Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Gli enti paritetici, il Testo Unico e le modifiche del correttivo

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Dirigenti

04/06/2010

Un documento affronta il ruolo degli Enti paritetici nel Testo Unico e nel D.Lgs. 106/09. La storia e la funzione della bilateralità, le definizioni del Testo Unico, le modifiche apportate dal decreto correttivo e le novità relative alla formazione.

google_ad_client

PuntoSicuro è tornato più volte sul convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.”, convegno che si è tenuto il 12 marzo 2010 a Taranto organizzato dall’ISPESL in collaborazione con il CPT di Taranto e interamente dedicato al settore delle costruzioni.

Ci siamo soffermati prima su un intervento dedicato ai lavori in quota e poi su un altro intervento relativo alle attrezzature di lavoro e alle modifiche apportate dal cosiddetto “decreto correttivo” a quanto già stabilito dal Decreto legislativo 81/2008.





Ora invece rivolgiamo la nostra attenzione sul tema della bilateralità, affrontato nell’intervento dal titolo “Il ruolo degli Enti paritetici nel Testo Unico e nel D.Lgs. 106/09”, a cura dell’avv. Nunzio Leone.

L’autore parte innanzitutto con una breve storia della bilateralità che affonda le sue radici nelle società di mutuo soccorso (SMS) di fine ottocento. In particolare le casse edili nascono agli inizi del 1900, si sviluppano “inizialmente soprattutto sulla mutualità e assistenza dei lavoratori per modificarsi dal secondo dopoguerra in poi in veri e propri enti bilaterali”. 

Ma cos’è la bilateralità?
 
È una pratica “in cui le parti si impegnano a sottrarre al conflitto alcune tematiche ed obiettivi che ritengono di comune interesse e su cui decidono di poter operare congiuntamente”. E questa pratica “deve darsi un quadro di regole condivise e definite di comune accordo”  con sedi apposite per operare congiuntamente: gli organismi paritetici bilaterali, “che sono il mezzo, gli strumenti concreti attraverso cui mettere in atto, praticare la scelta partecipativa in relazione a quelle particolari tematiche e a quegli specifici obiettivi, riconosciuti in modo paritetico e reciproco, tanto dai lavoratori che dagli imprenditori attraverso le loro rappresentanze”.

Nell’intervento si ricorda come  in questi anni l’Unione Europea abbia spinto verso la bilateralità e il dialogo sociale. E di rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si parla espressamente nella legge n. 123 del 3 Agosto 2007, legge delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Arriviamo dunque al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 dove già nelle definizioni (articolo 2) gli organismi paritetici sono definiti come organismi “costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

Agli organismi paritetici è poi dedicato un intero articolo, l’articolo 51 che riprendiamo in parte evidenziando in modo particolare le variazioni, in grassetto, apportate dal D.Lgs. 106/2009:

Articolo 51 - Organismi paritetici
(…)
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti

(…)
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali


Dopo aver messo in risalto l’importanza del comma 3-bis che dà indicazione sul potere degli enti bilaterali di asseverare i modelli organizzativi in materia di responsabilità amministrativa, l’autore riporta altri riferimenti del Testo Unico alla bilateralità.
Ad esempio in relazione all’articolo 52 (Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità), che è stato modificato dal “decreto correttivo”.  O in relazione all’articolo 31 (Servizio di prevenzione e protezione) che al comma 1 recita che salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

Dopo aver ricordato che il Testo Unico fa riferimento per questi enti ad attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (articolo 10 e 11), l’intervento si sofferma sulla riscrittura – provocata dal decreto correttivo - dell’articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi).

Infine vengono ripresi i punti del Testo Unico dedicati alla bilateralità e relativi alla formazione.
Ad esempio in relazione all’articolo 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni), dove è indicato che i corsi di formazione per RSPP e ASPP possono essere organizzati dagli organismi paritetici.
O alla modifica dell’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), ad esempio con l’aggiunta di un comma (7-bis) al comma 7, relativo alla formazione di dirigenti e preposti, e la variazione del comma 12:

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(…)
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
(…)
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori


Riguardo alla formazione dei lavoratori e alla collaborazione con gli enti paritetici rimandiamo ad articoli e interviste pubblicate da PuntoSicuro.


Il ruolo degli Enti paritetici nel Testo Unico e nel D.Lgs. 106/09”, a cura dell’avv. Nunzio Leone, intervento dal convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.” (formato PDF, 791 kB).





Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!