare se le misure di prevenzione individuali adottate nelle aziende sono congrue e conformi alle indicazioni della normativa vigente in tema di sicurezza e salute sui luoghi da lavoro nonché a quanto riportato nelle schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi”. È stato poi possibile , in relazione alla normativa REACH riguardante la protezione degli agenti chimici, aggiornare alcune indicazioni operative “rivolgendosi principalmente al personale medico, ai professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro e ai tossicologi”.
 
Ci soffermiamo brevemente - rimandandovi per una lettura più esauriente alla relazione integrale - su alcuni dei punti trattati dai relatori.
 
Sulla nota informativa del fabbricante (Allegato II D.Lgs. 475/92 e Art. 12 D.Lgs. 10/97)
Questo documento, spesso poco conosciuto e poco consultato, è “preparato e rilasciato obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato e deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente: le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione”. Queste note rappresentano “un ottimo strumento al fine di ottemperare agli obblighi di legge di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
Si osserva inoltre “che, in non pochi casi nel corso dei controlli, i soggetti obbligati espongono la convinzione di aver fatto tutto il possibile in tema di DPI avendo scelto protezioni marcate CE.
Si deve sempre tenere presente e rendere noto che i requisiti previsti per la certificazione CE non sono da soli sufficienti a definire come idoneo un DPI in quanto il datore di lavoro deve confrontare le caratteristiche del dispositivo con quelle necessarie nel contesto in cui si opera prima di destinarlo all’uso”.
 
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Su conservazione e manutenzione
Gli autori segnalano come “sia di fatto sottovalutata la norma secondo la quale il Datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni del fabbricante.
Si ricorda in particolare – con riferimento alle Linee guida operative FISE AUIL per l’organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione e alla Circolare n. 34 del 29 aprile 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – “come gli indumenti contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, comportino che nel caso si provveda alla loro pulizia all’interno dell’azienda”.
Il datore di lavoro “dovrà tener conto dei rischi connessi con la manipolazione ed il trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori e pertanto dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processo lavorativo”. E nel caso si scegliesse un’impresa esterna, il DdL sarebbe comunque responsabile delle buone condizioni igieniche e dell’efficienza di tali DPI, efficienza che un’errata pulizia potrebbe pregiudicare”.
Il documento, che riporta anche altre indicazioni per  il datore di lavoro, “osserva che in passato anche la Suprema Corte (Sez. Lavoro, 11139 del 5.11.98) aveva ribadito che il Datore di Lavoro era obbligato al mantenimento dell’efficienza e alla pulizia dei DPI e ad effettuare informazione, formazione e addestramento per il loro utilizzo”.
Viene poi ipotizzata la previsione, come buona pratica per la protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni, di “DPI del tipo ‘usa e getta’ da distruggere dopo l’uso e l’eliminazione di quelli non ‘usa e getta’ a seguito di una eventuale contaminazione. Per gli altri DPI sarà responsabilità diretta del Datore di Lavoro assumere iniziative adeguate in merito al trattamento migliore da scegliere (senza contravvenire a quanto indicato dal Fabbricante) per la pulizia e la manutenzione dei DPI”.
Infine rispetto agli agenti biologici, le Linee Operative FISE AUIL rimandano alla norma UNI EN 14065:2004 e offrono un “facsimile di check list che può essere adottata sia in ambito di autocontrollo che in corso di vigilanza allo scopo di valutare lo stato di adeguatezza della prevenzione per quanto riguarda gli indumenti DPI”.
 
Su fattori rilevanti per il corretto uso dei DPI
Tra gli aspetti rilevanti sottolineati c’è l’importanza del medico competente (ove previsto) nella scelta dei DPI.
Infatti “troppo spesso lavoratori e Datori di lavoro, supportati da improprie certificazioni mediche, sono convinti di poter ottenere impossibili ‘ esenzioni’ per l’uso di DPI mal tollerati. Presupposta l’impossibilità di adire a misure di prevenzione primarie, un’accurata analisi da parte del MC delle condizioni d’uso e dell’ergonomia fanno delineare, per ogni situazione, il DPI eventualmente ottimale e con la migliore performance”.
Altri elementi importanti sono la “necessità che i costruttori indichino la periodicità di sostituzione (se prevista) dei DPI” e “l’indispensabile formazione effettuata in maniera corretta, esaustiva ed efficace”.
 
