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Pubblichiamo alcuni documenti prodotti dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro S.P.I.S.A.L. - ULSS 5 Ovest Vicentino, usati nell'ambito di una campagna di assistenza alle Aziende per il corretto adempimento di quanto previsto dall'articolo 29 del D.lds. 81/08.
S.P.I.S.A.L. - ULSS 5 Ovest Vicentino - Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Indicazioni Operative per gli adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3 D.Leg.vo 81/2008 in occasione di infortuni significativi (formato .doc, 58 kB).
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Gli adempimenti in caso di infortuni significativi
Pubblichiamo alcuni documenti prodotti dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro S.P.I.S.A.L. - ULSS 5 Ovest Vicentino, usati nell'ambito di una campagna di assistenza alle Aziende per il corretto adempimento di quanto previsto dall'articolo 29 del D.lds. 81/08.
Indicazioni Operative per gli adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3 D.Leg.vo 81/2008 in occasione di infortuni significativi. Il comma 3 dell’art 29 Dlegvo 81/08 prescrive al DdL di ………..immediatamente rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ……..per diversi motivi: introduzione nuove macchine, modifiche cicli o organizzazione lavoro, ecc, tra questi ……..a seguito di infortuni significativi. Questa frase, fino ad ora forse letta un po’ affrettatamente, stabilisce che secondo la legge vigente da un paio d’anni, in ogni Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il DdL deve prevedere l’organizzazione di un OSSERVATORIO DI TUTTI GLI INFORTUNI, individuandone il Responsabile. Per il mancato adempimento all’art. 29 è prevista penalità dall’art. 55 comma 3. Qui di seguito riportiamo alcuni suggerimenti che pensiamo utili per aggiornare il DVR inserendovi l’Osservatorio degli infortuni conformemente alle prescrizioni dell’articolo 29. Indicazioni generali per strutturare l’Osservatorio Infortuni Il DdL nel definire l’organizzazione dell’Osservatorio infortuni dovrà prima di tutto individuarne il Responsabile (nome e cognome) al quale sarà conferito l’incarico, l’autorità e le risorse adeguate per: 1- attivare e rendere funzionante un flusso di notizie che gli consenta di ricevere informazioni (indicativamente al max entro 24 h dall’evento) su tutti gli infortuni che avvengono in azienda. 2- analizzare ogni infortunio secondo criteri definiti e dividere gli infortuni significativi e da quelli non significativi registrando e motivando la decisione. 3- in tutti i casi di infortunio classificato significativo, attivare un processo di verifiche che hanno l’obiettivo di rilevare se il DVR in vigore al momento dell’infortunio era adeguato a prevenire il rischio connesso con l’infortunio in esame. 4- Nel caso che dalle verifiche dovesse risultare che il DVR non era adeguato attivare immediatamente il DdL che dovrà provvedere ad immediatamente rielaborare il DVR. Quali sono gli infortuni significativi? Certamente quelli che avvengono con dinamiche e mezzi significative: cadute da alto (+ di 50 cm ,+di 1m? di 2 m?) cadute in basso (+ di 50 cm ,+di 1m? di 2 m?) a contatto con macchina (parti di) o di impianto in movimento a contatto con organi lavoratori da caustici con scoppio, incendio con mezzi di trasporto con mezzi di sollevamento colpito da oggetti di peso>10k colpito da oggetti in caduta da + di 0,5 m di peso >5Kg Poi quelli che provocano lesioni significative: prognosi = o > 20 gg fratture amputazioni anche “lievi” perdita conoscenza anche di breve durata lesioni agli occhi Significativi sono anche quelli che si ripetono spesso (+ di 3v./anno) indipendentemente dalla dinamica e dalla prognosi (p.e. infortuni con rischio biologico da ago o taglienti in strutture sanitarie, ecc.). Infine significativo può anche essere quando si rileva che un lavoratore è vittima di ripetuti infortuni: verifica idoneità sanitaria. Come abbiamo visto l’Osservatorio di tutti gli infortuni, previsto dall’art 29, consiste in una struttura organizzativa la cui descrizione deve essere inserita nel DVR. Questa organizzazione comprende la descrizione del Processori indagine infortuni, l’individuazione dei mezzi e degli strumenti dedicati, la definizione dell’organigramma con i rispettivi compiti e responsabilità. Organizzare la comunicazione di tutti gli infortuni Il primo passo verso la definizione della struttura organizzativa Osservatorio Infortuni consiste nel predisporre quanto necessario per conoscere tutti