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I lucernari e le cadute dall’alto: le soluzioni per la sicurezza
In un recente articolo di PuntoSicuro, che presentava un documento del CPT di Palermo relativo ai rischi nei cantieri edili, abbiamo rilevato come una delle principali cause di infortunio nei cantieri è la caduta da lucernari.
Tipologia di infortunio che anche la nostra rubrica “ Imparare dagli errori” ha riscontrato essere spesso indicata nell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Per approfondire l’argomento presentiamo due documenti curati dal Gruppo Edilizia Regione Veneto e pubblicati sul sito prevenzionecantieri.it, un portale informativo collegato al Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia.
In “ Soluzioni per la sicurezza: Sfondamento lucernari”, si ricorda che durante le operazioni di manutenzione di coperture di edifici industriali “molto spesso si creano situazioni di rischio legate alla presenza sul piano di lavoro di lucernari e cupolini non pedonabili”.
In particolare “un lavoratore che dovesse finire con il corpo sopra questi lucernari può sfondarli e cadere direttamente nei locali sottostanti”.
Dunque una valutazione del rischio deve tener conto del rischio di caduta dall’alto per sfondamento di lucernari, cupolini o altre finestrature non pedonabili.
Il documento, che vi invitiamo a visionare per la ricchezza di immagini esplicative in merito alla presenza o alla carenza di misure di prevenzione adeguate, riporta i principali riferimenti normativi relativi al Decreto legislativo 81/2008:
- Art. 107 definizione lavoro in quota;
- Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota;
- Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto;
- Art. 122 Ponteggi ed opere provvisionali;
- Art. 123 Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali;
- Art. 146 Difesa delle aperture;
- Art. 148 Lavori speciali;
- All. IV punto 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9.
Riguardo alle norme tecniche di riferimento si indica che “gli elementi lucernari sono classificati, seconda la norma EN 1873:2005, come non sicuri allo sfondamento, sicuri allo sfondamento, calpestabili condizionatamente e calpestabili”.
In particolare per le “ reti permanenti anticaduta, in mancanza di una specifica norma, si può far riferimento alle norme UNI 10960 o UNI EN 15057 (Lastre profilate di fibrocemento rinforzate – Resistenza all’attraversamento di un corpo molle di grandi dimensioni) secondo cui la rete deve essere in grado di resistere all’attraversamento da parte di un corpo molle del peso di 50 kg che cade da un’altezza di 1,20 m”.
Mentre per i parapetti si può fare riferimento alle norme UNI EN ISO 14122-3:2010 ed UNI 13374.
Per prevenire pericolose cadute “tutti i lucernari devono essere protetti contro le cadute accidentali con sistemi che ne inibiscano la calpestabilità o la caduta”.
In particolare tra le soluzioni progettuali ammissibili “vi sono:
- le reti metalliche poste alla minor distanza possibile per impedire o ridurre al minimo l’altezza di caduta;
- i parapetti che impediscono l’accesso alla zona pericolosa;
- l’obbligo dell’uso dei DPI anticaduta”.
In “ Soluzioni per la sicurezza: Difesa lucernari” il Gruppo Edilizia Regione Veneto si occupa ancora del rischio di caduta nel vano lucernario.
Anche in questo caso si ricorda che “durante la realizzazione di coperture, o di solai, di abitazioni civili e di edifici industriali molto spesso si creano situazioni di rischio legate alla predisposizione di aperture che andranno coperte con lucernari, shed, cupolini ecc.”.
Generalmente queste aperture vengono protette in maniera provvisoria, “tramite tavole facilmente rimovibili, per permettere le operazioni di posa delle guaine impermeabilizzanti, di misurazione da parte dei posatori di serramenti o per altre operazioni preliminari alla messa in opera del prodotto scelto per la chiusura definitiva”.
E durante queste operazioni “non viene quasi mai utilizzata alcuna protezione alternativa e il lavoratore si trova ad operare direttamente sul vuoto”. Succede poi che le tavole, “qualora rimosse, non vengano sempre correttamente riposizionate con rischio notevole per chi transita sulla copertura o sul solaio”.
Per evitare cadute dall’alto per apertura non protetta o per sfondamento di materiali di copertura non pedonabili o non saldamente fissati, vengono indicate delle soluzioni per la sicurezza.
Ad esempio può essere realizzata “una chiusura del foro nella parte inferiore della copertura tramite opera provvisionale costituita da un assito sostenuto da una adeguata puntellatura. La soluzione può rimanere in sede per tutte le operazioni che possono essere effettuate dalla parte superiore dalla copertura”.
Tale protezione si toglierà unicamente “quando si dovrà procedere alla posa in opera del lucernario o simile, e sarà di regola sostituita con un ponteggio o trabattello per le operazioni effettuate dal basso”.
Riguardo ai rischi residui si sottolinea che l’eventuale dislivello sul solaio, creato dalla soluzione indicata, “dovrà essere coperto o segnalato; per eventuali operazioni da compiere in assenza di protezione collettiva i lavoratori dovranno indossare un Dispositivo di Protezione Individuale anticaduta conforme ai requisiti dell’art. 115 del D.Lgs. 81/08”.
Senza dimenticare che la soluzione proposta, “valida per edilizia di civile abitazione, può essere difficoltosa quando le altezze sono elevate; in questi casi i fori vanno coperti con tavolato solidamente fissato, e quando le tavole devono essere rimosse, si deve ricorrere a misure alternative (parapetti, DPI anticaduta)”.
Infine in riferimento alle attività di pianificazione e coordinamento si indica che nel PSC “dovrebbe essere evidenziata la criticità dell’operazione e ed essere richiesta, alle imprese interessate, l’applicazione e il mantenimento nel tempo delle soluzioni di sicurezza, da inserire nei loro POS”.
Gruppo Edilizia Regione Veneto, “ Soluzioni per la sicurezza: Sfondamento lucernari”, su proposta di Massimo Peruzzo, Spisal ULSS 22 del Veneto (formato PDF, 641 kB).
Gruppo Edilizia Regione Veneto, “ Soluzioni per la sicurezza: Difesa lucernari”, su proposta di Massimo Peruzzo, Spisal ULSS 22 del Veneto (formato PDF, 249 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Giacomo - likes: 0 | 18/06/2021 (17:36:24) |
Salve ho letto il post sui lucernai norme e in particolare norme per la sicurezza certamente importanti ma non capisco perché non vi sia una norma che in fase di posa di un lucernario stabilisca la distanza dagli esalatori colonne scarici wc molto strano, come se una ditta posa posare il lucernario a 0,30 centimetri da un esalatore penso ci sia un vuoto legislativo ... |