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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: CHI PUÒ EROGARLA?

Il quesito di un lettore offre lo spunto per un chiarimento in merito ai corsi di formazione e alla “collaborazione” con gli organismi paritetici. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

PubblicitàSono un ingegnere e faccio il consulente tecnico per gli adempimenti626, tra cui i corsi di formazione compreso antincendio. Un ispettore del lavoro di Roma mi ha contestato con relativo verbale che:

"I CORSI PER ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E RLS DEVONO ESSERE FATTI DAORGANISMO NOTIFICATO AUTORIZZATO"

in base all'art. 22 comma 6 del D.Lgs 626/94 che riporto:
"La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cuial comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismiparitetici di cui all'art. 20, ....[omissis]".
Quel "in collaborazione" viene inteso nel senso che devono essere fattida organismi paritetici?

Sapete fornirmi un chiarimento in materia?Sapete darmi una soluzione?
Grazie.

 

 

La risposta dell’avvocato Rolando Dubini.

 

Il verbale rappresenta un grave abuso di potere. Va immediatamente contestato trasmettendolo alla Procura della Repubblica di Roma perché l'articolo 22 comma 6 del D. Lgs. n 626/94 è solo un "consiglio", un suggerimento del legislatore NON SANZIONATO PENALMENTE. Infatti scorrendo l'articolo 89 del D. Lgs. n. 626/94 non esiste alcuna sanzione per chi non effettui i corsi in collaborazione con gli organismi paritetici, che tra l'altro non esistono neppure dappertutto.

 

Come scrive Bacchini, "l'esclusione della riserva di formazione nei confronti degli organismi paritetici è già contenuta chiaramente nel comma 1 dell'art. 20, laddove si afferma che compito dell'organismo paritetico è quello di conciliare, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di informazione e formazione. La conciliazione di cui sopra, del tutto evidentemente, non avrebbe senso nel caso in cui informazione e formazione fossero progettate ed erogate esclusivamente dagli stessi organismi paritetici territoriali".

 

Ci si chiede dunque se, qualora venga assicurata una formazione adeguata ma non effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui sopra, il datore di lavoro sia passibile di sanzioni.

 

Gli organismi paritetici sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e di conciliazione di controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e di formazione previsti dalla normativa vigente (si veda in merito l'art. 20, comma 1, D.Lgs 626/1994).

Si noti la formula usata dal legislatore, che parla di "orientamento e promozione", nel senso che queste figure dovrebbero favorire l'attività formativa effettuata dal datore di lavoro, mentre non si fa cenno alcuno ad un loro intervento diretto nel processo formativo; peraltro in tal senso sono orientati anche gli accordi interconfederali conclusi, nel senso cioè di attribuire agli organismi paritetici funzioni di supporto all'attività formativa effettuata dalle aziende, ed è quindi da ritenersi che la "collaborazione" di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/1994 vada intesa nel senso che la formazione deve essere effettuata secondo i criteri ed i bisogni eventualmente rilevati (peraltro di tale collaborazione si parla incidentalmente, affermando che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori).

 

Per quanto riguarda eventuali sanzioni, la mancata collaborazione con gli organismi paritetici non è sanzionata in alcun modo, nel caso in cui l'azienda abbia fornito ai propri dipendenti una formazione in sé adeguata, ma in assenza di collaborazione con gli organismi paritetici.

 

Avv. Rolando Dubini


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