Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Edilizia e D.lgs. 81/08: linee guida per la rimozione dell’amianto
Il Decreto legislativo 81/2008 dedica alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto il capo III incluso nel Titolo IX “Sostanze pericolose” e dà precise indicazioni al datore di lavoro in merito ai suoi obblighi, ad esempio all’obbligo - nelle attività di demolizione o rimozione dell’amianto – di predisposizione di uno specifico piano di lavoro.
Riguardo a questi temi il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda Sanitaria Locale 13 di Novara ha pubblicato sul suo sito alcuni documenti utili per le aziende impegnate in queste attività.
Nelle “Linee Guida per la redazione del piano di lavoro per la rimozione di amianto o materiali contenenti amianto (art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81)” si ricorda che l’art. 250, comma 1, del Decreto legislativo 81/2008 prevede che, “prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio”.
Inoltre l’articolo 256 prevede al comma 2 che il “datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, debba predisporre un piano di lavoro: copia di tale piano (comma 5) deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Si ricorda che il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256, “è considerato Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1°, lettera h) ed all’allegato XV dello stesso D.Lgs., esclusivamente per l’intervento di bonifica”.
Il piano di lavoro deve “indicare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice.
Se poi vengono svolte “attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione meccanica (azione che potrebbe intaccare l’integrità del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve presentare all’organo di vigilanza la notifica in conformità a quanto prescritto dall’art. 250”.
Riportiamo per chiarezza le modifiche – evidenziate in grassetto - apportate all’articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 dal D.Lgs. 106/2009 (le linee guida sono precedenti all’entrata in vigore del decreto correttivo):
Nelle linee guida lo S.Pre.S.A.L. dell'Azienda Sanitaria Locale 13 di Novara indica che - con esplicito riferimento al territorio regionale piemontese e alle disposizioni regionali di cui alle circolari n. 151/48 del 8/1/93 e 2794/48/768 del 26/4/96 - oltre alle informazioni richieste all’art. 256, comma 4°, del D.Lgs. 81/2008 devono essere fornite anche altre notizie.
Queste notizie, raccolte per esteso nelle linee guida che vi invitiamo a visionare, sono relative a:
- notizie di carattere generale (ragione sociale ditta esecutrice e committente, nomina del responsabile tecnico con i requisiti posseduti, dati identificativi del luogo, tipo di edificio, durata dei lavori, numero di addetti, tipologia di addetti, …);
- indicazioni per l’impresa esecutrice (misure di cui all’art. 253 del Testo Unico, eventuale valutazione del rumore, documentazione relativa all’avvenuta informazione, formazione dei lavoratori, …);
- oggetto dei lavori (tipologia di lavoro, tipologia di materiale, condizioni del materiale, zone confinanti con lo stabile oggetto della rimozione, superficie complessiva delle lastre o il peso del materiale da rimuovere, prospetti dello stabile, delle strutture o dei manufatti contenenti amianto, segnalazione e protezione di eventuali aperture presenti sulla copertura, segnalazione di eventuali sottoservizi attivi, eventuale installazione di sottoponti, segnalazione di eventuali ostacoli posti sul pavimento, conformazione della copertura e pendenza, …);
- tecniche lavorative (descrizione varie fasi lavorative, individuazione misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, disegno esecutivo di eventuali ponteggi, dati sull’installazione delle opere provvisionali, indicazioni relative all’uso di scale, ponti mobili e reti di protezione, indicazioni relative alle tecniche lavorative, modalità di trasporto delle lastre dal tetto al piano di campagna, protezione della postazione di carico dei materiali sul tetto, …);
- misure di protezione dei lavoratori (predisposizione idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli addetti, mezzi personali di protezione, iscrizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni nell’apposito registro, giudizio d’idoneità degli operatori per la specifica mansione di rimozione amianto, …);
- problema dei rifiuti (indicazione del luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento, nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti, quantità di materiale e tempo necessario al conferimento in discarica, documentazione di trasporto e smaltimento, …);
- altre indicazioni (sicurezza dell’impianto elettrico, dati della ditta che eseguirà i successivi lavori di copertura del tetto, …).
Per facilitare la compilazione di un piano di lavoro l’ASL 13 riporta sul suo sito anche un modello di “Piano di Lavoro per la rimozione di coperture in cemento amianto (art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81/08)”.
Tale piano , preparato “solo ed esclusivamente per l’intervento di rimozione di materiali contenenti cemento-amianto”, è completato con le integrazioni richieste dallo S.Pre.S.A.L. e costituisce il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
Ricordiamo, infine, una vicina scadenza che riguarda tutte le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
Secondo l’articolo 9 della legge 257 del 27 marzo 1992 entro il 28 febbraio di ogni anno queste aziende devono inviare alla Regione e all’ASL competenti una relazione sull’attività svolta.
