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I quesiti sul decreto 81/08: formazione per addetti ai ponteggi

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

12/02/2009

Chiarimenti circa la scadenza del percorso formativo per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi secondo il d. lgs. n. 81/2008: il termine per la formazione è rimasto il 23 febbraio 2009? A cura di G. Porreca.

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Sulla scadenza del percorso formativo per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi secondo il d. lgs. n. 81/2008. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 

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Quesito
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 3 del 25/01/08 ha prorogato i termini per l’attivazione dei percorsi formativi per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi al 23/02/09. Con l’entrata in vigore dal 15/05/08 del D. Lgs. 81/08 la suddetta scadenza è ancora a febbraio 2009 o la circolare è stata abrogata?
 
Risposta
Il termine di legge per il completamento della formazione degli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi era, per la verità, già scaduto il 19/7/2007. Per dare comunque una risposta esauriente al quesito formulato occorre ricapitolare i riferimenti per quanto riguarda la individuazione della scadenza della formazione medesima.
Il D. Lgs. n. 626/1994, così come modificato dal D. Lgs. n. 235/2003, con l'art. 36-quater commi 9 e 10, aveva fissato esplicitamente al 19/7/2007 (due anni dall'entrata in vigore del decreto stesso avvenuta il 19/7/2005) la data entro cui gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi avrebbero dovuto partecipare agli specifici corsi di formazione.
Successivamente la Circolare n. 30 del 3/11/2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale portava questo termine al 23/2/2008, facendo erroneamente decorrere i due anni indicati nel D. Lgs. n. 235/2003 non dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, come nello stesso indicato, ma dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Accordo Stato Regioni avvenuto il 23/2/2006. Poi ancora lo stesso Ministero del Lavoro con la circolare n. 3 del 25/1/2008 ha fatto slittare ulteriormente il termine al 23/2/2009 precisando che il termine del 23/2/2008 era da intendersi come termine per l'attivazione dei percorsi formativi per cui gli stessi sarebbero dovuti terminare comunque entro e non oltre il 23/02/2009.
 
L'affermazione fatta dal Ministero del Lavoro in questa ultima circolare ha suscitato comunque dei forti dubbi sulla sua conformità alle disposizioni di legge  le quali chiedevano invece, entro tale data del 19/7/2007, la "partecipazione" (e non l'iscrizione) degli interessati ai corsi di formazione e sollevato delle perplessità sul fatto che una circolare ministeriale potesse prorogare dei termini fissati da un decreto legislativo.
Con l’entrata ora in vigore del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che come è noto ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., le disposizioni riguardanti la formazione dei pontisti già contenute nell’art. 36-quater commi 9 e 10  del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. sono state integralmente assorbite nell’art. 136 ad eccezione di quelle che erano da considerarsi delle norme transitorie ed inerenti il tempo concesso agli addetti per frequentare i corsi di formazione, disposizioni transitorie che ora non hanno più motivo di esistere essendo scaduto abbondantemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 (15/5/2008) il termine di legge già fissato dal D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. al 19/7/2007.
 
In risposta al quesito quindi ed in conclusione, a partire dal 15/5/2008, ai sensi dell’art. 136 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, possono essere adibiti al montaggio e smontaggio dei ponteggi ed alla attività di preposti solo coloro che a tale data siano già in possesso dell’attestato di frequenza ai relativi corsi. In caso contrario il D. Lgs. n. 81/2008 prevede con l’art. 159 la penalità, a carico del datore di lavoro e del dirigente, dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 5.000 euro ed a carico del preposto, nei limiti della attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’art. 19 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, la pena dell’arresto sino a due mesi o l’ammenda da 500 a 2.000 euro.


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