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Edilizia: prevenzione incendi e organizzazione del primo soccorso

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

06/12/2010

Dal CPT di Siracusa alcune indicazioni per il comparto edile con riferimento al D.Lgs. 81/2008: la prevenzione incendi e l’organizzazione del primo soccorso. Le misure minime di prevenzione antincendio e la classificazione dei cantieri.


Il C.P.T. di Siracusa - Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Siracusa - ha prodotto e raccolto sul suo sito un grande numero di materiali che contengono indicazioni utili per la gestione in sicurezza dei lavori edili.
 
In un precedente articolo abbiamo presentato i documenti relativi alla recinzione di cantiere e alla tabella descrittiva dei lavori, oggi invece ci occupiamo della prevenzione antincendio e dell’organizzazione del primo soccorso.
 
In “ Prevenzione Incendi – art. 46 del D.Lgs. 81/08”, si sottolinea che durante le attività di cantiere “sussiste sempre il rischio che possa innescarsi un incendio”. E, come sappiamo, tale rischio deve essere oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro.
Infatti in cantiere possono essere presenti “materiali combustibili quali legname, cartone, sostanze infiammabili”. E possono “svilupparsi alte temperature attraverso l’uso di cannelli per guaine o per lavori di saldatura, per scintille provocate da guasti elettrici o per l’utilizzo di flex o smerigliatrici, o semplicemente causate da mozziconi di sigaretta”.
 
Ricordiamo - con riferimento all’articolo 46 del Decreto legislativo 81/2008 - che riguardo alla prevenzione incendi siamo in attesa dei decreti di attuazione che definiranno i criteri atti a individuare specifiche misure (di prevenzione, protezione, controllo, manutenzione, …) e indicheranno le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Fino all’adozione di tali decreti continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
 


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La scheda prodotta dal CPT di Siracusa indica che per prevenire un incendio in cantiere è “opportuno applicare le seguenti misure minime di prevenzione:
 
- assicurare la presenza e funzionalità di un apparecchio telefonico (anche cellulare) con il quale poter richiedere l’intervento dei VV.FF.;
- affiggere in prossimità del posto telefonico o degli uffici di cantiere il n° telefonico dei VV.FF.
 ( 115) con debite istruzioni per la chiamata;
- nominare un numero di addetti all’ emergenza incendio in funzione delle dimensione del cantiere. Tali soggetti devono essere presenti sul luogo di lavoro e devono aver frequentato uno specifico corso ai sensi dell’art 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08;
- tenere e mantenere in efficienza un numero di mezzi di estinzione scaturenti dalla valutazione del rischio incendio e dalla determinazione del carico d’incendio. Almeno un estintore deve essere tenuto nelle immediate vicinanze del quadro generale di cantiere e che deve riportare la seguente dicitura: “Adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt ad una distanza di un metro”;
- realizzare impianti elettrici a perfetta regola d’arte, con idonea messa a terra di impianti e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- realizzare impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- utilizzare utensili elettrici ed apparecchiature idonee all’uso nei cantieri;
- segregare e segnalare con opportuna cartellonistica depositi di materiali infiammabili;
- non accendere fuochi per eliminare imballaggi, legname di scarto o per scaldarsi;
- prestare la massima attenzione nell’utilizzo dei cannelli per guaine;
- rispettare il divieto di fumare;
- prendere visione del piano di evacuazione e delle possibili vie di fuga dal luogo di lavoro;
- assicurarsi che le stesse vie di fuga o esodo non siano ostruite da materiali o attrezzature ingombranti che ne limitino la fruibilità”. 
 
Riguardo poi al primo soccorso, in “ Organizzazione del Primo Soccorso – art. 45 del D.Lgs. 81/08”, si indica che il datore di lavoro, con riferimento alla natura della attività e alle dimensioni del cantiere, “consultato il medico competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.
Dunque l’organizzazione del primo soccorso “deve essere pianificata tenendo conto non soltanto dei lavoratori ma di tutte le persone che possono trovarsi a qualsiasi titolo all’interno del cantiere (fornitori, clienti, direzione lavori etc.) secondo i principi dettati dall’art. 2087 del C.C. e dall’art. 32 della Costituzione”.
 
Se il primo adempimento del datore di lavoro “è quello di nominare gli addetti al primo soccorso e conseguentemente quello di garantire loro una adeguata formazione in materia”, la formazione degli addetti “andrà ripetuta con cadenza triennale per quanto attiene alle capacità di intervento pratico”.
Inoltre “le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388”.
 
In particolare tale decreto “classifica le aziende in tre gruppi in funzione dell’attività svolta, dei fattori di rischio e del numero di lavoratori impiegati”. Ed è il datore di lavoro, con l’aiuto del medico competente, a individuare la categoria di appartenenza della propria azienda.
 
Cantieri di gruppo A
Sono i “cantieri edili con oltre 5 lavoratori o con lavori in sotterraneo di cui al DPR 320/56”.
In questi cantieri il datore di lavoro “deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:
- cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'all. 1 al decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
- inoltre, sentito il medico competente, è tenuto a garantire in accordo con l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, l'integrazione tra il sistema di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale”.
Il documento del CPT sottolinea l’importanza dell’individuazione del “presidio sanitario di pronto soccorso più vicino al cantiere al quale fare riferimento in caso di bisogno”.
 
Cantieri di gruppo B
Sono i cantieri con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. In questi cantieri il datore di lavoro “deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
 
Cantieri di gruppo C
Riguardo ai cantieri di questa ultima categoria (cantieri con meno di tre lavoratori e che non rientrano nel gruppo A) il datore di lavoro “deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
 
Il documento del CPT si conclude ricordando che per la comunicazione prevista dall’art.1, comma 2 del DM 388/03 (comunicazione dell’eventuale appartenenza del cantiere al gruppo A all’Azienda Unità Sanitaria locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa),  la nota DGPREV- 14254/P/F.1.a.a. del Ministero della Salute chiarisce che “tale comunicazione deve essere effettuata solo per i cantieri identificabili come unità produttiva (vedi art. 2, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 81/08)”.
      
 
Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa:
 
 


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