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I quesiti sul decreto 81/08: la nomina del medico competente nelle scuole

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Medico competente

21/10/2009

Chiarimenti circa la nomina del medico competente presso gli Istituti scolastici in genere. Nelle scuole è necessaria la sorveglianza sanitaria? A cura di G. Porreca.

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Chiarimenti circa la nomina del medico competente presso gli Istituti scolastici in genere. Nelle scuole è necessaria la sorveglianza sanitaria? Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
 
Quesito
Siamo il RSPP ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in servizio presso una scuola e siamo a chiedere un parere relativo alla nomina del medico competente presso il nostro Istituto e presso gli Istituti scolastici in genere.
 
L’orientamento che si è potuto cogliere nell’ambito di riunioni e di seminari rivolti agli enti gestori delle scuole e quello che si è potuto leggere in una documentazione diffusa da una nota associazione del settore è che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008 contenente il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, “… la maggioranza delle Scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di rischio tali da rendere necessaria una sorveglianza sanitaria”.
 
Fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di indicare nel DVR i rischi ai quali sono soggetti i lavoratori, ritiene corretta la suddetta interpretazione? Non ritiene necessario che, per l’osservanza delle disposizioni legislative e nell’interesse della salute dei lavoratori, sia consultato eventualmente un medico competente prima di elaborare il documento di valutazione dei rischi?
  
 
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Risposta
L’argomento della nomina del medico competente è molto dibattuto ed è al centro anche di un’ampia discussione avviata proprio a seguito di un approfondimento sul tema e della risposta che lo scrivente ha fornito ad alcuni analoghi quesiti sull’argomento.
A parere dello scrivente il D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha voluto affidare al medico competente una duplice  funzione, così come si deduce anche dalla definizione che lo stesso decreto ha dato di tale figura professionale con l’art. 2 comma 1 lettera h),  e precisamente una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro che con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all’art. 25, fra i quali quello indicato al comma 1 lettera a) di partecipare alla valutazione dei rischi (tanto è vero ciò che il legislatore con l’art. 28 comma 2 lettera e del D. Lgs. n. 81/2008  ha esplicitamente richiesto al datore di lavoro di indicare il suo nominativo nel documento di valutazione dei rischi), e l’altra funzione è quella di gestire la eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori il cui obbligo fosse emerso a seguito della valutazione dei rischi.
 
Ora sostenere, come si legge nel quesito, che “la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di natura tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria” sembra più che altro una affermazione fatta per giustificare a priori la decisione, presa senza un fondato motivo, di non aver bisogno della presenza del medico competente e comunque la stessa non ha senso alcuno in quanto la presenza ed il parere del medico competente servono proprio a determinare se questa o quella scuola siano appunto ricomprese, come sostenuto, fra quella maggioranza o meno. Sono tutti fondati quindi i dubbi emersi ed esternati da coloro che hanno formulato il quesito.
 
La procedura prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 che in definitiva ogni datore di lavoro deve quindi seguire, confermata dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, è quella, nell’ordine, di interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, affinché visiti i luoghi di lavoro e collabori con il datore di lavoro e con l’eventuale RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi ivi presenti esprimendo il proprio parere ed affinché svolga gli obblighi di natura sanitaria di sua competenza indicati nell’art. 25 e relativi alla organizzazione  generale della sicurezza nei luoghi di lavoro e poi, se necessario perché è emerso dalla valutazione dei rischi, avvii la sorveglianza sanitaria per quei lavoratori per i quali il D. Lgs. n. 81/2008 ne prevede l’obbligo ed assolva agli adempimenti ad essa connessi.
 

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Rispondi Autore: Roberto - likes: 0
21/10/2009 (09:25)
Volevo evidenziare, avendo svolto l'incarico di RSPP esterno per un istituto scolastico, che il perssonale di segreteria generalmente è classificabile come addetto al VDT, ai sensi dell'art. 173 comma1 lett c) del D. Lgs. 81/08.
Perciò al di là delle considerazioni sulla necessità del coinvolgimento di un MC nella fase di valutazione dei rischi (che potrebbe configurarsi come un'interpretazione del D. Lgs.), in molti casi sussiste l'obbligo di sottoporre alcuni lavoratori della scuola alla sorveglianza sanitaria.
Se poi consideriamo che anche altri addetti (quelli che una volta chiamavamo bidelli) potrebbero esservi soggetti per effetto della Movimentazione Manuale dei Carichi ...
Spero di aver offerto un urile contributo alla discussione
Rispondi Autore: Sara - likes: 0
22/10/2009 (09:45)
Gli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado rientrano tra i soggetti da sottoporre ai controlli di dipendenza da alcool: Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato Regioni, Allegato I, punto 6).
Come mai nessuno ne parla?
Rispondi Autore: giuseppe - likes: 0
22/10/2009 (18:51)
Esiste anche lo stress lavoro collegato ed il controllo sanitario per le assenze superiori a 60 giorni. Inoltre sussite l'obbligo di visita per le lavoratrici gravide in merito alla loro prosecuzione al lavoro (7° e 8° mese).
Direi che tutti questi adempimenti, oltre a quelli citati, giustificano la nomina del medico competente. E in caso di richiesta di visita medica da parte di un lavoratore a chi ci si rivolge se non si è provveduto alla nomina ?
Rispondi Autore: Michele - likes: 0
17/11/2009 (13:31)
In teoria la normativa sembra esigere anche nelle scuole la nomina del medico competente. In una scuola primaria con 50 docenti, 10 collab. scolastici e 4 unità di personale amministrativo ci sono veramente rischi reali da comportare un medico competente? Dove prendere i soldini? Tuttavia, per nominarlo occorre sceglierlo dall'elenco nazionale? Grazie per eventuali risposte.
Rispondi Autore: Luigi - likes: 0
11/11/2010 (12:19:00)
Come DS posso chiedere la consulenza di uno Psicologo per la relazione stress lavoro correlato da allegare al DVR? A breve scade e vorrei rispettare la normativa
Rispondi Autore: luisa contiero - likes: 0
16/01/2011 (19:54:38)
sono una collaboratrice scolastica e mi è stata riconosciuta la malattia professionale per tunnel carpale, il tutto perchè è stato fatto di mia iniziativa, la domanda e tutto il resto,dove lavoro non ne sapevano niente di cos'è una malattia proff. dopo il mio caso si stanno mettendo in regola, infatti quasi tutte le mie colleghe hanno problemi fisici dovuti al lavoro, ma nonostante la mia insistenza essendo deelegata sindacale, non vengono mandate a visita, anche se hanno già una certificazione,cosa si può fare?
Rispondi Autore: donatella megna - likes: 0
16/10/2013 (17:04:40)
chiarissimo!
Rispondi Autore: Severino Giovanna - likes: 0
18/09/2016 (19:13:15)
Sono una collaboratrice scolastica operata a entrambi le mani x tunnel carpale ho chiesto a l'inail che mi venga riconosciuta la malattia professionale me l'hanno rigettata ho avviato la procedura di ricorso scrivo nel merito di poter contattare la signora Luisa contiero che come leggo commento del 16/01/2011 gli è stata riconosciuta poter avere un nr di procedimento pregresso sarebbe utile affinché mi venga riconosciuta dato che qui a catania nn hanno riscontro spero che la mia richiesta di aiuto venga accolta e ringrazio anticipatamente, !

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