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I quesiti sul decreto 81/08: quali sanzioni con il correttivo?
Chiarimenti circa l’importo delle sanzioni da versare in caso contestazione sia prima che dopo il 20 agosto nella stessa azienda. Si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 81/08 originale o quelle modificate dal 106/2009? A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Tra le molteplici modifiche apportate al testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 il D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009 contenente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ha previsto la riduzione degli importi delle sanzioni.
Ora qualora una contestazione ex D. Lgs. 758/1994 sia avvenuta in regime ante D. Lgs. 106/2009, cioè quando erano in vigore i dettami originali del D. Lgs. n. 81/2008, e la rivisita sia avvenuta invece successivamente alla data del 20/8/2009 è necessario per l'ammissione al pagamento delle sanzioni tener conto della palese riduzione degli importi o si deve comunque fare riferimento alle vecchie sanzioni (molto più onerose per il contravventore)?
Risposta
E come al solito quando subentrano delle nuove disposizioni che rivedono la entità delle sanzioni per le violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e mancano specifiche indicazioni fornite dal legislatore, ci si pone la domanda su quali sono le sanzioni da applicare per quelle violazioni che sono state già contestate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, come è noto, ha ridotto in generale le sanzioni per le violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro introducendo altresì un meccanismo di rivalutazione nel tempo sia delle ammende che delle sanzioni amministrative pecuniarie da attuare ogni cinque anni, a far data dal 20/8/2009, data di entrata in vigore del decreto correttivo, ed in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo (comma 4-bis dell’art. 306 del D. Lgs. n. 81/2008 così come introdotto dal D. Lgs. n. 106/2009).
Il quesito formulato si riferisce a delle violazioni contestate dall’organo di vigilanza e quindi a delle prescrizioni impartite ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994 ancor prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo e, dovendo ora lo stesso organo di vigilanza, se le violazioni fossero state eliminate, ammettere il contravventore al pagamento della sanzione ridotta, la domanda che ci si pone è quindi se il quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 758/1994, debba riferirsi alle vecchie sanzioni, più onerose per il contravventore, o alle nuove sanzioni a lui più favorevoli.
In tali circostanze si ritiene che possa applicarsi l’art. 2 del codice penale, sulla successione delle leggi penali, secondo il quale:
“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.” |
Tale articolo, quindi, fa esplicito riferimento ai casi in cui non sia stata ancora pronunciata una sentenza irrevocabile per cui si è del parere che nel caso di cui al quesito formulato ed in tutti quei casi analoghi nei quali la procedura di estinzione del reato prevista dal D. Lgs. n. 758/1994 sia ancora in corso si debba ammettere il contravventore al pagamento del quarto del massimo delle nuove sanzioni se più favorevoli allo stesso e si dovrà invece continuare a fare riferimento alle vecchie sanzioni nel caso in cui le nuove disposizioni abbiano introdotto un incremento delle sanzioni medesime. Si è del parere, infine, che se il reato già contestato non fosse più considerato tale dalle nuove disposizioni di legge la contestazione fatta dall’organo di vigilanza, sempre proprio per il sopraindicato principio del “favor rei” di cui all’art. 2 del Codice Penale, vada annullata e nel caso in cui tale contravvenzione fosse stata già portata a conoscenza dell’A. G. lo stesso organo di vigilanza debba informare quest’ultima del sopraggiungere delle nuove disposizioni sulle sanzioni affinché possa prendere le decisioni di competenza.
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