gli infortuni che avvengono in azienda. Sulla base della nostra esperienza tutte le aziende, anche le più piccole, hanno già definito un minimo di struttura organizzativa che viene informata di tutti gli infortuni (vedi adempimenti per INAIL) Pertanto in tutte le aziende è consolidata la procedura che prevede la compilazione della richiesta di prestazioni al PS e del registro infortuni. Generalmente questo adempimento è affidato a personale amministrativo, talvolta anche consulente esterno, quindi bisogna che il DdL nel redigere la Procedura Osservatorio Infortuni preveda come garantire che la notizia di ogni infortunio arrivi al Responsabile dell’Osservatorio Infortuni. Molti motivi, fondati sia sulla lettera e sullo spirito del D.Leg.vo 81/08 che sulle Buone Prassi di organizzazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, inducono ad incaricare il RSPP come responsabile dell’Osservatorio Infortuni. Quindi il primo passo che deve fare il DdL è di scrivere il primo paragrafo della Procedura Osservatorio Infortuni ex art 29 inserita nel DVR: Tutte le volte che un Lavoratore (vedi art 2 comma 1 lett a D.Leg.vo 81/08) dell’Azienda subisce un infortunio con lesioni anche minime (1 gg prognosi) il RSPP deve essere avvertito con la massima urgenza e comunque entro 24. Responsabile di questo adempimento è il sig.XYX ZZW.(solitamente resp Personale o capo fabbrica, capo reparto ecc.) Modalità operative dell’Osservatorio degli infortuni Definita la struttura, i compiti ed i mezzi dell’Osservatorio si prosegue dettagliando maggiormente il suo “processo produttivo” In via preliminare bisogna decidere e registrare i criteri che si useranno per distinguere gli infortuni significativi da quelli non significativi. A questo proposito è nostra opinione che tutti gli infortuni sono significativi e devono essere valutati, tuttavia non intendiamo minimamente vincolare una decisone che spetta ad DdL. Per ogni infortunio il RSPP dovrà eseguire con urgenza quanto in punto 3 di pag 1, cioè attivare quanto necessario per ricostruire la dinamica e le lesioni così da poter definire se l’infortunio è significativo o non significativo secondo i criteri definiti. Nel caso di non significativo è necessario che il RSPP registri sommariamente le motivazioni di questa conclusione. Nel caso di infortunio significativo il RSPP avvierà un’analisi più approfondita dell’evento con l’obiettivo di appurare se a seguito dell’accaduto è necessario rielaborare il DVR Per questo scopo abbiamo predisposto un modello di analisi di infortunio significativo in all. 1. Post Scriptum L’art 29 del D.Leg.vo chiede al il DdL di attivarsi solamente in occasione di infortunio cioè di un incidente che ha causato lesioni ad uno o più lavoratori. Tuttavia l’Imprenditore attento a curare il proprio vantaggio dovrebbe evitare di perdere le occasioni (preziose e vantaggiose) di migliorare la sua impresa che sono costitute dagli incidenti anche senza danni a persone. Trascurare di analizzare tutti gli incidenti che avvengono in azienda significa sprecare denari. Il collaboratore più prezioso per l’Imprenditore è quello che segnala, senza timore di essere per questo penalizzato, gli errori organizzativi dell’Impresa, magari indicando spunti di miglioramento. In alcune aziende i lavoratori che fanno queste segnalazioni ricevono premi in denaro. In tutte le Imprese è sempre attivo il Caso, che, senza che qualcuno lo abbia incaricato, svolge con molto scrupolo queste funzioni di prezioso suggeritore (senza farsi ricompensare….) Perciò l’Imprenditore attento al proprio profitto non si limiterà ad obbedire esclusivamente a quanto prescrive la Legge predisponendo un’Organizzazione che rileva e analizza solamente gli Infortuni, ma estenderà l’incarico all’esame e analisi di tutti gli incidenti (infortuni + incidenti anche senza danno alle persone) che avvengono in azienda. Praticamente con la spesa analoga a quanto obbligato dalla legge avrà reclutato a tempo pieno un prezioso collaboratore che in poco tempo saprà dare evidenza oggettiva che è in grado di produrre profitti molto superiori ai costi. Allegato “Indagine infortunio significativo” (formato .doc, 49 kB). Adolfo Fiorio Direttore SPISAL ULSS 5 Ovestvicentino |
S.P.I.S.A.L. - ULSS 5 Ovest Vicentino - Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Indicazioni Operative per gli adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3 D.Leg.vo 81/2008 in occasione di infortuni significativi (formato .doc, 58 kB).
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