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Esposizioni sporadiche di amianto: indicazioni dalla Commissione consultiva

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

28/01/2011

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI) all’amianto.

Nella riunione del 15 dicembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI) all’amianto.


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Nella premessa degli orientamenti pratici della Commissione, è ricordato che anche per le attività Esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto (di seguito denominate ESEDI) il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare quanto disposto dal Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quindi di effettuare la valutazione dei rischi e adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione, oltre ad effettuare la notifica all’organo di vigilanza competente per territorio, la sorveglianza sanitaria e istituire il registro di esposizione e predisporre le cartelle sanitarie e di rischio.
 
Il documento continua sottolineando che “per determinare quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di " ESEDI" si devono verificare le condizioni di sporadicità dell'attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore o dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui all'art.21 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (lavoratori autonomi, ndr), nelle diverse attività svolte in presenza di amianto”.
 
La Commissione ha quindi elaborato degli orientamenti pratici per la determinazione delle ESEDI, le quali consentono di non applicare gli artt. 250 (notifica), 251, comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) del D.Lgs. 81/2008 "a condizione che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall'OMS (WHO, 2000)”.
 
Le attività " ESEDI" vengono quindi identificate nelle “attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile".
 
A titolo indicativo e non esaustivo il documento delle Commissione riporta un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra descritte, possono rientrare nelle attività "ESEDI".
 
 


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