Sul Decreto Ministeriale 02/05/2001
Le norme del DM, “ Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”, non prevedono in realtà dirette sanzioni penali in caso di inadempienza e pertanto “costituiscono in pratica delle linee guida, anche se in passato poteva essere applicata l’ammenda alternativa all’arresto ove si fossero disattesi i combinati disposti degli Art. 42 e 43 D.Lgs 626/94 (es.: Scelta erronea dei DPI)”.
In particolare, riguardo agli occhiali protettivi e agli schermi per la protezione del viso e degli occhi, le “indicazioni in ordine ai filtri per ultravioletti non sembrano essere diffuse e conosciute dai lavoratori e solo grandi complessi industriali esplicitano adeguata formazione per gli operatori su questi temi”. In merito a questa carenza e in relazione all’entrata in vigore di norme volte a tutelare i lavoratori dalle Radiazioni Ottiche Artificiali, la Regione Lazio ha disposto in collaborazione con alcune ASL specifiche indagini in relazione alla presenza di “flogosi occupazionali nella popolazione adibita alla saldatura”.
 
Sulla vigilanza in genere e sul regolamento REACH
Si ricorda che con il Regolamento n. 453/2010, in vigore dal 20 giugno 2010, è stato modificato l’ allegato II del Regolamento 1907/2006 ( REACH).
E nell’allegato “vengono indicati i contenuti minimi delle schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi. Tali schede devono prevedere espressamente le indicazioni per il corretto utilizzo dei DPI specificando quali tipi di protezione devono essere adottate per gli occhi e il volto, quali per la pelle e le mani e, in caso di sostanze volatili, quali per le vie respiratorie (ad esempio se con cartuccia o filtro fino agli autorespiratori)”.
In pratica un esame dell’allegato II e della parte 8.2.2.2 del Regolamento n. 453/2010 consente di “verificare, anche in  sede di vigilanza, se le misure di protezione adottate sono congrue e conformi alle indicazioni riportate dalle schede di sicurezza”.
Infine la sezione 11 (Informazioni tossicologiche) di dette schede “fornisce una descrizione breve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici e dei possibili sintomi connessi con l’esposizione ad un determinato agente pericoloso”. Informazioni che riguardano anche i DPI “dal momento che la loro utilizzazione, scelta e manutenzione dipende evidentemente anche dalla riportata tossicità acuta o dal potenziale di corrosione/ irritazione cutanea della sostanza utilizzata”.
    
 
 
Dispositivi di protezione individuale: Indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs 81/08 in ambito di vigilanza”, a cura di A. Messineo (Direttore, Dipartimento di Prevenzione ASL RM H), S. Sanna, A. Imperatore, S. Villarini e M. Leone (Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ASL RM H), relazione che si è tenuta al 73° Congresso Nazionale SIMLII “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa”, pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXII n°4/suppl.1, ottobre/dicembre 2010 (formato PDF, 57 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Morando - likes: 0
20/05/2011 (19:11:47)
Ma ci risiamo..sopra c'è scritto de DPI devono essere dati..ben mantenuti..dati per le qualifiche..MI RIPETO: NON è così con i contratti interinali, coco, a ritenuta d'acconto, cantieri lavoro, a progetto etc . similari sia questi contratti usati da miultinazionali che da enti pubblici questi DPI non vengono forniti se forniti a volte sono pure errati non conformi alle scadenze e non per le vere REALI qualifiche! Inoltre unite a visite mediche NON fatte o se fatte non per le qualifiche operative ! E corsi di legge sicurezza NON fatti ! Coinvolgendo anche estranei all' azienda stessa o Comune Ente pubblico che sia ! I dispositivi di protezione individuali sono a scadenza vanno conservati bene e se usurati cambiati ..ma se non vengono dati tutto questo NON esiste ! Neppure saldando si danno vetrini oscuranti idonei alle saldature ! o aspirafumi! senza vestiario di protezione anti radiazioni ! Oppure in Enti pubblici non date divise antitafglio quando fanno adoperare motoseghe decespugliatori etc.!!!!Se volete vi fornisco tali prove.
Sergio Morando.

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