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I fondamenti legali dei dispositivi di protezione individuale

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Medico competente

31/05/2011

Una relazione presenta i principali elementi normativi e gli orientamenti giurisprudenziali relativi ai DPI nei luoghi di lavoro. La priorità alle misure di protezione collettiva, la valutazione dei rischi, il medico competente e l’obbligo di vigilanza.

 
Roma, 31 Mag – Riprendiamo a parlare dei criteri di scelta e di gestione dei dispositivi di protezione individuale attraverso le relazioni presentate al 73° Congresso Nazionale SIMLII dal titolo “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa” (Roma 1-4 dicembre 2010).
 
Pubblicate nel primo supplemento del numero di ottobre/dicembre 2010 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, queste relazioni ci hanno dato la possibilità, nei precedenti articoli, di parlare di scelta dei dispositivi di protezione,  di adeguatezza dei dispositivi di protezione dell’udito e di attività di controllo e vigilanza specifica in tema di DPI.
 
In “Dispositivi di protezione individuale” - a cura dell’avvocato  Rolando Dubini – si affrontano invece i fondamenti legali relativi ai DPI.
Ad esempio si sottolinea che “ogni datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, deve assicurare adeguati dispositivi di protezione individuale ( DPI) ai propri lavoratori che possono essere esposti a rischi per la loro salute e sicurezza durante il lavoro salvo il caso in cui tali rischi siano stati prioritariamente ed adeguatamente controllati attraverso altri mezzi, tecnici e organizzativi, che siano egualmente e maggiormente effettivi”.
Inoltre i datori di lavoro devono fornire appropriato addestramento all’uso dei DPI ai propri dipendenti e devo rendere tali dispositivi “facilmente disponibili e muniti di istruzioni sull’uso chiare”.
 
Dopo aver ricordato la definizione di dispositivo di protezione individuale (articolo 74 del D.Lgs. 81/2008) ed elencato i dispositivi che sono esclusi da tale definizione (regolati da norme diverse da quelle di igiene e sicurezza del lavoro), il relatore riporta e commenta alcuni importanti elementi normativi tratti dal Decreto legislativo 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
 

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Si sottolinea, ad esempio, che il datore di lavoro deve procedere alla riduzione dei rischi alla fonte dando la “priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” (articolo 15). E “ciò comporta la facoltà dell’organo di vigilanza della ASL, anche qualora i livelli di igiene e sicurezza prescritti dalla legge siano rispettati attraverso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, di prescrivere ugualmente l’adozione dei prioritari accorgimenti tecnico-organizzativi prescritti in via generale dalla legge”.
A questo proposito viene riportata  una sentenza del T.A.R. Piemonte [sez. II, 24 aprile 1985 n. 194] che indica che l’amministrazione, quando riscontra una situazione di lavoro in cui i livelli di sicurezza e di igiene sono rispettati solo mediante il ricorso a mezzi di protezione personale, ha titolo per pretendere che si adottino tutti quegli accorgimenti tecnici che possano assicurare definitivamente ed obiettivamente il rispetto delle norme di legge, compatibilmente tuttavia con le esigenze economico-produttive dell’azienda.
Dunque è necessario “prevedere l’utilizzo dei DPI solo dopo aver constatato l’impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione per la riduzione dei rischi alla fonte ( misure di protezione collettiva)”.  I DPI entrano perciò in gioco per far fronte al “rischio residuo” imprevedibile ed inevitabile “nonostante l’adozione di tutti i provvedimenti preventivi dettati dal principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, al fine di eliminare o ridurre le conseguenze di eventuali incidenti”.
 
Se ai sensi dell’Art. 75 del D.Lgs. 81/2008 vi è obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”, per quanto riguarda, ad esempio, il rischio rumore, l’Art. 193
indica tra le misure di tutela della salute dei lavoratori che il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’Articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II.
 In tal senso il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare, ad esempio con l’esibizione della specifica documentazione, che la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure preventive ha escluso la fattibilità di altri interventi, “ovvero che anche dopo aver adottato le misure tecnico - organizzativo - procedurali permangono ulteriori rischi residui che possono essere eliminati solo utilizzando DPI”.
 
Una parte della relazione è dedicata al rapporto tra D.P.I. e medico competente.
Si sottolinea che “le procedure corrette per individuare i DPI adeguati sono strettamente connesse con il processo di valutazione dei rischi.  Infatti durante questa fase è necessario individuare quelle lavorazioni che, anche dopo l’attuazione delle misure di prevenzione, mantengono un livello di rischio residuo tale da compromettere la salute dei lavoratori. Per queste e solo per queste debbono essere previsti i DPI”.
In particolare la “scelta dei DPI adeguati a queste lavorazioni e ai lavoratori che li debbono utilizzare” deve avvenire attraverso la “collaborazione del responsabile SPP per l’analisi delle caratteristiche tecniche più affidabili rispetto al rischio, del medico competente per la valutazione degli aspetti ergonomici e sanitari e dei lavoratori per la scelta dei DPI più ‘portabili’ durante l’attività lavorativa (a parità di protezione dal danno)”.
Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente, “meglio se coinvolgono il RLS, hanno poi il compito di predisporre ed attuare il programma per informare e formare i lavoratori sulle ragioni che hanno portato all’uso di questi mezzi, sul loro uso coretto e sulla giusta manutenzione. È infine necessario che il datore di lavoro preveda anche momenti di verifica e controllo da parte dei dirigenti e preposti sulla corretta applicazione delle direttive aziendali sui DPI anche attraverso l’uso di strumenti disciplinari [USL 5 – Pisa]”.
 
