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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'I quesiti sul decreto 81/08: la formazione del preposto
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Sulla formazione del preposto. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Sono un professionista che lavora nel settore della sicurezza (consulenza, formazione e certificazione) e avevo un quesito da porvi in merito al Testo Unico, precisamente riguardo alla formazione dei preposti. Avendo individuato i preposti (così come definiti dall'art. 2 D. Lgs. 81/2008) in ragione della loro specifica mansione all'interno dell'organizzazione aziendale, in mancanza di uno specifico decreto attuativo, quale sarebbe un'ipotesi di percorso formativo tale da desumere che il datore di lavoro abbia assolto ai doveri del caso così come stabiliti dal decreto? Valutando esperienze passate e scambiando opinioni con il medico competente, con il datore di lavoro dell'impresa e con colleghi abbiamo ipotizzato un percorso formativo così articolato: - primo anno: 8 ore di teoria (4 di principi generali sulla sicurezza e 4 di casi specifici del settore di appartenenza); - anni successivi: 4 ore di teoria (aggiornamento). Secondo voi potrebbe essere una soluzione efficace ed efficiente per le figure coinvolte? Giuliano Palotto, Coordinatore per gli Enti di CVA - Sede di Asti ---- L'articolo continua dopo la pubblicità ---- |
Risposta
Il legislatore nell’imporre la formazione dei preposti non ha fornito indicazioni in merito al numero delle ore da destinare ad essa per cui non rimane, per dare una risposta accettabile al quesito, che esaminare i contenuti che sono stati invece previsti dallo stesso D. Lgs. e risalire quindi, dalla corposità degli stessi, al tempo ritenuto necessario per poterli sviluppare correttamente. Intanto il preposto è un lavoratore come tutti gli altri e quindi va riservata allo stesso la formazione a questi destinata in genere dalle norme di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il riferimento legislativo ultimo relativo alla formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori (RLS) è contenuto nell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 dalla cui lettura dobbiamo cercare di trarre degli elementi utili per poter rispondere al quesito. Secondo tale articolo (comma 1) ogni lavoratore deve ricevere da parte del datore di lavoro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche rispetto alle conoscenze linguistiche (e questo è un elemento assolutamente da non trascurare considerato il numero di lavoratori stranieri che operano in Italia) con particolare riferimento ai: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Lo stesso art. 37 poi al comma 3 aggiunge ai contenuti sopraindicati anche una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al I e che si rammenta sono i rischi presenti nei luoghi di lavoro, quelli legati all’uso delle attrezzature e dei DPI, i rischi nei cantieri temporanei o mobili, i rischi legati ad una carente o inidonea segnaletica di sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi, all’uso di attrezzature munite di videoterminali, agli agenti fisici, all’uso di sostanze pericolose, agli agenti biologici ed alle atmosfere esplosive. Il D. Lgs. n. 81/2008 ha affidato poi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il compito di individuare, previa consultazione con le parti sociali, la durata, i contenuti minimi e le modalità di tale formazione dei lavoratori e di farlo entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. medesimo che è avvenuta come è noto il 15/5/2008. Già prima del Testo Unico, però, con il Decreto del 16/1/1997 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva individuato, oltre ai criteri per la formazione dei datori di lavoro fissata per una durata di almeno 16 ore e dei RLS fissata per una durata di almeno 32 ore, anche quella dei lavoratori che deve riguardare almeno: a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo, non precisando neanche in tale circostanza il numero delle ore da destinare a tale formazione.,contenuti che, secondo quanto indicato nel comma 3 dell’art. 37, rimangono comunque in vigore, assieme alle modalità ed alla durata, fino a quando la Conferenza Stato-Regioni non si esprimerà in materia. Secondo l’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, la formazione dei lavoratori, e questa è una novità che riguarda tutte le figure che sono interessate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, va fatta, analogamente all’addestramento ove previsto dei lavoratori stessi che è comunque tutt’altra cosa, al momento della costituzione del rapporto di lavoro o prima dell’inizio della utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro, oppure in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni, o al momento della introduzione in azienda di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di nuove sostanze e preparati pericolosi. Per quanto riguarda il preposto di cui al quesito, invece, il comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 impone che costoro debbano ricevere da parte del datore di lavoro e in azienda una adeguata e specifica formazione oltre che un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti che sono tanti e riportati nell’art. 19 del Testo Unico. I contenuti della formazione del preposto devono comprendere secondo il Testo Unico nozioni: a) sui principali soggetti coinvolti e sui relativi obblighi; b) sulla definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) sulla valutazione dei rischi; d) sulla individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, contenuti che si ritengono in gran parte aggiuntivi rispetto a quelli relativi alla formazione destinata in genere a qualsiasi lavoratore specie nella parte che riguarda le nozioni sulla valutazione dei rischi, ora modificata con il Testo Unico, e sulla individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. La formazione dei preposti, aggiunge ancora il comma 12 dell’art. 37 deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50, ove presenti, e durante l’orario di lavoro e non deve comportare oneri a carico degli stessi. Ciò premesso ed in risposta al quesito, considerato il contenuto della formazione stabilita per il preposto dal D. Lgs. n. 81/2008 nonché i delicati compiti, anche penalmente sanzionati, che il legislatore ha voluto assegnare allo stesso quale incaricato del datore di lavoro e consistenti nella sorveglianza degli altri lavoratori, nella verifica che gli stessi si attengano alle direttive ricevute dal datore di lavoro oltre che alle prescrizioni previste dalla legge nonché nel controllare la loro corretta esecuzione, così come è esplicitamente indicato nella definizione di cui all’art. 2 comma 1 lettera e) del Testo Unico, si ritiene che la formazione stessa, in attesa che la Conferenza Stato-Regioni si esprima in merito, non possa essere sviluppata per una durata inferiore alle 16 ore, anche per rimanere in linea con la durata della formazione ad oggi destinata ai datori di lavoro per i quali tra l’altro è previsto anche un potenziamento della formazione oltre che una revisione sia dei contenuti che della articolazione a modello della formazione ex D. Lgs. n. 195/2003 per gli RSPP e ASPP. A supporto del parere appena espresso si può prendere a riferimento anche quanto indicato nel comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 e relativo alla formazione dei RLS. Tale articolo, infatti, nel confermare le 32 ore già stabilite dal D.M. del 16/1/1997 ed in attesa che si esprima in tal caso la contrattazione collettiva nazionale alla quale è stato affidato il compito di definire la durata ed i contenuti specifici, impone di destinare alla formazione dei RLS almeno 12 ore con riferimento solo alla individuazione dei rischi specifici presenti in azienda ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare. Per quanto riguarda, infine, l’aggiornamento della formazione dei preposti, fermo restando che anche per esso occorre attendere le indicazioni che dovrà fornire la Conferenza Stato-Regioni, ci si può orientare, sulla base di quanto ha ritenuto di fissare il D. Lgs. n. 81/2008 per i RLS (art. 37 comma 11), su di una durata di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano fino ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori, durate che appaiono alquanto congrue anche per la formazione dei preposti. |
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