Riportiamo il comma 1 dell’articolo di legge che ne indica il contenuto:
Nelle “Linee Guida per la redazione del piano di lavoro per la rimozione di amianto o materiali contenenti amianto (art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81)” si ricorda che l’art. 250, comma 1, del Decreto legislativo 81/2008 prevede che, “prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio”.
Inoltre l’articolo 256 prevede al comma 2 che il “datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, debba predisporre un piano di lavoro: copia di tale piano (comma 5) deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Si ricorda che il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256, “è considerato Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1°, lettera h) ed all’allegato XV dello stesso D.Lgs., esclusivamente per l’intervento di bonifica”.
Il piano di lavoro deve “indicare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice.
Se poi vengono svolte “attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione meccanica (azione che potrebbe intaccare l’integrità del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve presentare all’organo di vigilanza la notifica in conformità a quanto prescritto dall’art. 250”.
Riportiamo per chiarezza le modifiche – evidenziate in grassetto - apportate all’articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 dal D.Lgs. 106/2009 (le linee guida sono precedenti all’entrata in vigore del decreto correttivo):
Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (…) 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e). 5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività. 6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250. (…) |
Nelle linee guida lo S.Pre.S.A.L. dell'Azienda Sanitaria Locale 13 di Novara indica che - con esplicito riferimento al territorio regionale piemontese e alle disposizioni regionali di cui alle circolari n. 151/48 del 8/1/93 e 2794/48/768 del 26/4/96 - oltre alle informazioni richieste all’art. 256, comma 4°, del D.Lgs. 81/2008 devono essere fornite anche altre notizie.
Queste notizie, raccolte per esteso nelle linee guida che vi invitiamo a visionare, sono relative a:
- notizie di carattere generale (ragione sociale ditta esecutrice e committente, nomina del responsabile tecnico con i requisiti posseduti, dati identificativi del luogo, tipo di edificio, durata dei lavori, numero di addetti, tipologia di addetti, …);
- indicazioni per l’impresa esecutrice (misure di cui all’art. 253 del Testo Unico, eventuale valutazione del rumore, documentazione relativa all’avvenuta informazione, formazione dei lavoratori, …);
- oggetto dei lavori (tipologia di lavoro, tipologia di materiale, condizioni del materiale, zone confinanti con lo stabile oggetto della rimozione, superficie complessiva delle lastre o il peso del materiale da rimuovere, prospetti dello stabile, delle strutture o dei manufatti contenenti amianto, segnalazione e protezione di eventuali aperture presenti sulla copertura, segnalazione di eventuali sottoservizi attivi, eventuale installazione di sottoponti, segnalazione di eventuali ostacoli posti sul pavimento, conformazione della copertura e pendenza, …);
- tecniche lavorative (descrizione varie fasi lavorative, individuazione misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, disegno esecutivo di eventuali ponteggi, dati sull’installazione delle opere provvisionali, indicazioni relative all’uso di scale, ponti mobili e reti di protezione, indicazioni relative alle tecniche lavorative, modalità di trasporto delle lastre dal tetto al piano di campagna, protezione della postazione di carico dei materiali sul tetto, …);
- misure di protezione dei lavoratori (predisposizione idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli addetti, mezzi personali di protezione, iscrizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni nell’apposito registro, giudizio d’idoneità degli operatori per la specifica mansione di rimozione amianto, …);
- problema dei rifiuti (indicazione del luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento, nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti, quantità di materiale e tempo necessario al conferimento in discarica, documentazione di trasporto e smaltimento, …);
- altre indicazioni (sicurezza dell’impianto elettrico, dati della ditta che eseguirà i successivi lavori di copertura del tetto, …).
Per facilitare la compilazione di un piano di lavoro l’ASL 13 riporta sul suo sito anche un modello di “Piano di Lavoro per la rimozione di coperture in cemento amianto (art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81/08)”.
Tale piano , preparato “solo ed esclusivamente per l’intervento di rimozione di materiali contenenti cemento-amianto”, è completato con le integrazioni richieste dallo S.Pre.S.A.L. e costituisce il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
Ricordiamo, infine, una vicina scadenza che riguarda tutte le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
Secondo l’articolo 9 della legge 257 del 27 marzo 1992 entro il 28 febbraio di ogni anno queste aziende devono inviare alla Regione e all’ASL competenti una relazione sull’attività svolta.
Riportiamo il comma 1 dell’articolo di legge che ne indica il contenuto:
Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. (…) |
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Giuseppe Montrone - likes: 0 | 28/11/2014 (19:20:08) |
Io come proprietario di una piccola copertura di 50mq di lastre di cemento amianto posso rimuoverle e accatastarle per riparare il sotto tetto....lavori che farei unicamente io. |