L’ultima parte del contributo dell’avvocato Dubini è relativa ad alcuni orientamenti giurisprudenziali.
Si riportano ad esempio le parole del magistrato Guariniello: è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione resistenti, idonei ed appropriati ai rischi inerenti alle operazioni eseguite; ed è pure obbligo del datore di lavoro sia imporre l’uso effettivo di tali mezzi, sia controllarne la costante idoneità [Sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione, Il Repertorio, 1988 – 1994, pag 111].
 In particolare il datore di lavoro, in quanto tenuto ad approntare tutte le necessarie misure antinfortunistiche, non esaurisce il proprio compito con l’allestimento dei mezzi di protezione (nella specie, camice di lavoro) e con l’emanazione dei relativi ordini esecutivi, ma ha l’ulteriore dovere di assicurarsi del loro uso da parte degli operai; né l’obbligo di vigilanza può ritenersi adempiuto quando sia esercitato soltanto all’inizio della lavorazione (Cassazione penale, sez. IV, 27 febbraio 1987), ma “deve essere adempiuto durante tutto il tempo durante il quale il lavoratore presta la propria attività lavorativa per l’azienda”.
Inoltre le norme di protezione e di sicurezza, poste a tutela della integrità fisica del lavoratore, devono essere attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso; sicché risponde della loro violazione il datore di lavoro che non esplichi la necessaria sorveglianza alla rigorosa osservanza delle norme medesime [Cassazione penale, sez. IV, 17 febbraio 1984, Giust. pen. 1985, II,31 (s.m.), conforme alla Cassazione penale, sez. IV, 17 giugno 1982, Cass. pen. 1983, 2081 (s.m.)].
In questo senso è del tutto irrilevante, ai fini della esclusione della responsabilità penale che il datore di lavoro abbia consegnato ai singoli operai i mezzi personali di protezione qualora non risulti essersi minimamente preoccupato di controllare e di esigere in concreto che questi  mezzi non solo venissero usati, ma addirittura venissero tenuti in cantiere [Pretura Torino 20 ottobre 1976, Riv. giur. lav. 1977, IV, 591].
 
Inoltre ai sensi delle norme vigenti - in relazione agli indumenti utilizzati dai dipendenti
dell’Azienda Milanese Servizi Ambientali - “l’idoneità degli strumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi ai lavoratori, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione di lavoro, perché solo in tal modo si consegue lo scopo della norma che è quello di prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni per effetto dell’uso di mezzi protettivi connesso alla stessa durata della prestazione di lavoro; ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può che rimanere a carico del datore di lavoro quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni di legge” [Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993].
 
In particolare occorre osservare che “per quanto riguarda gli indumenti di lavoro, gli stessi, solo qualora svolgano la funzione di protezione da rischi specifici o generici, sono da considerare DPI [Linee guida su titolo V del coordinamento tecnico per la prevenzione degli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 16 luglio 1996, Azienda USL Ravenna, pag. 311 e la Circolare n. 34 del 29 aprile 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale)].
 
Infine si indica che il lavoratore, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, deve usare con cura i … mezzi di protezione … forniti dal datore di lavoro, e “segnalare al datore di lavoro le deficienze riscontrate negli stessi. Peraltro tale obbligo insorge solo con riferimento” a situazioni di deficienza che si manifestino improvvisamente e, per tale motivo, non siano note al datore di lavoro [Cassazione penale, sez. IV, 20 maggio 1987].
   
 
Dispositivi di protezione individuale”, a cura dell’avvocato Rolando Dubini (Studio Legale Dubini, Milano), relazione che si è tenuta al 73° Congresso Nazionale SIMLII “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa”, pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXII n°4/suppl.1, ottobre/dicembre 2010 (formato PDF, 55 kB).


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Rispondi Autore: Messori Claudio - likes: 0
31/05/2011 (12:14:59)
Potrebbe esistere una lista di patologie che obbligano alla fornitura di calzature"non standard" in modo che, dato uno stabilimento di 1300 persone, non si trasformi il magazzino in una "boutique della calzatura"? I Medici Competenti di mia conoscenza firmano sempre la "loro liberatoria" obbligando l'RSPP ad una estenuante ricerca del modello "adatto" ...
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
29/06/2011 (11:16:56)
Fare sicurezza èp un mestiere difficile e complicato

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